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Sent.C. Cass. 21/05/1997, n. 4511

43228 43228
1. Consulente tecnico d'ufficio - Comunicazioni alle parti - Ripresa di operazioni peritali, interrotte - Omesso avviso alle parti - Nullità relativa della consulenza - Condizioni.
1. L'inosservanza da parte del consulente tecnico d'ufficio, quando riprende le operazioni peritali interrotte, del dovere di avvertire i contendenti, determina la nullità relativa della consulenza tecnica, (sanata ove non dedotta nella prima difesa o nell'udienza successiva) solo se abbia effettivamente comportato, con riguardo alle circostanze del caso concreto, un pregiudizio del diritto di difesa.

1. Ved. Cass. 7 febbraio 1996 n. 986R.

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