N40 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo aggiunto dall’art. 24, comma 1, della L.R. 25/07/2008, n. 9 e, successivamente, abrogato dall’art. 8, comma 1, della L.R. 11/05/2015, n. 10, così recitava:

"Art. 26-bis - Limite di aiuto alle imprese intermedie

1. Possono beneficiare degli aiuti di cui all'articolo 24 anche le imprese intermedie, previste dal regolamento (CE) 1698/05, che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato annuo non supera i 200 milioni di euro.

2. Il limite massimo dell'aiuto che può essere accordato alle imprese intermedie per gli investimenti previsti dall'articolo 24 non può essere superiore al venti per cento della spesa ritenuta ammissibile."

Dalla redazione