Articolo modificato dall'art. 36, commi 1-4, della L.R. 25/07/2008, n. 9 e, successivamente, abrogato dall'art. 7, comma 1, della L.R. 07/11/2013, n. 26, così recitava:

"Art. 49 - Aiuti alle organizzazioni di produttori

1. Alle organizzazioni di produttori riconosciute sono concessi aiuti per lo svolgimento di programmi operativi che prevedono una o più delle azioni di cui all'articolo 07 del decreto legislativo n. 102/2005, ovvero aiuti per programmi di sviluppo che prevedono anche la partecipazione societaria in imprese di distribuzione alimentare.

2. In deroga ai requisiti previsti dal presente titolo, i soli aiuti per i programmi di sviluppo di cui al comma 1 possono essere concessi anche alle altre imprese gestite direttamente dai produttori agricoli.

3. Gli aiuti, destinati ad alimentare il fondo di esercizio di cui all'articolo 07 del decreto legislativo n. 102/2005, non possono superare l'importo dei contributi annuali versati dai soci e sono concessi nella misura massima del cinque per cento del valore della produzione commercializzata, conferita dagli associati nell'anno precedente alla concessione.

4. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, determina gli importi massimi per beneficiario, in funzione del settore, prodotto.

5. Nella concessione dei finanziamenti è accordata priorità alle organizzazioni di produttori in cui risulta più elevato il rapporto tra fondo di esercizio e valore della produzione commercializzata, conferita dagli associati dell'organizzazione di produttori stessa."

Dalla redazione