N62 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo modificato dall'art. 11, commi 1-2, della L.R. 09/04/2004, n. 8; dall'art. 35, commi 1-5, della L.R. 25/07/2008, n. 9 e, successivamente, abrogato dall'art. 7, comma 1, della L.R. 07/11/2013, n. 26, così recitava:

"Art. 48 - Aiuti di avviamento e limiti di aiuto

1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, concede aiuti per la costituzione e l'avviamento delle organizzazioni di produttori nei settori per i quali non sono previste forme analoghe di sostegno nell'ambito dell'organizzazione comune di mercato.

2. Sono ammissibili agli aiuti di cui al comma 1 le spese per l'affitto dei locali, per l'acquisto di attrezzature di ufficio, compresi materiali e programmi informatici, le spese amministrative per il personale, le spese generali e gli oneri legali e amministrativi.

3. Gli aiuti di avviamento sono concessi alle condizioni e secondo i criteri previsti dall'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1857/2006.

4. Le organizzazioni dei produttori agricoli sono ammesse a nuovi aiuti di avviamento di cui al comma 2 qualora soddisfino le seguenti condizioni:

a) ampliamento della propria base associativa mediante processi di fusione per incorporazione di organizzazioni di produttori dello stesso settore o di altri settori;

b) incremento di almeno il trenta per cento del valore di produzione commercializzata, conferita dagli associati, calcolato sulla media del valore di produzione fatturata nel triennio antecedente l'incorporazione.

5. In relazione alle spese reali di costituzione e di funzionamento aggiuntive, i nuovi aiuti di avviamento sono concessi con le medesime modalità di cui al comma 3.

5-bis. L'importo totale degli aiuti che possono essere concessi all'organizzazione di produttori non può superare 100.000,00 euro.

5-ter. Gli aiuti di cui al comma 1 non possono essere concessi alle organizzazioni di produttori che hanno già beneficiato, in qualità di associazioni dei produttori, dei contributi di cui all'articolo 7 della legge regionale 10 settembre 1981, n. 57 "Associazionismo dei produttori agricoli"."

Dalla redazione