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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Valle D'Aosta 13/02/2013, n. 3
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 29/07/2024, n. 12
- L.R. 24/06/2024, n. 9
- Sent. Corte Cost. 29/03/2024, n. 53
- L.R. 30/07/2019, n. 13
- L.R. 24/04/2019, n. 5
- L.R. 04/08/2017, n. 13
- L.R. 21/07/2016, n. 13
- L.R. 11/12/2015, n. 19
- L.R. 05/08/2014, n. 8
- Sent. Corte Cost. 11/06/2014, n. 168
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI POLITICHE ABITATIVE |
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CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 1 - (Oggetto e finalità)1. La Regione riconosce il diritto all'abitazione e promuove una serie coordinata di interventi di interesse generale e di carattere sociale tesi a: a) incrementare e riqualificare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica; b) favorire il recupero o la costruzione di immobili da locare a canone convenzionato; c) agevolare l'acquisizione della prima abitazione, con priorità per gli alloggi ricompresi in edifici esistenti, eventualmente da recuperare; |
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Art. 2 - (Pianificazione regionale)1. Gli indirizzi e i criteri programmatici finalizzati alla realizzazione delle politiche abitative regionali sono definiti in apposito piano triennale. 2. Il piano triennale, in armonia con gli altri strumenti della programmazione regionale, tiene conto delle finalità di cui all'articolo 1 e dei fabbisogni primari, espressi anche da particolari categorie sociali. Esso, in particolare: a) stabilisce gli obiettivi generali del triennio e indica le azioni in cui si articola la politica abitativa regionale; |
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Art. 3 - (Programmi operativi annuali)1. Gli obiettivi generali del piano triennale sono attuati mediante programmi operativi annuali (POA) approvati dalla Giunta regionale en |
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Art. 4 - (Interventi straordinari)1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 2 e 3, la Regione può attuare, in relazione alle risorse finanziarie disponibili, int |
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Art. 5 - (Finanziamento del piano triennale. Fondo regionale per le politiche abitative)1. Per il finanziamento degli interventi previsti dai POA è istituito il Fondo regionale per le politiche abitative. 2. Il Fondo è alimentato da: a) eventuali risorse dell'Unione europea finalizzate o connesse agli obiettivi di cui alla pres |
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Art. 6 - (Consulta regionale della casa)1. La Consulta regionale della casa, di seguito denominata Consulta, svolge funzioni consultive e propositive in relazione ai programmi e ai piani riguardanti le politiche abitative. 2. Compongono la Consulta: a) l'Assessore regionale competente in materia di politiche abitative, o suo delegato, con funzioni di presidente; b) un rappre |
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Art. 7 - (Banca dati - Osservatorio per la casa)1. Presso la struttura competente opera la banca dati denominata osservatorio per la casa, organizzata su base informatica e istituita con deliberazione della Giunta regionale al fine di raccogliere ed elaborare dati e informazioni riguardanti le politiche abitative, utili all'elaborazione di programmi regionali, generali e di settore. |
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CAPO II - CATEGORIE DI INTERVENTO |
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Art. 8 - (Edilizia residenziale pubblica)1. Per edilizia residenziale pubblica s'intende il patrimonio immobiliare realizzato con il concorso finanziario di enti pubblici e |
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Art. 9 - (Edilizia convenzionata)1. Per edilizia convenzionata s'intende il patrimonio immobiliare realizzato con il parziale concorso finanziario di enti pubblici e |
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Art. 10 - (Prima abitazione)1. La Regione, per favorire l'accesso alla proprietà della prima abitazione, prevede: |
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Art. 11 - (Recupero del patrimonio edilizio esistente)1. La Regione, per favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente, l'eliminazione del degrado edilizio e la riqualificazione |
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Art. 12 - (Sostegno alle locazioni)1. La Regione, al fine di sostenere l'accesso alle abitazioni in locazione, prevede la concessione di contributi a favore di soggetti meno abbienti, volti a ridurre la spesa sostenuta per il canone di locazione |
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Art. 13 - (Emergenza abitativa)1. La Regione promuove interventi di carattere straordinario volti a risolvere gravi, eccezionali e imprevedibili situazioni di emergenza abitativa segnalate dai Comuni a cui è stata presentata la relativa domanda e che non sia possibile affrontare con gli ordinari strumenti di cui alla presente legge. 2. Gli interventi di cui al comma 1 consistono nella ricerca e nel reperimento sul territorio regionale di sistemazioni abitative temporanee da destinare a nuclei familiari che si trovino in situazioni di emergenza abitativa causate contestualmente da: a) disagi sociali o sanitari; |
