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Regolam. R. Veneto 28/12/2018, n. 6

Regolamento regionale per la pesca e l'acquacoltura ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto".
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- Regolam. R. 13/03/2020, n. 4
- Regolam. R. 07/10/2019, n. 3
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
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Art. 1 - Finalità

1. Il presente regolamento disciplina ai sensi dell’

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Art. 2 - Ambiti di applicazione

1. Le attività disciplinate dal presente regolamento riguardano:

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Art. 3 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) “esercizio della pesca”, la cattura di organismi acquatici viventi con i mezzi e modi consentiti dalle norme vigenti nonché ogni atto e comportamento che riveli univocamente il proposito di praticare tale attività di pesca. Il soffermarsi lungo corsi d’acqua o bacini d’acqua con attrezzi da pesca pronti all’uso è considerata attività di pesca;

b) “pesca sportiva e dilettantistica”, l’attività esercitata nel tempo libero e senza scopo di lucro;

c) “pesca professionale”, l’attività economica che viene esercitata in forma esclusiva o prevalente e consiste nella

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Art. 4 - Forme e modalità di coltivazione delle acque

1. Ai fini di assicurare una idonea protezione idrobiologica delle varie specie ittiche, le acque pubbliche o acque private collegate con le acque pubbliche della Regione del Veneto vengono suddivise nelle seguenti tre zone omogenee, rappresentate graficamente in allegato A:

a) Zona A: comprende le acque prevalentemente popolate da salmonidi, così identificate:

Provincia di Verona: comprende le acque del fiume Adige dal confine con la Provincia autonoma di Trento alla diga di San Pancrazio (Sorio I); affluenti di ogni ordine del fiume Adige ad esclusione di: torrente Alpone a valle del ponte di Montecchia di Crosara e roggia Vienega, torrente Tramigna a valle del ponte dell’Autostrada A4 in Comune di San Bonifacio, torrente Antanello a valle della strada provinciale 20 Vago-Zevio, fossa Gardesana, fossa Lisca, fossa Lisca Lendinara, fossa Lepia, fossa Balbi e relativi loro rami laterali, torrente Chiampo, scolo Degora, torrente Aldegà, canale di Zevio (o canale ex S.A.V.A.);

Provincia di Vicenza: comprende le acque situate nel territorio a nord della linea di demarcazione che si identifica ad ovest con la linea ferroviaria Milano-Venezia sino alla intersezione con la

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Art. 5 - Carta ittica regionale

a) individuazione del reticolo idrografico e dei singoli corsi d’acqua di interesse ittiologico e alieutico con relativa loro denominazione e lunghezza;

b) caratterizzazione morfologico-ambientale del reticolo idrografico di interesse alieutico con rilievo dei principali parametri eco-morfologici, ambientali e idrologici su una serie di stazioni di controllo ambientale;

c) individuazione di tutti i tratti di corsi d’acqua di interesse ittiologico oggetto di derivazione idrica co

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Art. 6 - Definizioni delle zone a riposo biologico e delle zone destinate a forme particolari di pesca

1. La Giunta regionale, sulla base delle indicazioni della Carta ittica regionale, istituisce le zone destinate a riposo biologico ove vige il divieto di pesca e le zone destinate a forme particolari di pesca. La Giunta regionale definisce, altresì, le modalità di pesca consentite nelle zone no kill e nelle zone trofeo, le specie ammesse a prelievo e le relative misure minime nonché i periodi per l’esercizio dell’attività di pesca, nel rispetto delle seguenti tipologie e dei seguenti criteri:

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Art. 7 - Scale di risalita

1. I concessionari di derivazioni idriche che interrompono la continuità fluviale e di opere idroelettriche anche di nuova progettazione e di ogni tipo di impianto, anche esistente, che ostacola la risalita delle varie specie ittiche, sono obbligati alla costruzione e al mantenimento della funzionalità di apposite scale di risalita.

