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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Veneto 03/11/2017, n. 39
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- Sent. Corte Cost. 22/04/2024, n. 67
- D. Dir. R. 20/02/2024, n. 17
- L.R. 27/07/2023, n. 16
- Deliberaz. G.R. 29/03/2023, n. 354
- D. Dir. R. 07/02/2023, n. 7
- D. Dir. R. 09/02/2022, n. 3
- D. Dir. R. 10/02/2021, n. 11
- D. Dir. R. 12/05/2020, n. 40
- L.R. 25/11/2019, n. 44
- L.R. 14/11/2018, n. 42
- L.R. 29/12/2017, n. 45
- Avviso di rettifica in B.U. 07/12/2017, n. 118
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TITOLO I - Disposizioni generali |
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CAPO I - Oggetto e funzioni |
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Art. 2 - Funzioni della Regione1. Sono di competenza della Regione le funzioni che richiedono l’unitario esercizio a livello regionale con particolare riferimento a: a) la determinazione delle procedure di rilevazione del fabbisogno abitativo tenendo conto della consistenza del patrimonio edilizio esistente e delle sue possibilità di integrazione attraverso l’azione coordinata e sinergica dei diversi soggetti sociali ed economici presenti nel territorio regionale; b) la definizione nel documento di economia e finanza regionale (DEFR) degli indirizzi ed obiettivi alle ATER, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e |
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Art. 3 - Funzioni dei comuni1. Sono di competenza dei comuni le seguenti funzioni: a) il rilevamento del fabbisogno di edilizia residenziale pubblica, secondo le procedure stabilite dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a); b) l’accertamento del rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 16, comma 3, e 43 della legg |
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Art. 4 - Strumenti di programmazione e pianificazione1. La programmazione e la pianificazione in materia di edilizia residenziale pubblica si articola: a) in un piano o in un programma quinquennale, adottato dalla Giunta regionale e approvato dal Consiglio regionale, che costituisce il documento di riferimento per il coordinamento degli |
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Art. 5 - Osservatorio regionale sulla casa1. L’Osservatorio regionale sulla casa è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale, al fine di compiere studi e analisi per l’elaborazione dei programmi regionali, generali e di settore, riguardanti l’edilizia residenziale, formulare proposte alla Giunta regionale inerenti il comparto medesimo nonché pubblicare e diffondere dati ed analisi sulla situazione abitativa e sulle buone prassi proposte da soggetti pubblici e privati, promuovendone la conoscenza tra le forze politiche, soci |
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TITOLO II - Disciplina delle Aziende territoriali per l’edilizia residenziale (ATER) |
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CAPO I - Organizzazione e funzionamento delle ATER |
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Art. 6 - Aziende territoriali per l’edilizia residenziale (ATER)1. Le ATER sono enti pubblici economici strumentali della Regione che operano nel settore dell’edilizia residenziale pubblica, dotati di personalità |
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Art. 7 - Attività1. Le ATER provvedono a: a) attuare interventi di edilizia residenziale sovvenzionata, agevolata e convenzionata mediante l’acquisto, la costruzione e il recupero di abitazioni e di immobili di pertinenza anche attraverso programmi integrati e programmi di recupero urbano, utilizzando le risorse finanziarie proprie o provenienti per lo stesso scopo da altri soggetti pubblici; b) progettare programmi complessi, tra cui quelli integrati, di recupero urbano, di riqualificazione urbana e di rigenerazione urbana; c) progettare ed eseguire opere di edilizia nonché opere infrastrutturali e di urbanizzazione a servizio della residenza, per conto di enti pubblici; d) eseguire opere di interesse pubblico con particolare riferimento all’edilizia scolastica, unive |
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Art. 8 - Statuto1. Lo statuto delle ATER è adottato dal consiglio di amministrazione di cui all’articolo 10. In sede di prima applicazione lo Statuto è adottato, e |
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Art. 9 - Organi1. Sono organi delle ATER: a) il consiglio di |
