Deliberaz. G.R. Valle D'Aosta 02/12/2016, n. 1679 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Deliberaz. G.R. Valle D'Aosta 02/12/2016, n. 1679

Approvazione delle disposizioni di carattere generale e procedimentali per la concessione dei benefici di cui alla legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3 (Disposizioni in materia di politiche abitative). Revoca della DGR 656 e 657/2014.
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Testo del provvedimento


LA GIUNTA REGIONALE


Omissis


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3428726 4170327
Allegato A - Disposizioni per la concessione di mutui agevolati a favore della prima abitazione

NOZIONI PRELIMINARI

1. (Nozione di tipologie di intervento)

Le tipologie d’intervento sono le seguenti:

- Nuova costruzione: si intende l’intervento di trasformazione edilizia e/o urbanistica del territorio mediante la costruzione di manufatti edilizi fuori terra e/o interrati.

- Recupero e ampliamento del patrimonio edilizio: a seconda delle opere di intervento eseguite si può identificare:

- Recupero primario: consiste nel recupero della funzionalità e della sicurezza dell’edificio. Interessa quindi il consolidamento statico di tutte le strutture portanti orizzontali e verticali, delle fondazioni, nonché il rifacimento delle scale, delle coperture, delle tramezzature interne, degli intonaci, degli impianti (idro-termosanitario ed elettrico ecc…) compresi gli allacciamenti, dei pavimenti ivi compresi i sottofondi, degli infissi interni ed esterni, dei rivestimenti, e quant’altro necessario per rendere abitabile il fabbricato.

- Recupero secondario: consiste nel recupero della totale agibilità e funzionalità della singola unita abitativa. Tale recupero riguarda l’intera superficie dell’unità abitativa. Sono quindi comprese le opere quali variazione tramezzature interne e rifacimento di intonaci, di tutti gli impianti (idro-termo-sanitario ed elettrico ecc…) compresi gli allacciamenti, dei pavimenti ivi compresi i sottofondi, degli infissi interni ed esterni, dei rivestimenti, nonché il recupero di parti strutturali dell’edifico.

- Recupero interno: si intende un insieme sistematico di opere eseguite all’interno dell’alloggio quali variazione di tramezzature interne e rifacimento di: intonaci; tutti gli impianti (idrico, termico, sanitario ed elettrico ecc…); i pavimenti e gli infissi.

Le tipologie di intervento di cui sopra vengono adottate esclusivamente ai fini dell’applicazione del presente provvedimento, e, in ogni caso, indipendentemente dalla terminologia indicata nel titolo abilitativo edilizio rilasciata dai competenti enti territoriali ai soggetti attuatori.


2. (Nozione di tipologia di superficie)

Ai fini dell’individuazione delle superfici da utilizzare per il calcolo degli importi massimi finanziabili valgono le seguenti definizioni:

- Superficie residenziale (SR) o utile abitabile (SU): si intende quella interna all’abitazione, computata al netto delle murature perimetrali, delle tramezzare interne, dei vani scala misurati in proiezione orizzontale, delle soglie di passaggio e degli sguinci di porte e finestre, con esclusione di tutti gli altri locali accessori non utilizzabili come residenziali o non aventi caratteristiche di abitabilità;

- Superficie non residenziale (SNR): si intende quella risultante dalla somma delle superfici dei locali accessori all’alloggio quali: autorimesse, posti auto coperti, cantine, soffitte, soppalchi, solai, locali pluriuso (taverna, lavanderia, locale deposito, ecc..), i beni comuni condominiali e i locali tecnici (vani scale e/o scala interna nella sua proiezione orizzontale, centrale termica, intercapedini ecc..), misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio e degli sguinci di porte e finestre.


3. (Determinazione della superficie complessiva)

La superficie complessiva (SC) da utilizzare ai fini della determinazione dell’importo massimo finanziabile è così calcolata:

- ai fini del mutuo concesso ai sensi del Titolo IV, Capo II (1° casa):

somma della superficie utile (SU) e del 60% della superficie non residenziale (SNR):

SC = SU + 60%*SNR

Per i mutui concessi ai sensi del Capo II art. 72 della l.r. 3/2013, relativamente ai destinatari di cui all’articolo 73 comma 1 lett. a) (persone fisiche) per la determinazione della superficie complessiva, la superficie non residenziale che non concorre al calcolo della spesa complessiva sono i locali in sottotetto o soffitta o soppalchi con altezza media inferiore a 1,60, i beni comuni condominiali non censibili (per interventi con più di una unità immobiliare), i locali tecnici quali vani scale e/o scale interne nella loro proiezione orizzontale, centrale termica, locali tecnici e intercapedini anche ispezionabili.