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Art. 14 - (Interventi per categorie sociali)1. I POA individuano, per ciascuna categoria sociale di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d), i requisiti e i criteri per l'acces |
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TITOLO II - NORME PER L'ASSEGNAZIONE, LA DETERMINAZIONE DEI CANONI, LA GESTIONE E LA VENDITA DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA |
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CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 15 - (Ambito di applicazione)1. Le disposizioni di cui al presente titolo trovano applicazione per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica: a) realizzati o recuperati dallo Stato, dalla Regione, dall'ARER, dagli enti locali e dalle loro aziende; b) realizzati o recuperati con il concorso o il contributo dello Stato, della Regione, dell'ARER, degli en |
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Art. 16 - (Nozione di alloggio adeguato)1. Ai fini di cui al presente titolo, si considera alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare quello avente entrambe le seguenti caratteristiche: a) superficie utile, misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni e comprensiva delle soglie di passaggio da un vano all'altro e degli sguinci di porte e finestre, non inferiore a: 1) metri quadrati 25, per un nucleo familiare composto da una per |
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Art. 17 - (Nozione di alloggio improprio o antigienico)1. Ai fini di cui al presente titolo si intende per: a) alloggio improprio, l'unità immobiliare avente caratteristiche tipologiche incompatibili con la destinazione ad abitazione. Rientrano in tale categoria le baracche, le stalle, le grotte, le caverne, i sotterranei, le soffitte, i bassi, le autorimesse e le cantine. È altresì cons |
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Art. 18 - (Nozione di nucleo familiare)1. Ai fini di cui al presente titolo, il nucleo familiare del concorrente all'assegnazione o dell'assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica si intende costituito da tutti i soggetti, anche non legati da vincoli di coniugio, affinità o parentela, che, alla d |
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CAPO II - NORME PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI |
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Art. 19 - (Requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica)1. I concorrenti all'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica devono possedere, alla data di pubblicazione del bando e fino al momento dell'assegnazione dell'alloggio, i seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana. Sono ammessi, inoltre, i cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, e loro familiari, ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri), nonché i titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della |
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Art. 20 - (Indicatore di reddito)1. I limiti dell’ISE N12, ai fini d |
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Art. 21 - (Punteggi)1. La graduatoria di assegnazione degli alloggi è formata sulla base dei punteggi attribuiti in relazione ai requisiti soggettivi e |
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Art. 22 - (Norme per l'emanazione dei bandi di concorso)1. All'assegnazione degli alloggi si provvede mediante pubblico concorso. 2. Il concorso può essere indetto, sulla base dei criteri generali definiti con deliberazione dell |
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Art. 23 - (Contenuti del bando di concorso)1. Il bando di concorso, da sottoporre alla preventiva approvazione della Commissione per le politiche abitative di cui all'articolo 25, deve indic |
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Art. 24 - (Istruttoria delle domande)1. L'ente che ha indetto il bando procede all'istruttoria delle domande, verificando la regolarità e la completezza della medesima, |
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Art. 25 - (Commissione per le politiche abitative)1. È istituita la Commissione per le politiche abitative, di seguito denominata Commissione. 2. In attuazione degli indirizzi del piano triennale di cui all'articolo 2, la Commissione svolge, in particolare, i seguenti compiti: a) approva i bandi di concorso per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale; b) verifica l'istruttoria delle domande ai fini della formazione e degli aggiornamenti delle graduatorie, comprese quelle per la mobilità; |
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Art. 26 - (Formazione delle graduatorie di assegnazione)1. La Commissione, entro novanta giorni dal ricevimento delle domande, predispone la graduatoria provvisoria. 2. La graduatoria provvisoria, entro quindici giorni dalla sua formazione, è pubblicata all'albo pretorio dell'ente che ha emanato il bando per quindici giorni consecutivi. N58 |