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Art. 10 - Consiglio di amministrazione1. Il consiglio di amministrazione delle ATER è composto da tre componenti nominati dal Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 33, comma 3, lettera d), dello Statuto e della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27, “Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi” e successive modificazioni, secondo i seguenti criteri: a) due componenti, di cui uno con funzioni di presidente, in rappresentanza della maggioranza; b) un componente in rappresentanza della minoranza. 2. All’incarico di componente del consiglio di amministrazione si applica la normativa vigente in materia di inconferibilità ed incompatibilità, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 |
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Art. 11 - Presidente1. Il presidente dell’ATER ha la rappresentanza legale e processuale dell’ATER, convoca e presiede il consiglio di amministrazione, sovrintende al |
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Art. 12 - Direttore1. Il direttore è scelto tra dirigenti pubblici o privati aventi i seguenti requisiti: a) età non superiore a sessantacinque anni; b) aver svolto attività professionale a livello dirigenziale per almeno cinque anni in enti o aziende pubbliche o private. 2. Il rapporto di lavoro del direttore è a tempo determinato; l’incarico |
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Art. 13 - Revisore unico dei conti1. Il revisore unico dei conti e un revisore supplente sono nominati dalla Giunta regionale tra esperti in materia di amministrazione e contabilità iscritti nel registro dei revisori contabili e nell’apposito elenco istituito e disciplinato dall’AT |
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Art. 14 - Conferenza dei sindaci1. La Conferenza dei sindaci, costituita presso ciascuna ATER, svolge funzioni consultive e propositive di supporto all’attività del consiglio di amministrazione, al fine di conciliare le esigenze del territorio con l’amministrazione e la gestione del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica. 2. La Conferenza dei sindaci è composta da cinque sindaci o loro delegati appartenenti al territorio di ciascuna ATER; il sindaco del comune capoluogo di provincia o della città metropolitana dell’ATER di appartenenza è componente di diritto. |
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Art. 15 - Comitato tecnico1. Presso ciascuna ATER è costituito un comitato tecnico, composto da: a) il direttore, con funzioni di presidente; b) il responsabile della struttura tecnica dell’ATER; c) il responsabile della struttura del genio civile regionale competente per territorio o suo delegato; |
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Art. 16 - Fonti di finanziamento1. Le ATER provvedono al raggiungimento dei propri scopi mediante: a) i finanziamenti europei, dello Stato, della Regione e degli enti locali, destinati all’edilizia r |
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Art. 18 - Controllo e vigilanza1. La Giunta regionale esercita la vigilanza e il controllo sulle ATER nei modi e nei termini stabiliti dalla legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53. |
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Art. 19 - Stato giuridico e trattamento economico del personale1. Al personale delle ATER, compreso il direttore, si applicano, per quanto compatibili con la natura dell’ente, gli istituti attinenti allo stato gi |
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Art. 20 - Aggregazione di servizi1. Al fine di razionalizzare alcune specifiche attività e garantire una maggior efficienza e il contenimento della spesa, le ATER, privilegiando le competenze e le professionalità rinvenibili al proprio interno, procedono all’aggregazione dei servizi aziendali mediante apposite convenzioni tra le stesse ATER per lo svolgimento di uno o più dei segue |
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TITOLO III - Disciplina della assegnazione e della gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica |
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CAPO I - Principi generali |
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Art. 21 - Ambito di applicazione1. È sottoposto al presente titolo il patrimonio di edilizia residenziale pubblica relativo: a) agli alloggi realizzati recuperati o acquistati da enti pubblici, comprese le aziende speciali dipendenti dagli enti locali, con contributo pubblico; b) agli alloggi realizzati, recuperati o acquistati a qualunque titolo dalle ATER e da enti pubblici non economici e utilizzati per le finalità sociali proprie dell’edilizia residenziale pubblica; c) agli alloggi realizzati o acquistati dai comuni con fondi già previsti |