Per i mutui concessi ai sensi del Capo II art. 72 della l.r. 3/2013, relativamente ai destinatari di cui all’articolo 73 comma 1 lett. b) (cooperative edilizie), per la determinazione della superficie complessiva, la superficie non residenziale che non concorre al calcolo della spesa complessiva sono i locali in sottotetto o soppalchi con altezza media inferiore a 1,60, i beni comuni condominiali, i locali tecnici quali vani scale e/o scale interne nella loro proiezione orizzontale, centrale termica , intercapedini anche ispezionabili.


4. (Determinazione massimali di costo)

Il costo massimo dell’intervento è determinato dal prodotto tra la superficie complessiva (SC), calcolata secondo quanto previsto ai precedenti articoli e i parametri edilizi, determinati con deliberazione della Giunta regionale.


5. (Determinazione della superficie utile residenziale e non residenziale)

Al fine di individuare l’esatta superficie utile residenziale e non residenziale, da conteggiare per la determinazione della spesa complessiva e l’importo di mutuo ammissibile, nel caso di interventi eseguiti in comproprietà con altre persone, al momento della presentazione della domanda dovrà essere consegnata una tavola di predivisione che identifica esattamente l’intervento oggetto di mutuo e i beni comuni condominiali.


PERSONE FISICHE

6. (Finalità ed oggetto)

6.1. Ai sensi del Titolo IV, Capo II della legge regionale 13 febbraio 2013 n.3 e successive modificazioni (Disposizioni per la concessione di mutui agevolati a favore della prima abitazione), la presente deliberazione della Giunta regionale disciplina i requisiti per l'accesso e le modalità per la concessione, a favore di persone fisiche (art. 73 comma 1 lettera a)), di mutui ad interesse agevolato per interventi nel settore dell'edilizia residenziale, finalizzati all'acquisto, alla costruzione e al recupero, con eventuale ampliamento, di immobili da adibire a prima abitazione del richiedente e del suo nucleo familiare.


7. (Nucleo familiare)

7.1.Il nucleo familiare del richiedente si intende costituito da tutti i soggetti, anche non legati da vincoli di coniugio, affinità o parentela di primo grado, che alla data di presentazione della domanda di mutuo, compongono la famiglia anagrafica, come definita dall’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente), In tal caso il coniuge del richiedente, non separato legalmente, è ricompreso nel nucleo familiare.


8. (Limiti massimi di spesa finanziabile e modalità di determinazione)

8.1. I mutui per l'acquisto e la nuova costruzione possono essere concessi nella misura massima di:

a) euro 70.000, ove il nucleo familiare risulti composto dal solo soggetto richiedente;

b) euro 100.000, ove il nucleo familiare del richiedente risulti composto da due o più soggetti.

8.2. I mutui per il recupero e l'acquisto di un'abitazione recuperata possono essere concessi nella misura massima di:

a) euro 90.000, ove il nucleo familiare risulti composto dal solo soggetto richiedente;

b) euro 120.000, ove il nucleo familiare del richiedente risulti composto da due o più soggetti.

8.3. Fermo restando quanto disposto ai punti 8.1. e 8.2., l'importo dei mutui non può essere superiore:

a) nel caso di acquisto, al prezzo di acquisto e al valore dell'immobile accertato con apposita perizia di stima, redatta dalla struttura regionale competente;

b) nel caso di costruzione e di recupero, all'ammontare del computo metrico allegato alla domanda di mutuo, al costo dell'immobile risultante dall'applicazione dei valori unitari convenzionali determinati con deliberazione della Giunta regionale e al valore dell'immobile accertato con apposita perizia di stima, redatta dalla struttura regionale competente.

8.4. Non sono ammessi a finanziamento gli interventi aventi ad oggetto immobili il cui valore o costo, determinato ai sensi del comma 4, risulti inferiore al 20 per cento degli importi massimi di cui ai punti 3.1. e 3.2.

8.5. Ai fini del riconoscimento di un nucleo familiare di più di una persona non legati da vincoli di coniugio, affinità o parentela di primo grado, lo stesso deve essere stato creato da oltre un anno dalla data di presentazione della domanda.


9. (Durata dei mutui)

9.1. I mutui sono ammortizzabili in anni trenta mediante pagamento a scelta di rate posticipate.

a) semestrali con scadenza al 1° gennaio e al 1° luglio di ogni anno;

b) mensili, con scadenza il 1° di ogni mese comprensivo dei periodi di preammortamento e di ammortamento;

9.2. Su richiesta del soggetto interessato, il periodo di ammortamento può essere ridotto a venticinque, venti o quindici anni.

9.3. L'ammortamento dei mutui erogati in unica soluzione decorre, dalla scelta di cui al punto 9.1., dalla prima rata successiva alla data di stipulazione del contratto di mutuo; per il periodo di preammortamento, intercorrente tra la data di stipulazione del contratto di mutuo e l'inizio dell'ammortamento, il mutuatario deve corrispondere gli interessi maturati, calcolati sulla base del tasso applicato al mutuo.