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Art. 27 - (Aggiornamento delle graduatorie di assegnazione)1. Fermi restando i requisiti per l'accesso e le condizioni determinanti punteggio stabiliti dall'ultimo bando pubblicato, gli aspiranti assegnatari non inseriti in graduatoria e quelli già inseriti che abbiano interesse a far valere condizioni più favorevoli possono presentare una nuova domanda all'ente che ha emanato il bando a partire dal 1° febbraio sino al 30 giugno di ogni anno. N62 2. Entro il 31 ottobre di ogni anno, sulla base delle do |
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Art. 28 - (Verifica dei requisiti prima dell'assegnazione)1. In sede di assegnazione degli alloggi, l'ente che ha emanato il bando verifica il permanere dei requisiti previsti dal bando richiedendo, ove del caso, la documentazione necessaria. Qualora questa non sia presentata entro il termine stabilito dall'ente che ha emanato il bando, l'interessato è escluso dalla gra |
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Art. 29 - (Modalità di assegnazione)1. L'assegnazione degli alloggi è effettuata dall'ente gestore, in applicazione dei criteri previsti dal bando e in base all'ordine della graduatoria definitiva |
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Art. 30 - (Scelta degli alloggi)1. L'ente gestore comunica l'assegnazione agli aspiranti assegnatari e le modalità per la scelta dell'alloggio tra quelli disponibili, dandone previa comunicazione al Comune di residenza e a quello in cui è situato l'alloggio da assegnare. N67 |
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Art. 31 - (Consegna degli alloggi)1. Avvenuta la scelta dell'alloggio, l'ente gestore adotta il provvedimento di assegnazione e comunica agli assegnatari le modalità e le condizioni per la consegna dell'alloggio e per la stipulazione del contratto di locazione. N41 |
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Art. 32 - (Riserva di alloggi a favore dei profughi)1. La riserva di alloggi a favore dei profughi, prevista dall'articolo 34 della legge 26 dicembre 1981, n. 763 (Normativa organica p |
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Art. 33 - (Subentro nella domanda e nell'assegnazione)1. In caso di decesso dell'aspirante assegnatario o dell'assegnatario, subentrano, nell'ordine, il coniuge superstite, i figli legittimi, naturali riconosciuti e adottivi, gli affiliati, il convivente more uxorio, gli ascendenti di primo grado, qualora siano residenti: |
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Art. 34 - (Ampliamento del nucleo familiare e ospitalità temporanea)1. L'ampliamento del nucleo familiare nell'alloggio assegnato è ammissibile senza autorizzazione, previa comunicazione all'ente gestore, in presenza di legame di coniugio e di vincoli di parentela di primo grado, riferiti esclusivamente all'assegnatario e al suo coniuge. In ogni altro caso |
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Art. 35 - (Mobilità e cambi consensuali)1. Gli enti gestori del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica, per mezzo di apposite graduatorie da sottoporre entro il 31 ottobre di ogni anno |
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Art. 36 - (Alloggi in amministrazione condominiale)1. Gli enti gestori di fabbricati di edilizia residenziale pubblica nei quali vi siano alloggi di proprietà di privati possono, con l'assenso di questi ultimi, continuare la ges |
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CAPO III - CANONE DI LOCAZIONE NEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA |
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Art. 37 - (Determinazione del canone di locazione)1. La Giunta regionale determina, con propria deliberazione da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con riferimento ai valori definiti dall'osservatorio del mercato immobiliare dell'agenzia delle entrate: a) i valori dei canoni di riferimento da applicare al metro quadrato e le modalità di aggiornamento dei canoni medesimi; |
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Art. 38 - (Regolamento del canone e delle spese per i servizi)1. Gli inquilini sono tenuti a rimborsare integralmente all'ente gestore le spese accessorie, dirette e indirette, per i servizi ad |
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Art. 39 - (Requisiti per la permanenza nell'alloggio)1. Ai fini del mantenimento del diritto alla locazione, l'assegnatario, gli altri componenti il nucleo familiare e, comunque, tutti coloro che occupano stabilmente l'alloggio, devono essere in possesso della residenza anagrafica nell'alloggio in godimento e non essere titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione: |
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Art. 40 - (Locazione di autorimesse e posti auto)1. I criteri di assegnazione e di revoca delle autorimesse e dei posti auto sono stabiliti da apposito regolamento, approvato dall'e |