2. La Struttura regionale competente, per comprovate ragioni di carattere ambientale, sanitario e di tutela della fauna ittica autoctona, può esentare il

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TITOLO II - NORME PER L’ESERCIZIO DELLA PESCA
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Art. 8 - Uso di esche e pasture

1. È consentito usare per la pesca esche naturali e artificiali escluse le uova di pesce o loro imitazioni, il sangue e suoi derivati, le interiora di animali. È consentito l’uso di interiora di animali esclusivamente per la pesca di crostacei alloctoni con canne prive di ami. Nelle acque di Zona A e Zona B è vietata la detenzione, il trasporto e l’uso come esca del pesce vivo e di ogni altro vertebrato, ad eccezione del pesce morto.

2. È vietata ogni forma di pasturazione con prodotti artificiali, col sa

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Art. 9 - Uso del guadino e del raffio

1. L’uso del guadino con diametro o lato massimo di cm 110 e del raffio è consentito esclusivamente per il re

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Art. 10 - Misurazione della maglia delle reti

1. La larghezza della maglia delle reti si effettua misurando la distanza interna tra due nodi diagonalmente opposti. L&rs

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Art. 11 - Catture consentite al pescatore sportivo o dilettante

1. Il pescatore sportivo o dilettante non può trattenere giornalmente più di chilogrammi 5 complessivi di pesce di cui non più di chilogrammi 1 di esemplari appartenenti alle specie Alborella (Alburnus alburnus alborella), Sanguinerola (Phoxinus phoxinus) e Tinca (Tinca tinca), salvo il caso in cui i limiti di cui sopra vengano superati dall’ultimo esemplare catturato. N1

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Art. 12 - Tipi di pesca vietati

1. È sempre vietato l’esercizio della pesca a strappo e con l’impiego di fonti luminose quando queste ultime siano adoperate per attirare i pesci, fatti salvi i casi di cui all’articolo 16. Nelle acque di Zona A e di Zona B è vietata la pesca con le mani.

2. È vietato abbandonare pesci, parti di pesci, esche, pasture e loro contenitori, nonché qualsiasi altro materiale, in acqua e lungo le sponde dei corsi d’acqua, dei bacini lacustri e degl

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Art. 13 - Pesca sportiva e dilettantistica in Zona A

1 Il pescatore sportivo o dilettante può esercitare la pesca in Zona A con i seguenti attrezzi:

a) una sola canna, con lenza munita di un solo amo con dardo singolo. È consentito l’uso di esche artificiali corredate di uno o più ami, anche con più dardi, purché facenti parte di un’unica esca. Limitatamente ai laghi e bacini lacustri della Provincia di Belluno sono consentite due canne;

b) moschera, munita di un numero massimo di tre esche

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Art. 14 - Pesca sportiva e dilettantistica in Zona B

1. Il pescatore sportivo o dilettante può esercitare la pesca in Zona B con i seguenti attrezzi e alle seguenti condizioni:

a) massimo tre canne da pesca o, in alternativa, massimo tre togne con lenza munita di non più di due ami per ciascuna canna o togna; non possono essere usati ami con due o più dardi fatta eccezione per la pesca con l’uso di esche artificiali. Nell’utilizzo di esche artificiali di lunghezza

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Art. 15 - Pesca professionale in Zona B

1. Gli attrezzi e le condizioni di utilizzo per la pesca di professione in Zona B sono i seguenti:

a) gli attrezzi di cui al precedente articolo 14 con le modalità e le limitazioni ivi indicate;

b) tramaglio con la lunghezza massima della rete non superiore alla metà della larghezza del corso d’acqua e comunque non oltre a metri 25 (metri 50 sul Fiume Po) e altezza massima metri 3,5. La dimensione della maglia della rete interna non deve essere inferiore a mm 32. La rete deve essere salpata da un solo lato, ne è vietato l’uso a strascico e come rete da circuizione;

c) bertovello con ali o “cogollo”, “cogularia” o “traturo”. L’apertura massima del corpo non deve superare i metri 4, la lunghezza massima delle due ali i metri 6 ciascuna e l’altezza massima delle stesse i metri 2. La maglia delle ali e della coda non deve essere inf

