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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Regolam. R. Veneto 10/08/2018, n. 4
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- Regolam. R. 16/08/2024, n. 3
- Regolam. R. 19/12/2019, n. 4
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Capo I - Premessa |
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Art. 1 - Ambito di applicazione1. Ai sensi dell’articolo 54, comma 2, lettera a) dello Statuto, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 49, comma 2, della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 “Norme in materia di edilizia residenziale pubblica” (d’ora in poi legge regionale), il presente regolamento disciplina: a) i casi in cui è obbligatorio, ai sensi dell’articolo 24 della legge regionale, l’espletamento del bando e la gestione delle graduatorie per ambiti territoriali sovracomunali, nonché l’individuazione degli stessi avuto riguard |
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Capo II - Bando di concorso e presentazione delle domande |
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Art. 2 - Adempimenti preliminari alla pubblicazione dei bandi1. I comuni entro il 30 aprile, ai fini della programmazione dei bandi, individuano: a) la percentuale degli alloggi eventualmente da d |
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Art. 3 - Approvazione e pubblicazione del bando1. I comuni, sulla base della rilevazione del fabbisogno abitativo, indicono entro il 30 settembre di ogni anno il bando per l’assegnazione degli alloggi. 2. I comuni, sentite le Ater, possono rinviare l’emanazione del bando dandone c |
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Art. 4 - Contenuti del bando di concorso e modalità di presentazione della domanda1. Il bando di concorso deve indicare: a) l’ambito territoriale; b) i requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica prescritti dall’articolo 25 della legge regionale; c) i punteggi e i criteri di priorità riferiti alle condizioni soggettive ed oggettive del concorrente e del suo nucleo familiare; d) i criteri per la determinazione dei canoni di locazione di cui all’articolo 36 della legge regionale; |
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Art. 5 - Convenzione1. I comuni per lo svolgimento di tutte o parte delle procedure di selezione possono avvalersi delle Ater, ai sensi dell’articolo 24, comma 2, della legge regionale, previa stip |
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Art. 6 - Bandi per ambiti sovracomunali1. Nei comuni ove insiste patrimonio alloggiativo di erp non utilizzato per mancanza di graduatoria o di domande valide gli stessi sono obbligati a pubblicare un bando sovracomunale comprendente i comuni contermini appartenenti allo stesso ambito provin |
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Capo III - Determinazione dei canoni di locazione e modalità di assegnazione degli alloggi |
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Art. 7 - Determinazione canoni di locazione1. Il canone di locazione di cui all’articolo 27 della legge regionale si calcola partendo dal valore dell’equocanone rivalutato dell’alloggio, come previsto dalla legge 392/1978, e graduato in funzione della situazione economica del nucleo familiare sulla base delle seguenti modalità: a) la situazione economica familiare è individuata dall’ISE (indicatore della situazione economica) e dall’ ISEE (indicatore della situazione economica equivalente), come elaborati dall’INPS, ai sensi del DPCM 159/2013 e s.m.i e del decreto legislativo n. 147/2017 e s.m.i.; b) al fine di rendere uguali le condizioni economiche di famiglie con identico reddito, patrimonio e peso della famiglia, i valori ISEE e ISE, che includono la detrazione per l’affitto, vanno depurati da tale detrazione, così ricavando gli indicatori ISEE-ERP e ISE-ERP; c) in caso di eventuali anomalie della situazione economica familiare risultanti dall'ISEE è effettuata una ulteriore verifica che consiste nel parametrare l'"ISR" (indicatore della situazione reddituale della famiglia presente nell'ISEE e da cui si ottiene l'ISE-ERP) maggiorato della detrazione per l'affitto di cui alla lettera b) con il "valore dei consumi", pubblicato periodicamente dall'ISTAT e articolato per territorio. Detto valore si ottiene riducendo in modo selettivo i valori delle |
