Articolo abrogato dall’art. 10, comma 1, della L.R. 20/04/2018, n. 15, così recitava:

“Art. 18 - Piano di attuazione e spesa (P.A.S.)

1. Nel P.R.S. e nei Piani di settore di cui alle sezioni I e II sono individuate le linee strategiche e i fabbisogni di risorse.

2. Il P.A.S., di cui alla presente sezione, previa una ricognizione delle risorse disponibili, determina le priorità del loro impiego, ripartendole per gruppi omogenei di intervento, di seguito chiamati Azioni.

3. Le Azioni programmate dal P.A.S. riguardano l'intervento strutturale della Regione, di cui all'articolo 35 e si concretizzano tramite la realizzazione di infrastrutture, di opere nonché di interventi, azioni di sostegno e regimi di aiuto che manifestino la loro utilità oltre l'esercizio nel quale vengono attuati.”

Dalla redazione