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Art. 16 - Pesca sportiva e dilettantistica in Zona C

1. In Zona C (zona salmastra), il pescatore sportivo o dilettante, oltre che con gli attrezzi consentiti di cui all’articolo 14, può esercitare la pesca con i seguenti attrezzi e con le seguenti modalità, tenuto conto delle limitazioni geografiche di cui all’allegato E:

a) non più di cinque canne con o senza mulinello o, in alternativa, non più di cinque togne per ciascun pescatore, con non più di due ami per ciascuna canna o togna; non possono essere usati ami con due o più punte fatta eccezione per la pesca con l’uso di esche artificiali e per l’innesco del pesce vivo, ove autorizzato;

b) “correntina” e “bolentino” con non più di quattro ami e nella misura di due attrezzi per ciascun pescatore;

c) bilancia a mano o a carrucola. Il lato massimo della rete non deve supera

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Art. 17 - Pesca professionale in Zona C

1. In Zona C (zona salmastra), il pescatore di professione può esercitare la pesca con i seguenti attrezzi e con le seguenti modalità, tenuto conto delle limitazioni geografiche di cui all’allegato F:

a) gli attrezzi di cui all’articolo 16 con le modalità e le limitazioni anche geografiche ivi indicate;

b) cerchio o “rassaio”, con rete a maglia non inferiore a mm 14;

c) tirlindana;

d) saccaleva o cianciolo, denominata anche rete di circuizione. La maglia non deve essere inferiore a mm 16 e la lunghezza massima della rete non deve essere superiore a metri 100;

e) rete da posta con cogolli o “tresse”. La maglia della rete dei cogolli non deve essere inferiore a mm 12, mentre quella delle “pareti” non deve essere inferiore a mm 14;

f) rete da pescetti a sacco senza cogollo;

g) trimaglio o tramaglio o sorbera, anche da fondo. La maglia non deve essere inferiore a mm 35;

h) sorbera a canna. La maglia non deve essere inferiore a mm 20;

i) cogollo denominato anche “bertovello”, “reon” o “traturo”, “monchin” o “mezzaluna”. La bocca dell’attrezzo non deve superare i metri 3 e la sua lunghezza massima non può superare i metri 9. La maglia delle ali e della bocca non deve essere inferiore a mm 14. La maglia del cogollo non deve essere inferiore a mm 12;

j) bertovello senza ali. Il diametro massimo della

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Art. 18 - Pesca di molluschi bivalvi

1. Al pescatore sportivo o dilettante è consentito raccogliere molluschi bivalvi, al di fuori di aree assegnate in concessione a fini di molluschicoltura, esclusivamente mediante raccolta a mano e nei limiti di cui all’articolo 11. È fatto divieto di esercitare la pesca di vongole di tipo sportivo e dilettantistico dal tramonto all’alba.

2. La pesca professionale di vongole (famiglia Veneridae), al di fuori di aree assegnate in concessione a scopo di acquacoltura “e di aree soggette a diritti esclusivi di pesca&rdq

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Art. 19 - Pesca professionale del pesce novello

1. La pesca del pesce novello allo stato vivo destinato agli allevamenti o ai ripopolamenti è consentita per un periodo non superiore a novanta giorni. La Struttura regionale competente stabilisce con proprio provvedimento annuale la data di inizio della pesca, comunque non antecedente il primo marzo e la data di termine comunque non successiva al 31 maggio.

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Art. 20 - Pesca del seme di mollusco

1. Il periodo di pesca del seme di mollusco è stabilito dalla Struttura regionale competente con proprio provvedimento, acquisite le opportune informazioni tecnico scientifiche.

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Art. 21 - Raccolta di anellidi e corbole

1. Il pescatore sportivo o dilettante può raccogliere per proprio uso esclusivo e col solo ausilio delle mani, del coltello, del palo o della forca, senza au

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Art. 22 - Pesca subacquea

1. La pesca subacquea, salvo quanto previsto dal comma 5, è consentita solo in Zona C (acque salmastre), esclusivamente in apnea, a pescatori maggiorenni in possesso di licenza di pesca di tipo A o di tipo B.