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Art. 8 - Condizioni per l’attribuzione dei punteggi ai fini dell’assegnazione degli alloggi1. La graduatoria per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica è formata sulla base dei seguenti punteggi attribuiti alle condizioni soggettive ed oggettive del concorrente e del suo nucleo familiare, definite dall’articolo 28 della legge regionale. 2. Con riferimento alle condizioni soggettive: a) situazione economica disagiata, stabilita sulla base dell’indicatore ISEE-ERP: indicatore ISEE-ERP da 2000,00 a 10.000,00 - punti da 5 a 1; da 00,00 a 2000,00 punti 5; b) presenza di persone anziane di età compresa fra anni 65 e anni 75 - punti da 1 a 3. Oltre i 75 anni punti 3; c) presenza di persone con disabilità: 1) presenza di persone con percentuale di invalidità superiore ai due terzi - punti 3; 2) presenza di pers |
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Art. 9 - Istruttoria della domanda e formazione della graduatoria1. I comuni che hanno indetto il bando, o l’Ater qualora delegata, procedono all’istruttoria delle domande e alla formazione della graduatoria provvisoria, entro centoventi giorni dalla scadenza del bando. 2. Il termine di cui al comma 1 può essere prorogato di 60 giorni per i comuni ad alta tensione abitativa, per le Ater qualora delegate da un numero superiore a 5 comuni, oppure qualora a seguito del bando, pervenga un numero di domande superiore a 300. |
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Art. 10 - Modalità di assegnazione degli alloggi1. All’assegnazione degli alloggi agli aventi diritto, sulla base della graduatoria, provvede l’ente proprietario o delegato, previa verifica dei requisiti ai sensi dell’articolo 25, comma 3, della legge regionale. 2. L’assegnazione è effettuata mediante la procedura informatica di cui all’articolo 24, comma 6, della legge regionale sulla base degli abbinamenti tra i richiedenti inseriti in graduatoria e gli alloggi disponibili, tenuto conto della composizione dei nuclei familiari e delle caratteristiche degli alloggi, nel rispetto dei seguenti parametri:
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Art. 11 - Modalità di assegnazione degli alloggi riservati1. Le percentuali di riserva previste dal bando sono determinate ai sensi dell’articolo 2. Il numero degli alloggi riservati si ottiene applicando l’arrotond |
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Art. 12 - Scelta e consegna degli alloggi1. L’ente proprietario o delegato, una volta effettuata la verifica dei requisiti di cui all’articolo 25 della legge regionale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, invita i richiedenti utilmente collocati nella graduatoria definitiva e fissa il giorno per la scelta e l’a |
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Art. 13 - Utilizzo provvisorio di alloggi riservati per situazioni di emergenza abitativa1. Nell’ambito degli alloggi riservati per le sistemazioni provvisorie di cui all’articolo 44 della legge regionale, previa verifica si applicano i seguenti criteri: |
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Art. 14 - Disciplina dell’ampliamento del nucleo familiare titolare dell’assegnazione1. L’ampliamento del nucleo familiare titolare dell’assegnazione, al di fuori degli accrescimenti naturali, deve essere autorizzato dall’ente proprietario o dall’ente delegato, previa presentazione di apposita domanda da parte dell’assegnatario. 2. Entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, l’ente proprietario o l’ente delegato accerta per il nuovo componente il p |
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Art. 15 - Disciplina del subentro nella domanda1. In caso di decesso del richiedente dopo la presentazione della domanda di assegnazione, subentrano nella domanda i componenti del nucleo famigliare indicati nella medesima domanda secondo il seguente ordine: |
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Art. 16 - Disciplina del subentro nell’assegnazione o nell’alloggio1. In caso di decesso dell’assegnatario o in caso di abbandono dell’alloggio, il diritto al subentro può essere esercitato dai seguenti soggetti, purché sia verificata la presenza dei requisiti di accesso di cui all’articolo 25 della legge regionale ed in assenza delle cause che determinano l’annullamento o la decadenza dall’assegnazione dell’alloggio di cui agli articoli 31 e 32 della legge regionale, secondo l’ordine indicato dall’articolo 26 della legge regionale medesima: a) dai componenti del nucleo familiare di cui all’ |
