N9 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dalla L.R. 26/06/2018, n. 23, così recitava:

“Art. 15 - Personale

1. Per la necessità della gestione del Parco la Comunità montana opera con il proprio personale adeguando la propria pianta organica in modo tale da assicurare la presenza di idonee specializzazioni professionali tecniche e amministrative; può altresì avvalersi di personale comandato dalla Regione o da altri enti territoriali.

2. Nella prima fase di attività del Parco e fino a un anno dall'entrata in vigore della presente legge, in assenza di personale proprio ovvero comandato, la Comunità montana può avvalersi degli uffici di altri enti territoriali.

3. Per la progettazione ed esecuzione degli interventi di miglioramento boschivo la Comunità montana si avvale delle strutture tecniche dell'Azienda regionale foreste e delle strutture tecniche regionali, previa stipula di apposite convenzioni ai sensi dell'art. 26 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40.

4. La Comunità montana può inoltre stipulare convenzioni con associazioni protezionistiche o culturali e cooperative di servizi per lo svolgimento di attività di guida ecologica e altre attività di servizio al Parco.”

Dalla redazione