Articolo abrogato dall’art. 10, comma 1, della L.R. 20/04/2018, n. 15, così recitava:

“Art. 19 - Durata e contenuti del P.A.S.

1. La programmazione tramite i P.A.S. è un processo continuo, con cicli non superiori a tre anni che si concludono al 31 dicembre dell'anno di scadenza. In una legislatura, di norma, sono attuati due P.A.S. Ogni P.A.S. determina anche la propria durata.

2. Sono contenuti del P.A.S.:

a) la definizione delle priorità, degli obiettivi e delle azioni fissate dal P.R.S. e dai Piani di settore;

b) l'individuazione dei risultati specifici, quantificati secondo la misura possibile;

c) la descrizione sintetica degli interventi previsti per realizzare le priorità;

d) le modalità per la preparazione, la sorveglianza e la valutazione del P.A.S.;

e) un piano finanziario che, per ogni anno, precisi per ogni singola Azione, i fondi stanziati;

f) le norme per l'attuazione della spesa e per il raccordo con la legislazione di settore.”

Dalla redazione