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Art. 17 - Disciplina dell’ospitalità temporanea autorizzata e della coabitazione1. Qualora l’assegnatario intenda ospitare per un periodo superiore ai trenta giorni, anche non consecutivi nell’arco dell’anno solare, presenta istanza all’ente proprietario o delegato prima che l’ospitalità abbia inizio. 2. L’ente proprietario o delegato entro 30 giorni autorizza l’ospitalità previa verifica dell’assenza di morosità o dell’assenza di condizioni di sovra utilizzo dell’alloggio come definite dall’articolo 10. 3. L’ospitalità è ammessa esclusivamente per un periodo non superiore a due an |
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Art. 18 - Procedimento di esclusione dalla graduatoria e annullamento dell'assegnazione1. Nelle fattispecie di cui all'articolo 31 della legge regionale l’ente proprietario o delegato a seguito di verifica delle cause di esclusione, avvia il procedimento in contraddittorio con l'interessato assegnandogli un termine non superiore a quindi |
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Art. 19 - Procedimento di dichiarazione della decadenza dall'assegnazione1. Nei casi previsi dall’articolo 32, comma 1, della legge regionale, l’ente proprietario o delegato avvia il procedimento di decadenza dall’assegnazione in contraddittorio con l'interessato comunicandogli le risultanze conseguenti agli accertamenti compiuti e as |
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Art. 20 - Rilascio dell'alloggio1. Il provvedimento di annullamento dell'assegnazione e il provvedimento di decadenza dall'assegnazione: a) comportano la risoluzione di diritto del contratto di locazione; |
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Art. 21 - Mobilità1. Al fine di consentire agli assegnatari di accedere alla mobilità di cui all’articolo 43 della legge regionale, gli enti proprietari emanano appositi bandi, anche di concerto tra loro. 2. Le domande degli assegnatari interessati alla mobilità volontaria indirizzate agli enti proprietari, sono corredate dalle motivazioni, dai dati anagrafici, nonché da quelli relativi alla situazione economica del nucleo familiare. |
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Art. 22 - Occupazione senza titolo degli alloggi1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 41 della legge regionale l’ente proprietario o delegato diffida chi risulta essere occupante senza titolo di un alloggio al rilascio dell’alloggio stesso ed assegna il termine di quindici giorni per la presentazione |
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Art. 22-bis - Rinnovo del contratto di locazione1. Alla naturale scadenza del contratto di locazione, qualora non si |
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Capo IV - Aggregazione dei servizi aziendali |
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Art. 23 - Aggregazione e convenzioni1. Al fine di razionalizzare alcune specifiche attività e garantire una maggior efficienza e il contenimento della spesa, le Ater, privilegiando le competenze e le professionalità rinvenibili al proprio interno, procedono all’aggregazione dei servizi aziendali mediante la sottoscrizione di apposite convenzioni. 2. Possono costituire oggetto di convenzione per la gestione in forma associata i seguenti servizi: a) progettazione, |
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Art. 24 - Costi del servizio1. Le Ater aderenti alla convenzione devono disciplinare le modalità di registrazione e di rendicontazione periodica dei costi diretti e indiretti del |
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Capo V - Procedure di alienazione alloggi di edilizia residenziale pubblica |
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Art. 25 - Alienazione alloggi1. L’alienazione degli alloggi di cui all’articolo 21, comma 1, della legge regionale, è effettuata con le procedure di cu all’articolo 48, comma 6 della citata legge regionale ed è subordinata all’autorizzazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare permanente da rendersi entro trenta giorni, decorsi i quali se ne prescinde, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lett. j) e comma 2 della legge regionale. 2. Al fine dell’autorizzazione di cui al comma 1, gli enti proprietari presentano una proposta di Piano di vendita degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di durata quinquennale. |
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Tabella 1Parte di provvedimento in formato grafico |
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