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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Veneto 07/08/2018, n. 30
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 27/07/2023, n. 15
- L.R. 29/12/2020, n. 39
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CAPO I - Disposizioni in materia di tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della regione veneto |
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Art. 1 - Modifiche della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto"1. All'articolo 1 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 4 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 è abrogato; b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "4-bis. Al fine di intervenire in modo uniforme nelle acque dei fiumi il cui corso attraversa il territorio anche di altre Regioni, la Giunta regionale promuove intese con le Regioni interessate.". 2. L'articolo 3 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 è abrogato. 3. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 le parole: "nei regolamenti provinciali da emanarsi da parte delle Province sulla base degli indirizzi di coordinamento forniti dal regolamento quadro regionale e nelle Carte ittiche provinciali" sono sostituite dalle seguenti: "nel regolamento regionale e nella Carta ittica regionale". 4. All'articolo 5 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 sono apportate le seguenti modifiche: a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Carta ittica regionale". b) al comma 1 le parole: "ciascuna Provincia" sono sostituite dalle seguenti: "la Giunta regionale" e la parola: "propria" è soppressa; c) il comma 4 è abrogato; d) al comma 5 le parole: "le Province possono" sono sostituite dalle seguenti: "la Giunta regionale può" e le parole: "Carta ittica provinciale" sono sostituite dalle seguenti: "Carta ittica regionale"; e) al comma 6 le parole: "il territorio di ogni Provincia" sono sostituite dalle seguenti: "il territorio regionale" e la parola: "imbriferi" è sostituita dalla seguente: "idrografici". 5. All'articolo 5-bis della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. La carta ittica regionale di cui all'articolo 5 provvede altresì a individuare, in tratti di corsi d'acqua dove vi sia presenza di fauna ittica autoctona, zone no kill ove la pesca viene esercitata con l'obbligo del rilascio immediato del pescato, zone trofeo a prelievo limitato e zone a riposo biologico. La quota minima è espressa in percentuale dei corsi d'acqua di interesse alieutico a livello di bacino idrografico dalla Giunta regionale con proprio provvedimento. In tali aree è vietata la pesca professionale.". b) al comma 3 le parole: "Le province definiscono" sono sostituite dalle seguenti: "La Giunta regionale definisce"; c) al comma 4 le parole: "Le province provvedono" sono sostituite dalle seguenti: "La Giunta regionale provvede". 6. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 le parole: "le Province individuano" sono sostituite dalle seguenti: "la Giunta regionale individua". 7. L'articolo 7 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 è sostituito dal seguente: "Art. 7 - Regolamenti regionali per la pesca. 1. La Giunta regionale adotta, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto" un regolamento attuativo della presente legge con il quale sono disciplinate, in particolare: a) forme e modalità di coltivazione delle acque; |
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Art. 2 - Proroga della durata delle concessioni per l'esercizio della pesca sportiva e dilettantistica1. Le concessioni per l'esercizio della pesca sportiva e dilettantistica, di cui all'ar |
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CAPO II - Disposizioni in materia di caccia, pianificazione e gestione faunistico-venatoria e per il prelievo venatorio |
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Art. 3 - Modifiche della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio"1. L'articolo 2 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 è sostituito dal seguente: "Art. 2 - Funzioni della Regione. 1. La Regione del Veneto, nell'ambito della propria competenza legislativa ai sensi dell'articolo 117, comma quarto, della Costituzione e nel rispetto della normativa statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, ed in particolare delle norme contenute nella legge n. 157/1992, esercita le funzioni di pianificazione, indirizzo, coordinamento, controllo, nonché le funzioni amministrative, in materia faunistico-venatoria, secondo quanto previsto dalla presente legge. 2. La Regione si avvale dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), quale organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza; può altresì avvalersi della collaborazione di enti e di istituti specializzati di ricerca nonché delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale o regionale e di protezione ambientale riconosciute e delle organizzazioni professionali agricole.". 2. All'articolo 3 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 sono apportate le seguenti modifiche: a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Commissione regionale per la pianificazione faunistico-venatoria"; b) la lettera b) del comma 1 è abrogata; c) la lettera d) del comma 1 è così sostituita: "d) un rappresentante per ogni associazione venatoria riconosciuta, a livello nazionale o regionale, esistente nella Regione;"; d) alla lettera i) del comma 1 le parole: "del dipartimento regionale competente" sono sostituite dalle seguenti: "della Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria"; e) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. La Commissione regionale dura in carica cinque anni. Con i provvedimenti di nomina dei membri effettivi sono nominati anche i supplenti ed il segretario scelto tra i dipendenti della Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria."; f) il comma 4 è abrogato. 