2. La pesca subacquea è vietata da un’ora prima del tramonto a un’ora dopo la levata del sole. Inoltre la pesca subacquea è sempre vietata nelle seguenti località:

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Art. 23 - Pesca scientifica

1. L’autorizzazione all’esercizio della pesca per fini scientifici ovvero per studi, censimenti o monitoraggi di fauna ittica, viene rilasciata a professionisti specializzati, istituti ed enti di ricerca pubblici o privati operanti nei settori delle indagini ittiofaunistiche, della ricerca, tutela e promozione dei beni faunistico-ambientali.

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Art. 24 - Autorizzazioni per pesca ai fini ittiogenici

1. In deroga ai divieti previsti dal presente regolamento la Struttura regionale competente può autorizzare la cattura, la detenzione e l’utilizzo di fauna ittica per la riproduzione artificiale e per il ripopolamento.

2. L’autorizzazione indica i luoghi e i periodi di intervento, gli strumenti di cattura utilizzati, l’elenco nominativo degli operatori coinvolti e ogni altra modalità di svolgimento dell’attività. Gli interventi possono essere autorizzati anche nelle zone vietate alla pesca o in quelle sott

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Art. 25 - Permessi temporanei di pesca

1. Il permesso temporaneo di pesca di cui all’articolo 11 bis della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 è rilasciato dalla St

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Art. 26 - Occupazione del posto nella pesca sportiva e dilettantistica

1. Ogni pescatore, nell’azione di pesca, non può occupare un fronte complessivo superiore a metri 20.

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Art. 27 - Uso del bilancione

1. Il bilancione deve avere le seguenti caratteristiche:

a) il lato o il diametro massimo della rete superiore a metri 4;

b) non deve superare la metà della larghezza del corso d’acqua al momento dell’emersione;

c) la maglia della rete non deve essere inferiore a mm 40.

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Art. 28 - Navi minori, imbarcazioni, natanti e altri galleggianti mobili adibiti all’attività di pesca

1. Per l’esercizio della pesca sportiva e dilettantistica possono essere utilizzati imbarcazioni o natanti nelle acque di Zona B e Zona C, nonché nei laghi e nei bacini artificiali della Zona A.

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Art. 29 - Periodi di divieto e misure minime di prelievo

1. Per motivi di protezione e tutela della fauna ittica, il prelievo delle specie sotto riportate è vietato nei periodi di seguito indicati:

a) Trota marmorata (Salmo trutta marmoratus) e suo ibrido con la trota fario dall’ultimo lunedì di settembre al primo sabato di marzo;

b) Trota fario (Salmo trutta trutta) dall’ultimo lunedì di settembre al primo sabato di marzo. Nella zona salmonicola del fiume Adige, ai sensi dell’articolo 14, comma 2 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, dall’ultimo lunedì di settembre al primo sabato di febbraio;

c) Trota di lago (Salmo trutta lacustris) dall’ultimo lunedì di settembre al primo sabato di marzo;

d) Salmerino alpino (Salvelinus alpinus) dall’ultimo lunedì di settembre al primo sabato di marzo;

e) Temolo (Thymallus thymallus) dall’ultimo lunedì di settembre al 15 aprile;

f) Persico reale (Perca fluviatilis) dal 1° aprile al 31 maggio;

g) Tinca (Tinca tinca) dal 15 maggio al 30 giugno;

h) Carpa (Cyprinus carpio) dal 15 maggio al 30 giugno;

i) Luccio (Esox lucius) dal 1° gennaio al 31 marzo;

j) Anguilla (Anguilla anguilla) dal 1° gennaio a

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TITOLO III - SEMINE E RECUPERI ITTICI
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Art. 30 - Semine di specie ittiche

1. Le semine di specie ittiche ai fini di pesca sportiva e dilettantistica e ai fini dell’assolvimento degli obblighi ittiogenici sono soggette ad autorizzazione da parte della Struttura regionale competente.

