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Sent.C. Cass. 06/08/1997, n. 7259

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1. Infortuni sul lavoro - Infortunio in itinere - In «occasione di lavoro» - Configurabilità - Condizioni - Mezzo privato di trasporto - Necessità di utilizzo per raggiungere in tempo il posto di lavoro.
1. L'infortunio in itinere può ritenersi verificato «in occasione di lavoro» ai sensi dell'art. 2 T.U. 30 giugno 1965 n. 1124 e può quindi essere ricompreso nella tutela assicurativa obbligatoria quando l'attività anteriore, od anche successiva, alla vera e propria prestazione di lavoro - così come anche l'attività di spostamento dall'abitazione al luogo di lavoro - sia necessitata dalle particolari modalità di siffatta prestazione e quindi prescinda dalla volontà di scelta del lavoratore: pertanto, il generico rischio della strada al quale sono indistintamente esposti tutti gli utenti della stessa può diventare rischio specifico di lavoro nei casi in cui il lavoratore sia costretto a far uso di un mezzo privato di trasporto, perché indotto dalla necessità di raggiungere sollecitamente il posto di lavoro, stante la contestuale carenza od inadeguatezza di convenienti mezzi pubblici di trasporto ovvero di mezzi messi a disposizione del datore di lavoro; la valutazione delle condizioni che giustificano la scelta del mezzo proprio da parte del lavoratore è esclusivamente riservata al giudice di merito e si sottrae a censura in sede di legittimità se congruamente motivata.

1. Sull'infortunio in itinere «in occasione di lavoro» ved. Cass. 21 febbraio 1997 n. 1582 R (Infortunio durante il rientro a casa con mezzo proprio nella pausa del pranzo con servizio mensa), 23 settembre 1996 n. 8396 R (Infortunio durante il percorso fra abitazione e luogo di lavoro, con mezzo proprio), 3 agosto 1995 n. 8519 [R=W3AG958519](Può essere rilevante l'impedimento all'uso dei mezzi pubblici di trasporto eventualmente dipendente da impossibilità di una normale deambulazione), 6 maggio 1994 n. 4402.[R=W6MA944402] L'art. 2 del T.U., D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 sulla assicurazione degli infortuni sul lavoro dispone, al 1° comma, che «L'assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro» (Omissis).
T.U. D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, art. 2

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