9.4. L'ammortamento dei mutui erogati in più soluzioni decorre, dalla scelta di cui al punto 9.1., dalla p

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Allegato B - Disposizioni per la concessione di mutui agevolati per il recupero di fabbricati situati nei centri e nuclei abitati

1. (Nozione di tipologie di intervento)

1. Le tipologie d’intervento sono le seguenti:

- Nuova costruzione: si intende l’intervento di trasformazione edilizia e/o urbanistica del territorio mediante la costruzione di manufatti edilizi fuori terra e/o interrati.

- Recupero e ampliamento del patrimonio edilizio:

a seconda delle opere di intervento eseguite si può identificare:

- Recupero primario: consiste nel recupero della funzionalità e della sicurezza dell’edificio. Interessa quindi il consolidamento statico di tutte le strutture portanti orizzontali e verticali, delle fondazioni, nonché il rifacimento delle scale, delle coperture, delle tramezzature interne, degli intonaci, degli impianti (idro-termosanitario ed elettrico ecc…) compresi gli allacciamenti, dei pavimenti ivi compresi i sottofondi, degli infissi interni ed esterni, dei rivestimenti, e quant’altro necessario per rendere abitabile il fabbricato.

- Recupero secondario: consiste nel recupero della totale agibilità e funzionalità della singola unita abitativa. Tale recupero riguarda l’intera superficie dell’unità abitativa. Sono quindi comprese le opere quali variazione tramezzature interne e rifacimento di intonaci, di tutti gli impianti (idro-termo-sanitario ed elettrico ecc…) compresi gli allacciamenti, dei pavimenti ivi compresi i sottofondi, degli infissi interni ed esterni, dei rivestimenti, nonché il recupero di parti strutturali dell’edifico.

- Recupero interno: si intende un insieme sistematico di opere eseguite all’interno dell’alloggio quali variazione di tramezzature interne e rifacimento di: intonaci; tutti gli impianti (idrico, termico, sanitario ed elettrico ecc…); i pavimenti e gli infissi.

Le tipologie di intervento di cui sopra vengono adottate esclusivamente ai fini dell’applicazione del presente provvedimento, e, in ogni caso, indipendentemente dalla terminologia indicata nel titolo abilitativo edilizio rilasciata dai competenti enti territoriali ai soggetti attuatori.


2. (Nozione di tipologia di superficie)

1. Ai fini dell’individuazione delle superfici da utilizzare per il calcolo degli importi massimi finanziabili valgono le seguenti definizioni:

- Superficie residenziale (SR) o utile abitabile (SU): si intende quella interna all’abitazione, computata al netto delle murature perimetrali, delle tramezzare interne, dei vani scala misurati in proiezione orizzontale, delle soglie di passaggio e degli sguinci di porte e finestre, con esclusione di tutti gli altri locali accessori non utilizzabili come residenziali o non aventi caratteristiche di abitabilità;

- Superficie non residenziale (SNR): si intende quella risultante dalla somma delle superfici dei locali accessori all’alloggio quali: autorimesse, posti auto coperti, cantine, soffitte, soppalchi, solai, locali pluriuso (taverna, lavanderia, locale deposito, ecc..), i beni comuni condominiali e i locali tecnici (vani scale e/o scala interna nella sua proiezione orizzontale, centrale termica, intercapedini ecc..), misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio e degli sguinci di porte e finestre.


3. (Determinazione della superficie complessiva)

1. La superficie complessiva (SC) da utilizzare ai fini della determinazione dell’importo massimo finanziabile è così calcolata:

- ai fini del mutuo concesso ai sensi del Titolo IV, Capo III (centro storico): somma della superficie utile (SU) e del 60% della superficie non residenziale (SNR):

SC = SU + 60%*SNR

Per i mutui concessi ai sensi del Capo II art. 72, relativamente ai destinatari di cui all’articolo 73 comma 1 lett. a) (persone fisiche) e Capo III (centri storici), per la determinazione della superficie complessiva, la superficie non residenziale che non concorre al calcolo della spesa complessiva sono i locali in sottotetto o soffitta o soppalchi con altezza media inferiore a 1,60, i beni comuni condominiali (per interventi con più di una unità immobiliare), i locali tecnici quali vani scale e/o scale interne nella loro proiezione orizzontale, centrale termica, locali tecnici e intercapedini anche ispezionabili.

Per i mutui concessi ai sensi del Capo II art. 72, relativamente ai destinatari di cui all’articolo 73 comma 1 lett. b) (cooperative edilizie), per la determinazione della superficie complessiva, la superficie non residenziale che non concorre al calcolo della spesa complessiva sono i locali in sottotetto o soppalchi con altezza media inferiore a 1,60, i beni comuni condominiali, i locali tecnici quali vani scale e/o scale interne nella loro proiezione orizzontale, centrale termica , intercapedini anche ispezionabili.


