Articolo abrogato dall'art. 32, comma 1, della L.R. 25/07/2008, n. 9, così recitava:

"Art. 46 - Controlli e revoca del riconoscimento

1. La Giunta regionale definisce le modalità per il controllo e la vigilanza sulle organizzazioni di produttori al fine di accertare il permanere dei requisiti richiesti per il riconoscimento.

2. Il riconoscimento delle organizzazioni è revocato in uno dei seguenti casi:

a) sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti previsti per il riconoscimento di cui all'articolo 44;

b) mancato svolgimento per due anni consecutivi delle attività statutarie.

3. La revoca del riconoscimento comporta la cancellazione dall'elenco regionale di cui all'articolo 45."

Dalla redazione