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Art. 31 - Misure di profilassi e di lotta contro le malattie dei pesci e disposizioni per il controllo sanitario del materiale ittico utilizzato per le operazioni di semina

1. È vietato a chiunque trasferire pesci e organismi acquatici da un corso d’acqua a un altro, salvo specifica autorizza

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Art. 32 - Contenimento delle specie alloctone di fauna acquatica

1. Ai fini della tutela delle specie ittiche autoctone e degli equilibri ecologici esistenti, la Giunta regionale prevede azioni mirate al contenimento delle specie alloctone invasive di fauna acquatica, soggette ad autorizzazione.

2. L’autorizzazione è rilasciata dalla Struttura regionale competente e prevede i periodi di intervento e gli strumenti di cattura utilizzabili, in relazione alla specie e alle caratteristiche dei corpi idrici interessati, nonché

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Art. 33 - Asciutte e manutenzione di corpi idrici

1. Al fine di assicurare il recupero della fauna ittica, ai sensi dell’articolo 16, comma 3, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, chiunque pone in asciutta totale o parziale corsi o bacini d’acqua deve comunicarlo, almeno trenta giorni prima dell’evento, alla Struttura regionale competente e, per le acque oggetto di concessione, anche al concessionario.

2. Qualora sussistano motivi di urgenza e non prevedibili, la comunicazione di cui

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TITOLO IV - GARE, MANIFESTAZIONI E CONCESSIONI PER LA PESCA SPORTIVA E DILETTANTISTICA
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Art. 34 - Gare e manifestazioni

1. Si definiscono gare di pesca le competizioni aventi carattere agonistico organizzate da associazioni affiliate o riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) o dagli enti di promozione sportiva e riservate ai rispettivi soci. Si definiscono manifestazioni di pesca le attività aventi finalità sportiva, ricreativa o di aggregazione sociale, anche a carattere competitivo, organizzate a livello locale da associazioni di pesca, enti o soggetti diversi da quelli sopra indicati.

2. La Carta ittica regionale individua i tratti di corsi d’acqua in cui possono essere svolte gare e manifestazioni di pesca sportiva e dilettantistica.

3. Le gare e manifestazioni di pesca sono soggette ad autorizzazione regionale.

4. I soggetti interessati allo svolgimento di gare e manifestazioni di pesca devono presentare istanza alla Struttura regionale competente entro il 31 gennaio di ogni anno. La medesima Struttura regionale approva il calendario delle gare e manifestazioni di pesca per i dodici mesi successivi.

5. Per gare e manifestazioni che vengono svolte in acque in concessione

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Art. 35 - Campi di gara fissi

1. La Carta ittica regionale individua i tratti di corsi d’acqua da adibire a campi di gara fissi, ai sensi dell’articolo 31 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19. Tali tratti dovranno essere conformi e corrispondenti ai seguenti parametri ecologici, di sicurezza e praticabilità:

a) caratteristiche di scarsa naturalità e non elevato stato qualitativo ecologico;

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Art. 36 - Pesca sportiva e dilettantistica all’interno di proprietà private

1. Le autorizzazioni per la gestione di impianti di pesca sportiva e dilettantistica, compresa quella a pagamento, nei laghetti, cave e specchi d’acqua esistenti all’interno di proprietà private, nonché le autorizzazioni per la gestione di impianti di pesca sportiva e dilettantistica all’interno di impianti di acquacoltura e piscicoltura in proprietà privata, sono rilasciate dalla Struttura regionale competente.

