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Sent. C. Cass. 05/11/1996, n. 9631

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1. Edilizia ed urbanistica - Parcheggio - Nuove costruzioni - Aree vincolate a parcheggio - Diritti di uso degli acquirenti di appartamenti - Trasferimento ex lege - Conseguenze.
1. Con riguardo all'attuazione del vincolo di destinazione a parcheggio degli appositi spazi delle nuove costruzioni, in favore dei proprietari delle unità abitative site nei fabbricati, qualora il diritto di uso del parcheggio operi in forza di legge, in contrasto con la volontà e la dichiarazione contrattuale, il relativo prezzo non può intendersi compreso in quello pattuito e pagato per la vendita dell'unità immobiliare, dato che questo non può intendersi riferito anche al diritto volontariamente non trasmesso; ne deriva che il giudice, pronunziando il trasferimento dell'indicato diritto d'uso, deve anche pronunziare il riconoscimento del diritto del venditore al relativo compenso (nella misura da concordarsi tra le parti o, comunque, da determinarsi giudizialmente mediante apposita stima), in quanto, all'operata integrazione dell'oggetto di una delle prestazioni dovute per contratto, deve corrispondere la coerente integrazione dell'oggetto della controprestazione, per ripristinare l'equilibrio del sinallagma funzionale del contratto, altrimenti inficiato.

1. Su aree vincolate a parcheggio ved. C. Stato 22 giugno 1996 n. 788 R, Cass. 20 aprile 1995 n. 4465 R, 29 novembre 1994 n. 10217 R, 17 dicembre 1993 n. 12495 R, 4 gennaio 1993 n. 18 [R=W4GE9318]

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