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Sent. C. Cass. 20/04/1995, n. 4465

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1. Edilizia ed urbanistica - Parcheggi - Aree per parcheggi - Vincolo pubblicistico di destinazione - Art. 18 L. n. 765/1967 - Ambito di operatività - Ristrutturazione di edifici preesistenti - Operatività del vincolo - Limiti.
1. In virtù della natura pubblicistica del vincolo di destinazione che l'art. 18 L. 6 agosto 1967 n. 765 ha imposto sulle aree di parcheggio pertinenti ai fabbricati ed alle esigenze di carattere generale che stanno alla base dell'imposizione del detto vincolo, nelle ristrutturazioni di edifici preesistenti alla sua entrata in vigore che comportino la realizzazione di fabbricato dotati di spazi di parcheggio, questi, entro i limiti quantitativi stabiliti dalla legge, restano assoggettati alla disciplina di cui all'art. cit. e, quindi, al diritto d'uso dei proprietari dei fabbricati stessi e delle relative porzioni.

1. Come nota 1a. a Cass. pen. III 7 aprile 1995 n. 661.[R=WP7A95661]
L. 6 agosto 1967 n. 765 R

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