2. Le istanze devono essere corredate dalla seguente documentazione:

a) dati identificativi del richiedente;

b) copia dell’atto di proprietà dell’area interessata dall’impianto o, qualora il richiedente sia diverso dal proprietario, copia del contratto d’affitto dell’area o consenso scritto all’uso dell’area da parte del proprietario del fondo;

c) dichiarazione sostitutiva antimafia, salvo le eccezioni previste dalla normativa;

d) dichiarazion

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Art. 37 - Concessioni per la pesca sportiva e dilettantistica

1. Le concessioni per l’esercizio della pesca sportiva e dilettantistica in acque pubbliche previste dall’articolo 30 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 sono rilasciate dalla Struttura regionale competente a enti pubblici, alla Federazione del Comitato Olimpico Nazionale (C.O.N.I.) e ad associazioni o società di pescatori sportivi non aventi finalità di lucro. Il concessionario deve essere una persona giuridica riconosciuta o un’associazione con statuto o atto costitutivo redatto nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata. N11

2. Le concessioni vengono rilasciate per zone omogenee, tenuto conto delle car

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TITOLO V - ACQUACOLTURA
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Art. 38 - Acquacoltura in aree di proprietà privata

1. L’attività di acquacoltura esercitata dagli imprenditori ittici in acque poste in aree di proprietà privata è soggetta ad autorizzazione da parte della Struttura regionale competente.

2. Il regime di autorizzazione di cui al presente articolo non si applica all’allevamento di specie acquatiche negli impianti ornamentali chiusi come definiti dall’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1251/2008 della Commissione del 12 dicembre 2008 recante modalità di esecuzione della direttiva 2006/88/CE per quanto riguarda le condizioni e le certificazioni necessarie per l’immissione sul mercato e l’importazione nella Comunità di animali d’acquacoltura e i relativi prodotti e che stabilisce un elenco di specie vettrici.

3. La domanda di autorizzazione all’esercizio di attività di acquacoltura deve contenere i seguenti elementi:

a) dati identificativi del richiedente;

b) titolo attestante la legittima detenzione del fondo;

c) dichiarazione attestante:

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Art. 39 - Acquacoltura in risaia o in terreni temporaneamente allagati

1. L’attività di acquacoltura in risaia o in terreni temporaneamente allagati è soggetta ad autorizzazione da parte della Struttura regionale competente.

2. La domanda di autorizzazione all’esercizio di attività di acquacoltura contiene i seguenti elementi:

a) dati identificativi del richiedente;

b) dichiarazione attestante:

1) le caratteristiche dell’eventuale fonte di approvvigionamento idrico, nonché gli estremi della regolarità dell’uso delle acque;

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Art. 40 - Acquacoltura in aree demaniali

1. L’attività di acquacoltura esercitata dagli imprenditori ittici in acque poste in aree del demanio pubblico è soggetta ad autorizzazione da parte della Struttura regionale competente.

2. La domanda di autorizzazione all’esercizio di attività di acquacoltura deve contenere i seguenti elementi:

a) dati identificativi del richiedente;

b) atto di concessione dello spazio demaniale da parte dell’amministrazione pubblica competente per l’assegnazione dello spazio acqueo, ovvero altro atto equivalente dell’organo competente per l’assegnazione dello spazio acqueo;

c) dichiarazione attestante:

1) le caratteristiche dell’eventuale fonte di approvvigionamento idrico, nonché gli estremi della regolarità dell’uso delle acque;

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TITOLO VI - SANZIONI AMMINISTRATIVE
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Art. 41 - Sanzioni amministrative

1. Le infrazioni al presente regolamento saranno punite con le sanzioni di cui all’

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Allegato A - Suddivisione delle acque in zone omogenee

Parte di provvedimento in formato grafico

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Allegato B - Elenco delle acque principali di zona B

Sono classificate acque principali le seguenti:


territorio della Città metropolitana di Venezia

a) fiume Adige;

b) fiume Bacchiglione;

c) fiume Brenta;

d) fiume Gorzone;

e) fiume Livenza;

f) fiume Piave;

g) fiume Sile - Piave Vecchia, compreso il tratto Musile-Caposile-Intestadura;

h) fiume Tagliamento;

i) canale Taglio Nuovissimo, da Ca' Molin alla Laguna;

j) canale Loncon, dalla confluenza con il canale Fosson all’innesto con il fiume Lemene;

k) fiume Lemene, dalla confluenza con il Reghena al suo innesto con il canale Nicesolo;

l) fiume Dese da ponte Alto al ponte della S.S. n.14.


