Articolo abrogato dalla L.R. 26/06/2018, n. 23, così recitava:

“Art. 16 - Il direttore del Parco

1. Il direttore del Parco è scelto tra persone di provata qualificazione tecnico-scientifica ed esperienza professionale nel settore della tutela e della valorizzazione dell'ambiente e del territorio.

2. Della decisione di nominare il direttore del Parco è data ampia pubblicità nelle forme e nei modi a ciò idonei.

3. Il direttore del parco:

a) sovrintende alla elaborazione del piano ambientale, delle sue varianti e cura la concreta attuazione delle prescrizioni e previsioni contenute nel piano ambientale;

b) sovrintende all'organizzazione e all'utilizzazione del personale addetto all'attività di gestione del Parco;

c) provvede a far conoscere i vincoli e i divieti, le prescrizioni e le disposizioni di legge e regolamentari.”

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