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CAPO IV - ANNULLAMENTO O REVOCA DELL'ASSEGNAZIONE E RISOLUZIONE CONTRATTUALE PER MOROSITA' |
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Art. 41 - (Annullamento dell'assegnazione)1. L'annullamento dell'assegnazione è disposto dall'ente gestore nei seguenti casi: a) assegnazione avvenuta in contrasto con le norme vigenti al momento della medesima; b) assegnazione conseguita sulla base di dichiarazio |
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Art. 42 - (Decadenza dall'assegnazione)1. La decadenza dall'assegnazione è dichiarata dall'ente gestore nei casi in cui l'assegnatario o i componenti il nucleo familiare: a) abbiano perduto i requisiti indicati all'articolo 39 o non abbiano presentato, entro il termine stabilito dall'ente gestore, la documentazione richiesta per la relativa verifica; b) abbiano ceduto, in tutto o in parte, l'alloggio assegnato; c) non abitino stabilmente nell'alloggio assegnato, pur avendone la residenza anagrafica, o ne mutino la destinazione d'uso, ovvero non lo ab |
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Art. 43 - (Occupazioni illegali degli alloggi)1. L'ente gestore dispone il rilascio degli alloggi di edilizia residenziale pubblica occupati senza titolo. N39 2. Ai fini di cui al comma 1, |
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Art. 44 - (Risoluzione del contratto per morosità)1. La morosità superiore a quattro mesi nel pagamento del canone di locazione o nel rimborso delle spese dirette o indirette per i servizi prestati all'inquilino è causa di risoluzione del contratto, previa intimazione scritta dell'ente gestore di adempiere entro 60 giorni con il pagamento della somma dovuta e dei relativi interessi al tasso legale. Entro il medesimo termine, l'inquilino, al fine di evitare la risoluzione del contratto, può assumere formale impegno di assolvere, |
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Art. 45 - (Concorso nella copertura della morosità incolpevole)1. La pianificazione regionale individua l'entità del concorso a favore degli enti proprietari di alloggi di edilizia residenziale |
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CAPO V - DISPOSIZIONI PER LA VENDITA DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA |
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Art. 46 - (Piano di vendita)1. Ogni ente proprietario può alienare alloggi di edilizia residenziale pubblica sulla base di un apposito piano di vendita quinquennale, approvato dalla Giunta regionale, che preveda l'alienazione di un numer |
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Art. 47 - (Proposta di piano di vendita)1. La proposta di piano di vendita predisposta dall'ente proprietario deve contenere: |
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Art. 48 - (Criteri per la formulazione e l'aggiornamento della proposta di piano di vendita)1. I criteri di cui all'articolo 47, comma 1, lettera a), ai quali gli enti proprietari uniformano le proposte di piano di vendita, sono, nell'ordine, i seguenti: a) alloggi per i quali gli inquilini hanno manifestato la volontà di acquistare; |
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Art. 49 - (Requisiti per l'acquisto)1. Hanno titolo all'acquisto degli alloggi inclusi nei piani di vendita gli assegnatari o loro familiari conviventi che, alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di acquisto: a) abbi |
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Art. 50 - (Alienazione degli alloggi)1. Gli alloggi inseriti nei piani di vendita non acquistati dai rispettivi assegnatari e divenuti disponibili possono essere venduti, all'interno di ciascuna fascia di priorità, al miglior offerente, sulla base del prezzo di vendita, nel seguente ordine: |
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Art. 51 - (Prezzo di vendita)1. Il prezzo di vendita degli alloggi di edilizia residenziale pubblica è determinato prendendo a riferimento il valore minimo di libero mercato, relativo ad abitazioni di tipo economico, vigente alla data di comunicazione del prezzo da parte dell'ente proprietario e individuato dall'osservatorio del mercato immobiliare dell'agenzia delle entrate. |
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Art. 52 - (Divieti e sanzioni)1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, l'alloggio acquisito ai sensi del presente capo non può essere alienato, neppure parzialmente, né su di esso può costituirsi alcun diritto reale di godimento, né può esserne modificata la destinazione d'uso, per un periodo di dieci anni dalla data di stipulazione del contratto di acquisto e, comunque, sino a quando non ne sia stato pagato interamente il prezzo. Gli atti adottati in violazione alle disposizioni del presente comma sono nulli. 2. A coloro che contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1 si applicano le seguenti |
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Art. 53 - (Alienazione di unità immobiliari non destinate ad edilizia residenziale pubblica)1. Le unità immobiliari ad uso non abitativo ricomprese in edifici destinati ad edilizia residenziale pubblica possono essere vendu |