territorio della Provincia di Padova

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Allegato C - Corsi d’acqua consentiti per la pesca con il bilancino in zona B


territorio della Città metropolitana di Venezia

a) fiume Adige;

b) fiume Bacchiglione;

c) fiume Brenta;

d) fiume Gorzone;

e) fiume Livenza;

f) fiume Piave;

g) fiume Sile - Piave Vecchia, compreso il tratto Musile-Caposile-Intestadura;

h) fiume Tagliamento;

i) canale Taglio Nuovissimo, da Ca' Molin alla Laguna;

j) canale Loncon, dalla confluenza con il canale Fosson all’innesto con il fiume Lemene;

k) fiume Lemene, dalla confluenza con il Reghena al suo innesto con il canale Nicesolo;

l) fiume Dese da ponte Alto al ponte della S.S. n. 14.


territorio della Provincia di Vicenza

a) fiume Bacchiglione;

b) fiume Ceresone;

c) scolo Liona nel tratto a valle del ponte della S.P. n. 247 "Riviera Berica" in località Ponte Botti a Sossano;

d) canale Bisatto nel tratto a valle della confluenza con il LEB a Ponte di Barbarano.


territorio della Provincia di Padova

a) fiume Adige;

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5188016 6243666
Allegato D - Pesca professionale in zona B

territorio della Città metropolitana di Venezia

- Nelle acque principali è consentito al pescatore professionista l’utilizzo degli attrezzi di cui alle lettere a), b), c), d), f), g), h), i) del comma 1 dell’articolo 15 del regolamento.

- Nelle acque secondarie è consentito al pescatore professionista l’utilizzo degli attrezzi di cui alle lettere a), d), g), h) del comma 1 dell’articolo 15 del regolamento.


territorio della Provincia di Padova

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5188016 6243667
Allegato E - Pesca dilettantistico sportiva in zona C

territorio della Città metropolitana di Venezia

- Nelle acque della Laguna di Venezia ricomprese entro i confini della Città metropolitana di Venezia è consentito al pescatore sportivo o dilettante l’utilizzo degli attrezzi di cui alle lettere a),

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5188016 6243668
Allegato F - Pesca professionale in zona C

territorio della Città metropolitana di Venezia

- Nelle acque della Laguna di Venezia ricomprese entro i confini della Città metropolitana di Venezia è consentito al pescatore professionista l’utilizzo degli attrezzi di cui alle lettere a), b), c), d), e), g) h), i), k), l), m), n), o) p), q), r), s), t), u), v), w), x), y), z) del comma 1 dell’articolo 17 del r

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5188016 6243669
Allegato G - Aree lagunari e corsi d’acqua nei quali e’ possibile esercitare la pesca con il bilancione

L’esercizio della pesca con il bilancione è consentito esclusivamente nelle seguenti aree lagunari e tratti fluviali:


territorio della Città metropolitana di Venezia

a

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5188016 6243670
Allegato H - Processo di valutazione del rischio di contaminazione con specie alloctone per impianti di acquicoltura e laghetti di pesca sportiva

Per valutare i rischi associati all’allevamento di organismi acquatici alloctoni in impianti aperti e alla gestione di impianti di pesca sportiva in proprietà privata, occorre valutare la probabilità che tali organismi si insedino e le conseguenze di tale insediamento, secondo la seguente procedura standardizzata.


Fattori di valutazione

Livello di rischio

Osservazioni a sostegno della valutazione

A) La specie oggetto dell'allevamento o immessa nell’impianto di pesca sportiva, passata o dispersa nell’ambiente circostante, colonizza e mantiene con successo una popolazione negli ecosistemi acquatici naturali o seminaturali presenti nella zona dell'allevamento.

4 l'evento, secondo la letteratura scientifica, si è già verificato in passato in ecosistemi analoghi o poco dissimili e i parametri ambientali degli ecosistemi circostanti rientrano nell'intervallo di tolle

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