Sent.C. Cass. 20/08/1997, n. 7742 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Cass. 20/08/1997, n. 7742

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1. Opere pubbliche - Strade - Lavori in corso - Danni a terzi - Segnalazione del pericolo ma non visibilità dell'ubicazione - Insidia imprevedibile - Responsabilità P.A.
1. Sussiste l'insidia, fondamento della responsabilità risarcitoria ai sensi dell'art. 2043 Cod. civ. della Pubblica Amministrazione per i danni riportati da un utente di una strada in cui sono in corso dei lavori, anche se il pericolo è segnalato, ma non è visibile, sì che permane l'imprevedibilità di esso, con riferimento alla sua ubicazione. (Nella specie, il cantiere era transennato con nastro catarifrangente, ma i circostanti ammassi di pietre e la buca, luogo dell'infortunio, non erano illuminati con apposite lampade).

1. Sulla situazione di «insidia» e «pericolo occulto» ved. Cass. 28 luglio 1997 n. 7062 R; 28 aprile 1997 n. 3630 R(Nella specie l'insidia era costituita dalla presenza di una fascia d'acqua che attraversava tutta la sede stradale in prossimità di una curva, sia perché non segnalata e non visibile sia perché non prevedibile essendosi il fatto verificato in una giornata di sole); 19 dicembre 1996 n. 11361 R (Insidia in strade statali e provinciali attraversanti Comuni con meno di 10.000 abitanti). Ved. anche nota a Cass. 23 aprile 1997 n. 3567 R. Cod. civ. - Art. 2043 (Risarcimento per fatto illecito). Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.
Cod. civ. art. 2043

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