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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Valle D'Aosta 07/12/1998, n. 54
L. R. Valle D'Aosta 07/12/1998, n. 54
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- L.R. 15/12/2003, n. 21
- L.R. 31/03/2003, n. 8
- Delib. C.R. 26/02/2003, n. 5
- L.R. 21/01/2003, n. 3
- L.R. 11/12/2002, n. 25
- L.R. 11/12/2001, n. 38
- L.R. 16/08/2001, n. 15
- L.R. 08/01/2001, n. 1
- L.R. 03/01/2000, n. 1
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PARTE I - FONTI E PRINCIPI |
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TITOLO I - FONTI E PRINCIPI DI AUTONOMIA |
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Art. 2 - (Principio di autonomia)1. La comunità valdostana è formata dalle comunità locali che ne costituiscono il millenario tessuto sociale. 2. È riconosciuto alle comunità locali, organizzate nei propri Comuni, il diritto di regolamentare e di amministrare, in applicazione e nell'ambito dei principi posti dalla presente legge, sotto la propria responsabilità, le funzioni e i servizi relativi all'effettivo esercizio dei diritti dei cittadini, sulla base dei principi di |
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TITOLO II - LIVELLI DI GOVERNO |
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Art. 3 - (Ruolo della Regione)1. È compito della Regione intervenire affinché i livelli di governo locale possano adempiere le proprie funzioni verso le proprie comunità. |
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Art. 4 - (Ruolo delle comunità locali)1. Ai livelli di governo locale sono riconosciuti i poteri e le responsabilità relativi alle funzioni amministrative, considerate per settori organici, adeguati alle |
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Art. 5 - (Rapporti tra comunità locali e Regione)1. I rapporti tra le comunità locali e la Regione sono basati sul principio della pari dignità istituzionale tra enti pubblici territoriali, espressione di sovranità popolare, e sono ispir |
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TITOLO III - CONFERIMENTO DI FUNZIONI |
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Art. 6 - (Modalità del conferimento)1. Le funzioni trasferite o delegate dalla Regione ai livelli di governo locale sono esercitate in conformità ai principi di cui al |
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Art. 7 - (Funzioni regionali)1. La Regione, per assicurare lo sviluppo armonico della comunità valdostana, esercita, nel rispetto dei principi generali della Costituzione, le funzioni di legislazione, programmazione e controllo nelle materie individuate dallo Statuto speciale e dalle |
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Art. 8 - (Funzioni comunali)1. Nell'osservanza del principio di sussidiarietà, sono conferite ai Comuni tutte le funzioni amministrative nelle materie di cui a |
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Art. 9 - (Ulteriori funzioni)1. Nel caso di conferimento di ulteriori funzioni dallo Stato alla Regione o di modifiche statutarie, con legge regionale, da adottar |
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Art. 10 - (Delega di funzioni) |
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Art. 11 - (Criteri per il conferimento delle funzioni)1. Il conferimento delle funzioni amministrative di cui all'art. 8 è completato con deliberazioni della Giunta regionale, da adottarsi entro tre anni dall'entrata in vigore della legge regionale di cui all'art. 7, comma 1, d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali e previo parere favorevole delle commissioni consiliari competenti. |
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PARTE II - SOGGETTI |
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TITOLO I - COMUNE |
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Art. 12 - (Autonomia) |
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Art. 13 - (Funzioni)1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardino la popolazione ed il territorio comunale, particolarmente nei |
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Art. 14 - (Autonomia organizzativa)1. La disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti ai Comuni è disposta |
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Art. 15 - (Compiti per servizi di competenza statale)1. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare, nell'ambito delle norme |
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Art. 16 - (Emblema)1. Il Comune può avere un proprio gonfalone ed un proprio stemma. 2. Il gonfalone e lo stemma sono approvati con decreto del Presidente dell |
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Art. 17 - (Fusione ed istituzione di Comuni)1. Ai sensi dell'art. 42 dello Statuto speciale, la Regione, sentite le popolazioni interessate, può, con legge, istituire nei propri territori nuovi Comuni e modificare le circoscrizioni territoriali dei Comuni e le loro denominazioni, con le modalità di cui a |
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Art. 17-bis - (Determinazione, rettifica e contestazione di confini)1. Quando sia necessario apportare corre |
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TITOLO II - ORGANI DEL COMUNE |
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CAPO I - DEFINIZIONE |
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Art. 18 - (Organi)1. Sono organi del Comune: |
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CAPO II - CONSIGLIO COMUNALE |
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Art. 19 - (Consiglio comunale)1. Il Consiglio dura in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione di cui all'articolo 21, comma 2, della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 (Elezione diretta del Sindaco, del vice sindaco e del Consiglio comunale), ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili. 2. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena il Consiglio adotta la relativa deliberazione. |