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TITOLO III - INCENTIVI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EDILIZIA ABITATIVA CONVENZIONATA |
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CAPO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE E DEFINIZIONI CONVENZIONALI |
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Art. 54 - (Finalità)1. Al fine di favorire il soddisfacimento del fabbisogno abitativo primario, la Regione promuove l'attuazione di interventi di edili |
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Art. 55 - (Beneficiari)1. Possono beneficiare delle agevolazioni i seguenti soggetti: |
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Art. 56 - (Tipologia degli interventi)1. Possono essere ammessi alle agevolazioni gli interventi di manutenzione straordinaria, recupero e ampliamento del patrimonio edilizio esistente definiti dalla deliberazione di cui all'articolo 59, comma 4, della l.r. 11/1998. 2. Nell'ambito di |
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Art. 57 - (Agevolazioni) |
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Art. 58 - (Convenzione)1. La concessione delle agevolazioni è subordinata alla stipula di apposita convenzione tra il richiedente e il Comune territorialmente competente. N83 2. La convenzione, conforme allo schema approvato dalla Giunta regionale con propria deliberazione, deve prevedere, in particolare: a) la locazione a canone convenzionato e l'occupazione effettiva degli alloggi a scopo abitativo primario, da parte di soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo |
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Art. 59 - (Criteri per la determinazione della spesa ammissibile)1. Ai fini della determinazione della spesa ammissibile ad agevolazione, la Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce l |
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Art. 61 - (Criteri per la determinazione del canone)1. N24 |
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Art. 62 - (Soggetti beneficiari degli alloggi convenzionati)1. Il conduttore degli alloggi convenzionati deve possedere, alla data della stipulazione del contratto di locazione, i requisiti di cui all'articolo 19, comma 1, lettere a), d) e f) della presente legge |
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Art. 63 - (Modalità e termini di presentazione delle domande di contributo)1. Le domande per la concessione del contributo devono essere presentate alla struttura competente, su apposito modulo predisposto d |
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Art. 64 - (Criteri per la formazione della graduatoria)1. La struttura competente verifica l'ammissibilità delle domande e provvede alla loro istruttoria, ai fini della formazione della graduatoria, sulla base dei seguenti punteggi: a) punti 1 per ogni alloggio convenzionato; b) punti 0,5 per ogni alloggio convenzionato qualora il richiedente sia un |
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Art. 65 - (Modalità di erogazione dei contributi)1. I contributi sono erogati secondo le seguenti modalità: a) 70 per cento all'avvio dell'intervento, previa presentazione della certificazione attestante la proprietà dell'area o del fabbricato e alla costituzione di una fideiussione bancaria o assicurativa di importo pari al contributo erogato, a garanzia della realizzazione dell'intervento in conformità al progetto ed entro i termini di cui al comma 4; b) 30 per cen |
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Art. 66 - (Vincoli e sanzioni)1. Il beneficiario non può locare gli alloggi oggetto di convenzione a soggetti non aventi i requisiti di cui all'articolo 62, né può locarli a parenti ed affini entro |
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Art. 67 - (Vigilanza e controlli)1. La struttura competente può disporre in qualsiasi momento controlli sugli interventi oggetto di contributo allo scopo di verific |
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TITOLO IV - FONDI DI ROTAZIONE PER LA RIPRESA DELL'INDUSTRIA EDILIZIA |
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CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 68 - (Fondo di rotazione)1. La Regione promuove la concessione di mutui agevolati a favore della prima abitazione e per il recupero di fabbricati situati nei centri storici, definiti dai piani regolatori generali comunali (PRG) come zone territoriali di tipo A, e, all'esterno di tali zone, di quelli classificati monumento, documento o di pregio storico culturale, architettonico o ambientale, a valere sul fondo di rotazione regionale istituito presso la società finanziaria regionale FINAOS |
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Art. 69 - (Garanzia)1. I mutui concessi ai sensi del presente titolo sono, di norma, assistiti da idonea garanzia reale o personale, in relazione alla t |
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Art. 69-bis - (Divieto di cumulo) |