4. (Determinazione massimali di costo)

1. Il costo massimo dell’intervento è determinato dal prodotto tra la superficie complessiva (SC), calcolata secondo quanto previsto ai precedenti articoli e i parametri edilizi, determinati con deliberazione della Giunta regionale.


5. (Determinazione della superficie utile residenziale e non residenziale)

Al fine di individuare l’esatta superficie utile residenziale e non residenziale, da conteggiare per la determinazione della spesa complessiva e l’importo di mutuo ammissibile, nel caso di interventi eseguiti in comproprietà con altre persone, al momento della presentazione della domanda dovrà essere consegnata una tavola di predivisione che identifica esattamente l’intervento oggetto di mutuo e i beni comuni condominiali.


6. (Finalità ed oggetto)

6.1. Ai sensi del Titolo IV, Capo III della legge regionale 13 febbraio 2013 n.3 e successive modificazioni (Disposizioni per

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Allegato C - Disposizioni per la concessione di mutui agevolati per il rifacimento del manto di copertura in lose di pietra

Art. 1. - Finalità e oggetto

1.1 Ai sensi del TITOLO IV CAPO III BIS, della legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3 e successive modificazioni (Disposizioni in materia di politiche sociali), con la presente deliberazione della Giunta Regionale, disciplina i requisiti per l’accesso e le modalità per la concessione di mutui agevolati finalizzati alla copertura di tetti con manto in lose di pietra.


Art. 2. - Beneficiari

2.1. Possono beneficiare del mutuo le persone fisiche proprietarie o comproprietari dell’edificio oggetto dell’intervento.


Art. 3. - Caratteristiche degli interventi ammessi

3.1. Sono ammessi gli interventi eseguiti da persone fisiche su immobili di civile abitazione, adibiti a prima e principale abitazione del richiedente.

3.2. Gli interventi ammissibili sono la nuova costruzione o di recupero parziale o totale su immobili con manto di copertura in lose di pietra.

3.3. Sono ammessi i soli interventi in cui vige l’obbligo del manto di copertura in lose di pietra.


Art. 4. - Caratteristiche del mutuo

4.1. I mutui, a finanziamento degli interventi di cui al precedente articolo 3, hanno durata massima decennale, oltre al periodo di preammortamento tecnico, e tasso di interesse annuo fisso e pari all’1%.

4.2. I mutui sono rimborsati mediante pagamento di rate semestrali posticipate con scadenza 1° gennaio - 1° luglio di ciascun anno, con decorrenza dalla data di stipulazione del contratto di mutuo; dal periodo di stipulazione del contratto alla prima scadenza saranno conteggiati solo gli interessi (preammortamento tecnico).

4.3. Ai sensi dell’art. 69 della l.r. 3/2013, i mutui di importo superiore a 60.000 eu

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3428726 4170330
Allegato D - Disposizioni per la concessione di mutui agevolati per interventi di recupero edilizio privato

1. Soggetti beneficiari

1.1. Possono presentare domanda di mutuo le persone fisiche che abbiano beneficiato delle detrazioni fiscali vigenti per ristrutturazioni edilizie e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) abbiano da almeno otto anni la residenza nel territorio regionale;

b) abbiano la residenza anagrafica nell’abitazione oggetto di intervento al momento della presentazione della domanda di mutuo;

c) non abbiano superato i 70 anni di età.

1.2. I requisiti di cui al punto 1.1 lettere a) e c), devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda.


2. Tipologia degli interventi finanziabili e criteri di ammissibilità

2.1. I lavori per i quali sono richiesti i mutui devono riguardare interventi edilizi finalizzati alla ristrutturazione edilizia su immobili esistenti di cui alla legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (legge finanziaria 2016);

2.2. Ai fini della concessione del mutuo valgono le seguenti limitazioni:

a) l’immobile oggetto di intervento deve essere adibito a prima abitazione intendendo per tale quella dove il richiedente ha la residenza anagrafica al momento della presentazione della domanda di mutuo;

b) l’importo massimo del mutuo è pari al 100% della detrazione complessiva risultante dalla dichiarazione dei redditi riferita all’immobile oggetto di intervento come stabilita dalla sopra menzionata normativa statale in materia di detrazione fiscale;

c) l’importo minimo del mutuo non può essere inferiore a 5.000,00 euro.


3. Caratteristiche del mutuo

3.1. Il finanziamento consiste nell’anticipazione dell’importo dichiarato ai fini fiscali quale detrazione per le spese di recupero del patrimonio edilizio privato, secondo quanto previsto dalla normativa statale indicata al punto 2.1.; I m

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