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Art. 19-bis - (Surrogazioni e supplenze)1. Nei Consigli comunali il seggio di consigliere che durante il quinquennio rimane vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito al candidato della stessa lista che ha riportato la maggiore cifra individuale dopo l'ultimo eletto. 2. Quando l'elezione di un consigliere comunale è nulla, lo stesso è sostitu |
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Art. 19-ter - (Presidenza del Consiglio comunale)1. Il Consiglio comunale |
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Art. 19-quater - (Convocazione e adempimenti della prima seduta del Consiglio comunale)1. La prima seduta del Consiglio comunale è convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e si tiene entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. 2. La prima seduta del Consiglio è convocata e presieduta dal Sindaco, s |
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Art. 20 - (Funzionamento del Consiglio comunale)1. Il funzionamento del Consiglio, nel rispetto dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato da apposito regolamento, che prevede, in particolare: a) le modalità di convocazione, su richiesta del Sindaco o di un numero di consiglieri o di cittadini iscritti nelle |
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Art. 21 - (Competenze del Consiglio comunale)1. Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico‐amministrativo. 2. Il Consiglio ha competenza rispetto ai seguenti atti fondamentali: a) esame della condizione degli eletti; abis) N15 b) approvazione degli indirizzi generali di governo; c) elezione della Commissione elettorale comunale; N16 |
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Art. 21-bis - (Competenza degli organi degli enti locali in materia di contabilità) |
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CAPO III - GIUNTA COMUNALE |
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Art. 22 - (Composizione e modalità di nomina della Giunta comunale)1. La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, dal Vicesindaco e da un numero di assessori, scelti tra i consiglieri comunali, stabilito dallo statuto comunale in misura non superiore a: a) due, nei Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti; b) tre, nei Comuni con popolazione da 3.001 a 15.000 abitanti; c) cinque, nei Comuni con popolazione s |
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Art. 23 - (Competenze della Giunta comunale)1. La Giunta determina i criteri e le modalità di attuazione dell |
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CAPO IV - SINDACO E VICESINDACO |
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Art. 25 - (Elezione del Sindaco e del Vicesindaco) |
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Art. 25-bis - (Elezione del Sindaco e della Giunta nei Comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti) |
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Art. 26 - (Competenze del Sindaco)1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune, rappresenta l'ente, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti e determina di agire e di resistere in giudizio per conto e nell'interesse del Comune. 2. Il Sindaco sovrintende alle funzioni statali e regionali conferite al Comune ed esercita le funzioni ad esso attribuite dalle leggi, dallo statuto comunale e dai regolamenti. N68 3. Qualora non diversamente stabilito dallo statuto comunale, il Sindaco presiede il Consiglio co |
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Art. 27 - (Giuramento e distintivo del Sindaco)1. Il Sindaco ed il Vicesindaco N96 che assumono le proprie funzioni all'atto della proclamazione degli eletti, prestano giuramento, davanti |
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Art. 28 - (Provvedimenti contingibili e urgenti del Sindaco)1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, il Sindaco, in qualità di rappresentante della comunità locale, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingib |
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Art. 29 - (Attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale) |
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Art. 30 - (Competenze del Vicesindaco) |
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Art. 30bis 1 - (Sostituzione del Sindaco nei Comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti) |
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Art. 30-ter - (Dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco e del Vicesindaco. Decadenza della Giunta) |
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Art. 30-ter 1 - (Dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco nei Comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti. Decadenza della Giunta. Sostituzione di singoli componenti della Giunta) |
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Art. 30-quater - (Mozione di sfiducia)1. Il voto del Consiglio |
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Art. 30-quater 1 - (Mozione di sfiducia costruttiva nei Comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti) |
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CAPO V - DISPOSIZIONI COMUNI |
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Art. 31 - (Obbligo di astensione)1. I componenti degli organi collegiali degli enti |
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TITOLO III - AUTONOMIA NORMATIVA |
