Deliberaz. G.R. Valle D'Aosta 16/05/2014, n. 657 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Deliberaz. G.R. Valle D'Aosta 16/05/2014, n. 657

Approvazione delle disposizioni di carattere generale e procedimentali per la concessione dei benefici di cui alla legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3 (Disposizioni in materia di politiche abitative).
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Testo del provvedimento


LA GIUNTA REGIONALE


Vista la legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3 recante “Disposizioni in materia di politiche abitative;

Richiamato in particolare l’art. 87 della l.r. 3/2013, che rinvia alla Giunta regionale, con propria deliberazione la definizione di ogni altro aspetto, anche procedimentale, utile ai fini dell’applicazione della presente legge, ivi compresi i criteri di determinazione dei costi massimi ammissibili per la realizzazione degli interventi di cui alla presente legge e i criteri di deroga ai predetti costi massimi;

Visto il regolamento regionale del 26 maggio 2009, n. 2 recante “Nuove disposizioni per la concessione di mutui ad interesse agevolato a favore di persone fisiche nel

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Allegato A - Disposizioni di carattere generale e procedimentale per la concessione dei benefici di cui alla legge regionale 13 febbraio 2013 n. 3 (Disposizioni in materia di politiche abitative) al Titolo IV Capo II

1. Termini e modalità di presentazione delle domande di mutuo

1.1. Le domande per l’ottenimento dei benefici di cui alla l.r. 13 febbraio 2013, n. 3 (disposizioni in materia di politiche abitative) sono presentate alla Struttura edilizia residenziale dell’Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica, sui moduli predisposti dalla struttura regionale competente.

1.2. Le domande possono essere presentate in competente bollo e complete di tutta la documentazione elencata al paragrafo successivo.

1.3. Ai fini della verifica dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), previsto dall’articolo 8 del regolamento regionale 26 maggio 2009, n. 2 (Nuove disposizioni per la concessione di mutui ad interesse agevolato a favore di persone fisiche nel settore dell’edilizia residenziale. Abrogazione dei regolamenti regionali 27 maggio 2002, n. 1, 17 agosto 2004 n. 1, e 18 gennaio 2007, n. 1), deve essere allegata la dichiarazione sostitutiva unica (DSU) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell’articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), rilasciata da non oltre sei mesi antecedenti la data di presentazione della domanda di mutuo.


2. Documentazione da allegare alla domanda di mutuo

2.1. Oltre a quanto previsto dall’articolo 16 del r.r. n. 2 del 26 maggio 2009, alla domanda di mutuo deve essere allegata, in copia semplice, la seguente documentazione:

PER L’ACQUISTO:

a) di immobili ultimati

- contratto preliminare di vendita registrato o atti di compravendita;

- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante l’abitabilità o agibilità dell’immobile;

- planimetrie catastali dell’alloggio;

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Allegato B - Disposizioni di carattere generale e procedimentale per la concessione dei benefici di cui alla legge regionale 13 febbraio 2013 n. 3 (Disposizioni in materia di politiche abitative) al Titolo IV Capo III

Art. 1 - Struttura responsabile

1. Le domande dirette ad ottenere i benefici di cui al Titolo V Capo III della legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3, debbono essere inoltrate all’Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica – Struttura edilizia residenziale – struttura regionale competente, su apposita modulistica predisposta dalla stessa.


Art. 2 - Presentazione delle domande

1. Le domande finalizzate all’ottenimento dei benefici previsti dal Titolo IV Capo III della legge regionale n. 3/2013 sono presentate in competente bollo e devono pervenire complete di tutta la documentazione richiesta antecedentemente alla presentazione della denuncia di fine dei lavori per i quali si richiede il finanziamento.


Art. 3 - Procedura istruttoria

1. La struttura regionale competente esamina le istanze di ammissione ai benefici entro novanta giorni dalla loro presentazione.

2. Nel determinare l’entità della spesa riconosciuta ammissibile per i previsti interventi di recupero si fa riferimento al valore unitario convenzionale, determinato con provvedi-mento della Giunta regionale, nel limite massimo del computo metrico-estimativo redatto da un tecnico professionista ed allegato alla domanda di mutuo, ai sensi dell’

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