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Art. 22 - Informazione e partecipazione dell’utenza1. La Regione favorisce la partecipazione dell’utenza alla formazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica, mediante preventiva consultazione delle organizzazioni sindacali degli inquilini. 2. I comuni e le ATER promuovono e favoriscono la partecipazione degli assegnatari alla gestione degli alloggi e assicurano le necessarie informazioni sia agli utenti che alle loro organizzaz |
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Art. 23 - Osservatorio per la legalità e la trasparenza1. È istituito presso ogni ATER l’Osservatorio per la legalità e la trasparenza, al fine di analizzare, studiare e approfondire i temi inerenti alle occupazioni abusive, alla morosità, colpevole o incolpevole e alle assegnazioni degli alloggi. Sono componenti dell’Osservatorio: |
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CAPO II - Assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica |
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Art. 24 - Modalità per l’assegnazione degli alloggi1. I comuni, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera f), provvedono all’espletamento delle procedure per l’accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica mediante un bando di concorso da indirsi entro il 30 settembre di ogni anno e approvano la relativa graduatoria; il bando di concorso viene indetto per ambiti sovracomunali nei casi, con le modalità e i criteri definiti dal regolamento di cui all’articolo 49, comma 2. |
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Art. 25 - Requisiti per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica1. La partecipazione al bando di concorso per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica è consentita per un unico ambito territoriale a: a) cittadini italiani; b) cittadini di Stati appartenenti all’Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, e loro familiari, ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 “Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri”; c) titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 “Attuazione della direttiva |
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Art. 26 - Nucleo familiare1. Ai fini della presente legge per nucleo familiare si intende la famiglia che occupa o occuperà l’alloggio costituita dai coniugi o dai soggetti di cui all’artic |
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Art. 27 - Situazione economica del nucleo familiare1. Ai fini dell’accesso all’edilizia residenziale pubblica e del calcolo del canone degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, per la valutazione della situazione economica del nucleo familiare, sono stabiliti uno specifico indicatore della situazione economica (ISE-ERP) ed uno specifico indicatore della situazione economica equivalente, (ISEE-ERP), in coerenza con l’articolo 5 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e i |
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Art. 28 - Condizioni per l’attribuzione dei punteggi ai fini dell’assegnazione degli alloggi1. La graduatoria per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica è formata sulla base dei punteggi definiti dal regolamento di cui all’articolo 49, comma 2, con riferimento alle sotto indicate specifiche condizioni riferite al nucleo familiare del richiedente: a) condizioni soggettive: 1) situazione economica disagiata, stabilita sulla base dell’indicatore ISEE-ERP; 2) presenza di anziani; |
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Art. 29 - Riserva di alloggi a favore delle forze dell’ordine1. È stabilita una riserva del 10 per cento degli alloggi da assegnare annualmente a favore delle forze dell’ordine in servizio nel Veneto, sulla base di uno specifico bando e della conseguente graduatoria approvati dalla prefettura territorialmente competente. 2. Agli appartenenti alle forze dell’ordine di cui al comma 1, alla presentaz |
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Art. 30 - Riserve di alloggi a favore di giovani, coppie e famiglie monoparentali1. Sono stabilite le seguenti riserve di alloggi da assegnare annualmente ai sensi dell’articolo 24: a) fin |
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Art. 31 - Esclusione dalla graduatoria e annullamento dell’assegnazione dell’alloggio1. La collocazione in graduatoria in contrasto con le norme vigenti al momento dell’approvazione della stessa o sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni false compor |
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Art. 32 - Decadenza dall’assegnazione dell’alloggio1. I comuni e le ATER dichiarano, previo parere della commissione alloggi di cui all’articolo 33, la decadenza dall’assegnazione dell’alloggio nei seguenti casi: a) mancata presentazione del richiedente, senza giustificati motivi, alla data convenuta per la stipulazione del contratto; b) mancata occupazione |