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Art. 70 - (Convenzione)1. La costituzione e la gestione del fondo di rotazione di cui all'articolo 68 sono disciplinate da apposita convenzione stipulata c |
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Art. 71 - (Controllo contabile)1. La struttura regionale competente in materia di finanze, avvalendosi dei dati forniti da FINAOSTA S.p.A., provvede al controllo c |
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CAPO II - DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONE DI MUTUI AGEVOLATI A FAVORE DELLA PRIMA ABITAZIONE |
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Art. 72 - (Interventi)1. La Regione concede mutui agevolati a favore della prima abitazione per i seguenti interventi: a) acquisto, costruzione e ampliamento di abitazioni; |
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Art. 73 - (Destinatari)1. I mutui sono destinati: |
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Art. 74 - (Rinvio)1. Limitatamente ai mutui concessi ai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), la Giunta regionale, con propria deliberazione adottata previo parere della Commissione consiliare competente, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione, disciplina: |
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Art. 75 - (Cooperative edilizie a proprietà individuale)1. Possono accedere ai mutui di cui all'articolo 73, comma 1, lettera b), le cooperative edilizie a proprietà individuale che, all'atto di presentazione della domanda di mutuo, sono proprietarie o hanno piena disponibilità, in proprietà o diritto di superficie, sulla base di apposita convenzione stipulata con il Comune, dell'area destinata all'intervento costruttivo o del fabbricato destinato al recupero. |
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Art. 76 - (Presentazione della domanda)1. Le domande, corredate della documentazione di cui all'articolo 77, devono essere presentate alla struttura competente, nei termin |
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Art. 77 - (Documentazione)1. Le domande devono essere corredate della seguente documentazione: a) per le cooperative, le dichiarazioni sostitutive attestanti l'iscrizione al registro regionale degli enti cooperativi e l'elenco dei soci agg |
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Art. 78 - (Obblighi e sanzioni)1. La cooperativa edilizia proprietaria dell'abitazione costruita o recuperata con il finanziamenti di cui al presente Capo è sogge |
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CAPO III - DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONE DI MUTUI AGEVOLATI PER IL RECUPERO DI FABBRICATI SITUATI NEI CENTRI E NUCLEI ABITATI |
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Art. 79 - (Interventi)1. La Regione concede mutui agevolati per il recupero di fabbricati situati nei centri e nuclei abitati limitatamente alle zone A e alle zone di recupero individuate nell'ambito del piano regolatore generale comunale (PRG). Sono assimilate a dette zone, ai fini del presente Capo, quelle individuate dalla Regione o dalle comunità montane con criteri analoghi negli strumenti urbanistici di loro competenza. 2. I mutui sono, altres |
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Art. 80 - (Requisiti dei beneficiari)1. Possono ottenere i mutui di cui al presente capo le persone fisiche: |
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Art. 81 - (Caratteristiche dei mutui)1. I mutui possono essere concessi per una durata di ammortamento non inferiore a dieci e non superiore a venti anni. 2. Il tasso di interesse annuo è stabilito con deliberazione della Giunta regionale per un valore non inferiore al tasso massimo stabilito per i mutui concessi a favore della prima casa di cui al capo II del present |
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Art. 82 - (Cumulabilità) |
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Art. 83 - (Presentazione delle domande e istruttoria)1. Le domande, corredate della documentazione stabilita dalla Giunta regionale con propria deliberazione, sono inoltrate alla strutt |
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Art. 84 - (Ammissibilità e concessione del mutuo)1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, previo parere della Commissione consiliare competente, individua l'ammontare dell |
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Art. 85 - (Controllo)1. Le strutture competenti per materia provvedono al controllo tecnico delle opere, delle attrezzature o degli impianti realizzati e |
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Art. 86 - (Vincoli e sanzioni)1. Gli immobili devono essere ultimati e risultare agibili, ai sensi della normativa vigente, entro quarantotto mesi dalla data di stipulazione del contratto preliminare di mutuo e il contratto definitivo di mutuo deve essere stipulato nei sei mesi successivi al ricevimento della comunicazione riguardante la constatazione dell'avvenuta esecuzione e agibilità delle opere finanziate, pena la revoca del mutuo. I predetti immobili, inoltre, non possono mutare la destinazione per la quale la provvidenza è concessa, né essere alienati per atto tra vivi per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data di inizio dell'ammortamento. L'alienazione o il mutamento della destinazione d'uso nel periodo di preammortamento comportano l'obbligo di estinguere anticipatamente il mutuo. Il contratto preliminare di mutuo deve essere |
