Articolo aggiunto dall'art. 34, comma 1, della L.R. 25/07/2008, n. 9 e, successivamente, abrogato dall'art. 7, comma 1, della L.R. 07/11/2013, n. 26, così recitava:

"Art. 47-bis - Associazioni dei produttori agricoli

1. Le associazioni dei produttori agricoli di cui al comma 1 dell'articolo 47 che non abbiano richiesto il riconoscimento ai fini dell'iscrizione nell'elenco regionale delle organizzazioni di produttori e che si sono trasformate entro i termini previsti dall'articolo 4 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102 "Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera e), della legge 7 marzo 2003, n. 38" mantengono l'iscrizione all'albo tenuto presso la Giunta regionale già previsto dalla legge regionale 10 settembre 1981, n. 57 "Associazionismo dei produttori agricoli", abrogata dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 "Abrogazione di norme regionali del settore primario", i cui effetti permangono ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della medesima legge regionale 13 agosto 2004, n. 18."

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