3. All'articolo 4 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2 le parole: "dell'INFS" sono sostituite dalle seguenti: "dell'ISPRA"; b) al comma 3 le parole: "sentito l'INFS" sono sostituite dalle seguenti: "sentito l'ISPRA"; le parole "dall'INFS" sono sostituite dalle seguenti: "dall'ISPRA" e le parole: "Provincia competente per territorio" sono sostituite dalle seguenti: "Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria"; c) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. La Giunta regionale, sentito l'ISPRA, può con provvedimento motivato autorizzare l'attivazione di impianti di cattura, in numero limitato per assicurare un servizio diretto a soddisfare esclusivamente il fabbisogno di richiami vivi per la caccia da appostamento, nei limiti di cui al comma 3 dell'articolo 4 della legge n. 157/1992. Per la gestione di impianti di cattura autorizzati, la Giunta regionale si avvale di personale qualificato e valutato idoneo dall'ISPRA. La cattura per cessione a fini di richiamo è consentita nel rispetto di quanto disposto al comma 4 dell'articolo 4 della legge n. 157/1992, nonché nel rispetto delle disposizioni derogatorie di cui alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici."; d) il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. Il personale incaricato dalla Giunta regionale alle attività di cui al comma 5, applica agli animali anelli inamovibili forniti dalla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria; gli anelli riportano un codice progressivo alfanumerico. Gli animali inanellati sono consegnati ad uno o più centri di raccolta istituiti dalla Giunta regionale e le relative operazioni sono annotate in un registro fornito dalla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria."; e) al comma 7 le parole: "alla Provincia" sono sostituite dalle seguenti: "alla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria"; f) il comma 8 è sostituito dal seguente: "8. La sostituzione di un richiamo può avvenire soltanto dietro presentazione alla Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria del richiamo morto munito di anello inamovibile, secondo modalità determinate dalla stessa Struttura."; g) al comma 10 le parole: "all'INFS" sono sostituite dalle seguenti: "all'ISPRA". 4. L'articolo 5 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 è sostituito dal seguente: |
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Art. 4 - Art. 6 - Omissis
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CAPO III - Omissis
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CAPO IV - Conferimento di funzioni alla provincia di belluno in materia di caccia e pesca |
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Art. 8 - Funzioni in materia faunistico-venatoria conferite alla Provincia di Belluno1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11 della legge regionale 8 agosto 2017, n. 27 "Adeguamento delle norme regionali in materia di pianificazione faunistico-venatoria: modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio"", la Provincia di Belluno partecipa al procedimento di formazione dei documenti di programmazione e pianificazione regionale, inclusi gli indici di densità venatoria, mediante la presentazione di proposte relative al proprio territorio approvate dal competente organo provinciale, che saranno recepite nei pertinenti atti regionali. |
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Art. 9 - Funzioni in materia di pesca nelle acque interne conferite alla Provincia di Belluno1. In materia di pesca nelle acque interne la Provincia di Belluno, fermo restando quanto previsto dalla presente legge, partecipa al procedimento di formazione dei documenti di programmazione e pianificazione regionale mediante la presentazione di proposte relative al proprio territorio approvate dal competente organo provinciale, che saranno recepite nei pertinenti atti regionali. 2. Spettano inoltre alla Provincia di Belluno, per il territorio di riferimento, in luogo della Giunta reg |
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CAPO V - Conferimento di funzioni alle province ed alla città metropolitana di venezia in materia faunistico-venatoria |
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Art. 10 - Funzioni in materia faunistico-venatoria delle province e della Città metropolitana di Venezia1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11 della legge regionale 8 agosto 2017, n. 27 "Adeguamento delle norme regionali in materia di pianificazione faunistico-venatoria: modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "N |
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CAPO VI - Disposizioni transitorie e finali |
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Art. 11 - Disposizioni transitorie1. Le province e la Città metropolitana di Venezia continuano ad esercitare le funzioni in materia di caccia e pesca, comprese le funzioni di vigilanza, facendo applicazione delle norme previgenti alle modifiche apportate dalla presente legge, nelle more dell'adozione del provvedimento o dei provvedimenti della Giunta regionale adottati ai sensi del comma 2, dell' |
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Art. 12 - Disposizioni finanziarie1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. 2. Le entrate derivanti dall'ap |
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