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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Valle D'Aosta 28/11/1986, n. 56
L. R. Valle D'Aosta 28/11/1986, n. 56
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[Premessa]Date di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale dell'entrata in vigore delle leggi regionali succedutesi n |
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Articolo 1 - (Disposizioni generali) [N=1]1. I finanziamenti regionali della presente legge sono rivolti alle cooperative edilizie a proprietà individuale, regolarmente costituite ed iscritte al Registro Prefettizio |
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Articolo 2 - (Mutui integrativi)1. Le cooperative edilizie, i cui interventi costruttivi, da avviare o già avviati ma non ultimati, sono compresi nei programmi biennali di cui alla legge 5 agosto 1978, n, 457, possono accedere a fondi regionali diretti a concorrere nella stessa misura dell'intervento dello Stato, nel pagamento dei tassi d'interesse sui mutui integrativi da contrarre con Istituti di credito convenzionati con la Regione. |
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Art. 2 bis [NI=5] - (Contributi regionali in conto interessi)1. Le cooperative edilizie, i cui interventi costruttivi già ultimati all'entrata in vigore della legge regionale 28 novembre 1986, n. 56, sono stati esclusi dai programmi biennali di cui alla legge 5 ag |
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Articolo 3 - (Fondi di rotazione)1. Possono accedere ai fondi di rotazione di cui alla legge regionale 28 dicembre 1984, n. 76 le cooperative edilizie a proprietà individuale che, all'atto di presentazione della domanda di mutuo, sono proprietarie dell'area destinata all'intervento costruttivo o ne hanno la piena disponibilità, in proprietà o diritto di superficie, sulla base di apposita convenzione stipulata con il Comune sede dell'intervento. |
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Articolo 4 - (Tassi di interesse)1. I tassi annui di interesse sui finanziamenti concessi, contenuti comunque entro i limiti previs |
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Articolo 5 - (Modalità per l'ammortamento)N20 “1. La durata massima dei mutui è pari a quella stabilita per i mutui di cui alla l.r. 76/1984, ai sensi del regolamento regionale di cui all’articolo 4 della medesima legge.” 2. È data facoltà al mutua |
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Articolo 6 - (Requisiti soggettivi)1. Per l'accesso al mutuo agevolato i soci delle cooperative edilizie devono possedere, al momento della presentazione della domanda da parte della cooperativa, i sottoelencati requisiti: a) avere la cittadinanza italiana; |
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Articolo 7 - (Determinazione del reddito)1. Il limite massimo di reddito riferito al nucleo familiare per la concessione dei finanziamenti è fissato per il biennio 1986-1987 in lire 30 milioni |
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Articolo 8 - (Presentazione della domanda)1. Le domande, corredate della necessaria documentazione, dovranno pervenire all'Assessorato dei Lavori Pubblici entro il 30 giugno e 31 dicembre di ciascun anno. Nel caso che il termine di scadenza previsto coincida |
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Articolo 9 - (Documentazione)1. All'atto della presentazione della domanda la cooperativa edilizia deve produrre in allegato la sottoelencata documentazione in duplice copia: Documenti inerenti la società a) atto costitutivo (copia autenticata più fotocopia); b) statuto (copia autenticata più fotocopia); c) certificato di iscrizione all |
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Articolo 10 - (Requisiti tecnici)1. Gli interventi di nuova costruzione ammessi a finanziamento non devono avere le caratteristiche di lusso. 2. La superficie residenziale di ogni alloggio computata al netto delle murature perimetrali e trame |
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Articolo 11 - (Erogazione del mutuo)1. L'erogazione del mutuo avverrà secondo le seguenti modalità: |
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Articolo 12 - (Obblighi e sanzioni)1. Il proprietario dell'abitazione costruita o recuperata con i finanziamenti di cui alla presente legge, non può |
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Articolo 13 - (Obblighi e sanzioni per l'alienazione)1. Il proprietario dell'abitazione costruita o recuperata con i finanziamenti di cui alla presente legge non può alienarla, fatti salvi i casi in cui sussistano gravi, sopravvenuti e documentati motivi, prima che siano trascorsi, dalla data di assegnazione o di acquisto, cinque anni nei casi di cui all' |
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Articolo 14 - (Estinzione anticipata)N171. Il mutuatario può estinguere anticipatamente |
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Articolo 15 - (Commissioni)1. L'esame delle domande e la formulazione delle graduatorie per il finanziamento sui fondi di rotazi |
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Articolo 16 - (Disposizioni finanziarie)Omissis |
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Articolo 17 - (Variazione di bilancio)Omissis |
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