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Art. 33 - Commissione alloggi1. Il Presidente della Giunta regionale istituisce presso ogni ATER la commissione alloggi, che dura in carica cinque anni, composta da: a) un dipendente regionale o di un ente regionale, con qualifica non inferiore a dirigente, od equiparata, esperto in materia di edilizia residenziale pubblica, designato dalla Giunta regionale, con funzioni di presidente; |
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CAPO III - Gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica |
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Art. 34 - Contratto di locazione1. Il contratto di locazione, stipulato ai sensi dell’articolo 24, comma 3, ha la durata di cinque anni ed è rinnovato ad ogni scadenza per uguale periodo alle seguenti condizioni: a) permanenz |
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Art. 35 - Responsabilità1. L’assegnatario è tenuto a custodire l’alloggio, comprese le sue pertinenze, a servirsene con diligenza e ad eseguire le attività manutentive necessarie a conservare l’al |
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Art. 36 - Criteri per la determinazione dei canoni di locazione1. I criteri, le modalità di calcolo ed i parametri numerici per la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sono definiti dal regolamento di cui all’articolo 49, comma 2, nel rispetto dei principi di equità, sopportabilità per il nucl |
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Art. 37 - Utilizzazione delle entrate dei canoni di locazione1. Le somme riscosse per i canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sono impiegate per: a) il versamento a favore della Regione dello 0,40 per cento annuo del valore locativo, di cui all’articolo 12 della legge 27 luglio 1978, n. 392 |
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Art. 38 - Morosità1. La morosità superiore a quattro mesi nel pagamento del canone di locazione o delle quote di gestione dei servizi comuni del fabbricato di cui all’articolo 39 è causa di decadenza dall’assegnazione dell’alloggio ai sensi dell’articolo 32, comma 1, lettera g). |
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Art. 39 - Alloggi in autogestione e in amministrazione condominiale1. I comuni e le ATER, qualora siano unici proprietari dei fabbricati destinati all’edilizia residenziale pubblica, promuovono l’autogestione da parte d |
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Art. 40 - Ospitalità temporanea1. L’ospitalità temporanea di persone non appartenenti al nucleo familiare è consentita per un periodo non superiore a trenta giorni; a tali fini l’assegnatario o un componente del nucleo familiare comunica, decorse settantadue ore dall’arrivo, la presenza di persone non appartenenti al nucleo familiare. La mancata comunicazione comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 50,00 ad un massimo di euro 150,00 per ciascun os |
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Art. 41 - Occupazione senza titolo degli alloggi1. Nel caso di alloggi occupati senza titolo, i comuni e le ATER provvedono: a) ad intimare agli occupanti il rilascio degli alloggi; |
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Art. 42 - Verifica annuale della situazione economica e dei requisiti per l’accesso1. Il comune e l’ATER provvedono annualmente: a) alla verifica della situazione economica degli assegnatari sulla base dell’at |
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Art. 43 - Piano della mobilità1. Il comune e l’ATER, di norma con cadenza biennale, predispongono un piano di mobilità dell’utenza, mediante il cambio degli alloggi assegnati, l’utilizzazione di quelli resisi disponibili o di un’aliquota di quelli di nuova realizzazione. 2. Il piano della mobilità è formato da una mobilità obbli |
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CAPO IV - Alloggi per le emergenze abitative e a finalità sociali |
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Art. 44 - Utilizzo provvisorio di alloggi per situazioni di emergenza abitativa1. N12 Il comune può riservare un’aliquota non superiore al 10 pe |
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Art. 45 - Bandi speciali per l’assegnazione di alloggi1. Per l’assegnazione di alloggi destinati alla sistemazione di nuclei familiari che hanno gravi e urgenti esigenze abitative o per tutelare specific |
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Art. 46 - Attribuzione di alloggi per finalità sociali1. Il comune, previa autorizzazione da parte della Giunta regionale, può riservare per situazioni di fragilità sociale a favore delle aziende ULSS o dei servizi sociali del comune fino a 2 alloggi tra quelli da assegnare annualmente ovvero, qualora il numero degli allogg |