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CAPO III-BIS - DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONE DI MUTUI AGEVOLATI PER IL RIFACIMENTO DEL MANTO DI COPERTURA IN LOSE DI PIETRA |
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Art. 86-bis - (Interventi) |
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Art. 86-ter - (Rinvio)1. La Giunta regionale, con propria deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione, disciplina: |
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CAPO III-TER - DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONE DI MUTUI AGEVOLATI PER L'ANTICIPO DELLE DETRAZIONI FISCALI STATALI PER INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO PRIVATO |
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Art. 86-quater - (Interventi) |
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Art. 86-quinquies - (Rinvio)1. La Giunta regionale, con propria deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione, disciplina: |
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CAPO III-QUATER - DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONE DI MUTUI AGEVOLATI PER INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO PRIVATO |
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Art. 86-sexies - (Interventi) |
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Art. 86-septies - (Rinvio)1. La Giunta regionale, con propria deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione, disciplina: |
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TITOLO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI |
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CAPO I - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI |
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Art. 87 - (Rinvio)1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce ogni altro aspetto, anche procedimentale, utile ai fini dell'applicazio |
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Art. 88 - (Disposizioni transitorie)1. Il Piano triennale approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 1566/XIII del 12 gennaio 2011 resta in vigore fino all'approvazione, ai sensi dell'articolo 2, del nuovo piano triennale 2014/2016. 2. I requisiti per la permanenza negli alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui all'articolo 39 si applicano a partire dalla prima verifica effettuata dall'ente gestore successiva alla data di entrata in vigore della presente legge. |
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Art. 89 - (Disposizioni finanziarie)1. L'onere complessivo a carico del bilancio regionale derivante dall'applicazione degli articoli 5, comma 2, lettera d), e 25 è determinato in annui euro 3.005.000 a decorrere dall'anno 2013. 2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura e finanziamento nel bilancio di previsione della Regione per il triennio 2013/2015 nello stato di previsione della spesa, parte prima, nell'UPB 1.3.1.11. (Comitati e commissioni), per annui euro 5.000, e nell'UPB 1.4.2.27. (Interventi di investimento di finanza locale |
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Art. 90 - (Abrogazioni)1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali: omissis g) 18 maggio 1972, n. 4; omissis s) 28 dicembre 1984, n. 76; t) 28 novembre 1986, n. 56; u) 17 agosto 1987, n. 79; v) 27 luglio 1989, n. 46; |
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Allegato A - Punteggi attribuiti in relazione ai requisiti soggettivi e oggettivi del concorrente e del suo nucleo familiare (Articolo 21)a) Condizioni soggettive: 1) richiedente con anzianità di residenza in Valle d’Aosta maturata anche non consecutivamente superiore a quella richiesta dal bando per l’accesso: punti da un minimo di 0,2 a un massimo di 0,5 per ogni anno intero, a discrezione del Comune; N1 1.1) N2 2) richiedente con anzianità di residenza continuativa nel comune sede dell’intervento, superiore a quella richiesta per l’accesso al bando: punti da 0,2 a 1 per ogni anno intero a discrezione del Comune; 3) valore dell’ISE previsto dall’articolo 19: N3 3.1) fino al 20 per cento del limite di cui all’articolo 20: punti 3; N4 3.2) oltre il 20 per cento e fino al 50 per cento del limite di cui all’articolo 20: punti 2; N4 3.3) oltre il 50 per cento e fino all’80 per cento del limite di cui all’articolo 20: punti 1; N4 4) nucleo familiare superiore a tre persone: punti 1; |
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Allegato B - Rapporto tra il numero di alloggi da destinare alla locazione a canone agevolato e relativa superficie (Articolo 56)
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