Articolo abrogato dall’art. 10, comma 1, della L.R. 20/04/2018, n. 15, così recitava:

“Art. 21 - Approvazione del P.A.S.

1. La Giunta regionale, dopo l'approvazione da parte del Consiglio regionale del P.R.S. e comunque non oltre sei mesi, tenuto conto della attività di concertazione, adotta il P.A.S.

2. Il P.A.S. è trasmesso al Consiglio regionale, per l'approvazione con legge entro tre mesi.

3. Il P.A.S. è aggiornato con legge su proposta della Giunta regionale, tenuto conto dell'attività di concertazione, di norma contestualmente all'approvazione del bilancio annuale di previsione.”

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