N16 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall’art. 10, comma 1, della L.R. 20/04/2018, n. 15, così recitava:

“Art. 24 - Raccordo con la programmazione nazionale

1. Al fine di garantire l'unicità del processo programmatorio, la Giunta regionale, contestualmente all'invio al Consiglio regionale della proposta del P.A.S., avvia i procedimenti per la sottoscrizione di intese istituzionali di programma, ai sensi della deliberazione Comitato interministeriale per la programmazione economica (C.I.P.E.) del 21 marzo 1997 e successive disposizioni di aggiornamento.

2. L'intesa è finalizzata ad armonizzare i finanziamenti statali nel contesto dei P.A.S. al fine della realizzazione di interventi di interesse comune.

3. L'intesa può altresì stabilire forme di collaborazione, anche attraverso la costituzione di organi o comitati misti, per la gestione congiunta e il monitoraggio degli interventi di cui al presente articolo.”

Dalla redazione