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Art. 47 - Fondo di solidarietà1. È istituito presso il comune un fondo di solidarietà destinato agli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica, nonché ai richiedenti tali alloggi utilmente collocati in graduatoria in gr |
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CAPO V - Valorizzazione e razionalizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica |
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Art. 48 - Alienazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica1. Gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, di cui all’articolo 21, comma 1, sono alienabili previa autorizzazione della Giunta regionale. 2. Il prezzo di vendita agli assegnatari degli alloggi è pari al prezzo di mercato delle stesse unità abitative libere, determinato dal comune o dall’ATER sulla base di perizia asseverata, diminuito del 20 per cento. 3. Qualora gli alloggi siano stati acquisiti gratuitamente dai |
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TITOLO IV - Disposizioni finali |
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CAPO I - Norme finali e transitorie |
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Art. 49 - Adempimenti della Giunta regionale1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a: a) disciplinare il funzionamento dell’Osservatorio regionale sulla casa di cui all’articolo 5 ed individuare la relativa struttura tecnica di supporto; b) predisporre lo schema di statuto delle ATER di cui all’articolo 8; c) definire le indennità del revisore unico dei conti dell’ATER e del supplente di cui all’articolo 13; d) determinare la misura dei rimborsi spettanti alle ATER di cui all’a |
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Art. 50 - Disposizioni sull’applicazione della legge1. Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto (BUR) dei provvedimenti e del regolamento di cui all’articolo 49 i comuni e le ATER adottano tutte le misure idonee a garantire l’applicazione della presente legge in materia di organizzazione nonché di assegnazione e gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. 2. Qualora il comune o l’ATER non adempiano entro il termine del comma 1, la Giunta regionale, previa assegnazione di un termine, nomina per il comune un commissario ad acta; per le ATER si applicano le procedure di cui all’articolo 9 della legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53, e successive modificazioni. 3. Decorsi novanta giorni |
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Art. 51 - Disposizioni transitorie1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 50, ai procedimenti in corso continua ad applicarsi la normativa previgente all’entrata in vigore della presente legge. 2. Nelle more dell’espletamento delle procedure per la nomina del consiglio di amministrazione di cui all’articolo 10, comma 3, i commissari già nominati dalla Giunta regiona |
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Art. 52 - Clausola valutativa1. Il Consiglio regionale controlla l’attuazione della presente legge e valuta i risultati progressivamente ottenuti per soddisfare il fabbisogno primario e ridurre il disagio abitativo della popolazione del Veneto. 2. Entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza triennale, la Giunta regionale invia alla competente commissione consiliare una relazione sullo sta |
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Art. 53 - Norma finanziaria1. Alle minori entrate conseguenti all’abrogazione della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10, quantificate in euro 3.500.000,00 per ciascuno degli esercizi 2018 e 2019 a valere sul Titolo 3 “Entrate extratributarie” - Tipologia 500 “Rimborsi e altre entrate correnti” del bilancio di previsione 2017-2019, si fa fronte, nei medesimi esercizi, con equivalenti maggiori entrate derivanti dai versamenti previsti ai sensi dell’articolo 31, comma 1, lett |
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Art. 54 - Abrogazioni1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 50 e 51, sono o restano abrogate le seguenti leggi o disposizioni di leggi regionali: a) la legge regionale 9 marzo 1995, n. 10 “Norme per il riordinamento degli enti di edilizia residenziale pubblica” e le seguenti disposizioni di novellazione: articolo 31 della legge regionale 23 agosto 1996, n. 28; articolo 56 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6; articolo 30 della legge regionale 12 settembre 1997, n. 37; articolo 19 della legge regionale 3 dicembre 1998, n. 29; articolo 68 |
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Art. 55 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
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