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Art. 32 - (Definizione)1. I Comuni hanno potestà normativa per la disciplina del proprio ordinamento e della propria organizzazione e per l'esercizio dell |
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Art. 33 - (Statuto comunale) |
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Art. 34 - (Contenuto dello statuto)1. Lo statuto, ai sensi dell'art. 3 della Carta europea dell'autonomia locale, ratificata con l. 439/1989, e nel rispetto dei principi fissati dalla legge regionale, stabilisce le norme fondamentali per il funzionamento e l'organizzazione dell'ente ed in particolare determina le attribuzioni degli organi, l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, |
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Art. 35 - (Regolamenti comunali)1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto comunale, il Comune adotta regolamenti nelle materie di propria com |
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Art. 35-bis - (Sanzioni amministrative) |
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TITOLO IV - FORME DI PARTECIPAZIONE, DI DEMOCRAZIA DIRETTA E DI DECENTRAMENTO |
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CAPO I - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DI DEMOCRAZIA DIRETTA |
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Art. 36 - (Partecipazione popolare)1. I Comuni valorizzano le libere forme associative e promuovono organismi di "partecipazione popolare" N67 all'amministrazione locale. I rapporti di tali forme associative con il Comune sono disciplinati d |
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Art. 37 - (Azione popolare, diritti d'accesso e di informazione dei cittadini)1. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune. 2. Il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che il Comune, costituendo |
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Art. 38 - (Contenuti e forme dell'azione amministrativa)1. L'azione del Comune si conforma ai principi dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione, secondo criteri di trasparenza, di pubblicità e di partecipazione, ed ai principi stabiliti dalla l.r. 18/1999. |
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Art. 39 - (Referendum popolare)1. Al fine di favorire la massima partecipazione dei cittadini all'attività pubblica, gli statuti comunali possono prevedere il ricorso al r |
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Art. 40 - (Referendum abrogativo)1. I referendum abrogativi possono essere proposti soltanto sugli atti della Giunta e del Consiglio comunale, con esclusione del bilancio preventivo, del rendiconto, dell'istituzione e ordinamento dei tributi, di ogni altro |
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Art. 41 - (Petizioni)1. I cittadini residenti nel comune, singolarmente o in modo congiunto, e le associazioni hanno diritto di presentare petizioni agli |
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Art. 42 - (Difensore civico)1. Lo statuto comunale può prevedere l'istituto del difensore civico, il quale svolge un ruolo di garante dell'imparzialità e del |
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Art. 42-bis - (Rinvio) |
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CAPO II - FORME DI DECENTRAMENTO |
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Art. 43 - (Organi di decentramento)1. Lo statuto comunale può articolare il territorio del Comune in circoscrizioni di decentramento, quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base, nonché di esercizio delle funzioni delegate dal Comune. |
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TITOLO V - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE |
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Art. 44 - (Personale)1. Il personale degli enti locali appartiene al comparto unico del pubblico impiego, di cui alla l.r. 45/1995, come modificata dalla |
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Art. 45 - (Autonomia organizzativa)1. Salvo quanto previsto dagli art. 48, comma 1, e 52, i Comuni provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche e a |
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Art. 46 - (Organizzazione degli uffici e del personale)1. Gli enti locali disciplinano con apposito regolamento, in conformità con lo statuto comunale, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, flessibilità, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità. 2. I segretari degli enti locali e gli altri dirigenti dirigono gli uffici ed i servizi secondo le modalità dettate dagli statuti comunali e dai regolamenti, sulla base del principio della separazione tra funzioni di direzione politica e funzioni di direzione amministrativa di cui agli art. 4 e 5 della l.r. 45/1995. |
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Art. 47 - (Mobilità del personale) |
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Art. 48 - (Personale con qualifica dirigenziale) |
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Art. 49 - (Segretari degli enti locali) |
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Art. 49-bis - (Pareri, visti e attestazioni) |
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Art. 50 - (Formazione del personale)1. La Regione e gli altri enti facenti parte del comparto di cui all'art. 44 utilizzano la formazione e l'aggiornamento professional |
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Art. 51 - (Strumenti per la formazione del personale) |
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Art. 52 - (Limite complessivo di personale)1. Il conferimento di funzioni regionali ai Comuni, ai sensi della parte I, titolo III, non può comportare un aumento della dotazio |
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Art. 52-bis - (Pubblicazione degli atti) |
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Art. 52-ter - (Esecutività degli atti) |
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Art. 53 - (Notificazione degli atti)1. Le notificazioni degli atti del Comune o, su richiesta degli interessati aventi diritto, di altri atti sono eseguite da dipendenti comunali incaricati con form |
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Art. 54 - (Responsabilità)1. Per gli amministratori e per il personale degli enti locali si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità de |
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Art. 54-bis - (Rinvio) |
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TITOLO VI -FINANZE E CONTABILITÀ |
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Art. 55 - (Trasferimenti finanziari agli enti locali)1. I trasferimenti finanziari della Regione agli enti locali sono disciplinati dalla legge regionale. |
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Art. 56 - (Rapporti finanziari tra enti locali e loro forme associative) |
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Art. 57 - (Trasferimento di funzioni regionali)1. La copertura finanziaria dei trasferimenti di funzioni regionali di cui alla parte I, titolo III, è assicurata in sede di legge |
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Art. 58 - (Norme in materia finanziaria) |
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Art. 59 - (Procedure contrattuali)1. Le modalità relative alle procedure contrattuali sono stabilite dal regolamento dell'ente locale. |
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PARTE III - RAPPORTI TRA REGIONE ED ENTI LOCALI |
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TITOLO I - CONSIGLIO PERMANENTE DEGLI ENTI LOCALI |
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Art. 60 - (Istituzione)1. Al fine di favorire la partecipazione degli enti locali alla politica regionale ed al fine di dare attuazione alla presente legge |
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Art. 61 - (Composizione) |
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Art. 62 - (Costituzione) |
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Art. 63 - (Regolamento)1. Il Consiglio adotta, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il proprio regolamento, che ne disciplina il funzionamento e l'o |
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Art. 64 - (Personale)1. Per il proprio funzionamento, il Consiglio permanente degli enti locali si avvale del personale degli enti di cui all'art. 1, com |
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Art. 65 - (Funzioni e competenze del Consiglio permanente degli enti locali) |
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Art. 66 - (Partecipazione degli enti locali ai processi decisionali dell'Amministrazione regionale)1. Al fine di garantire la partecipazione degli enti locali ai processi decisionali dell'Amministrazione regionale di interesse degli stessi, nonché per assicurare il concorso del sistema delle autonomie alla formazione dei disegni di legge regionali di grande riforma in materia di enti locali, agli obiettivi della programmazione regionale e ai provvedimenti a carattere generale che interessano gli enti locali stessi, il Presidente della Regione N4 convoca riunioni con il Consiglio permanente degli enti locali, anche su richiesta dello stesso Consiglio. |
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Art. 67 - (Intese ed accordi)1. La Regione e gli enti locali, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, possono concludere accordi al fine |
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Art. 68 - (Ambito di applicazione) |
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TITOLO II - CONTROLLI |
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Art. 69 - (Controlli sugli atti) |
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Art. 69-bis - (Attività di consulenza) |
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Art. 70 - (Scioglimento dei Consigli comunali)1. Ai sensi dell'articolo 43, comma secondo, dello Statuto speciale, i Consigli comunali sono sciolti con deliberazione della Giunta regionale, sentito il Consiglio regionale, nei seguenti casi: a) quando compiono atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge; b) quando, in conseguenza di una modificazione territoriale, si sia verificata una variazione di almeno un quarto della popolazione del Comune; c) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause: |
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Art. 70-bis - (Estensione agli altri enti locali) |
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Art. 70-ter - (Rimozione e sospensione degli amministratori locali) |
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Art. 70-quater - (Poteri sostitutivi per omissione o ritardo di atti obbligatori) |
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PARTE IV - MODALITÀ E STRUMENTI |
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TITOLO I - FORME DI COLLABORAZIONE |
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CAPO I - Unité des Communes valdôtaines |
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CAPO II - ASSOCIAZIONE DEI COMUNI |
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Art. 93 - (Definizione)1. Le Associazioni dei Comuni sono organismi strumentali dei Comuni, che si associano liberamente per lo svolgimento di compiti e servizi che per |
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Art. 94 - (Organi)1 |
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Art. 95 - (Competenze del Consiglio)1. Il Consiglio compie tutti gli atti che non rientrino nelle competenze dei dirigenti ai sensi dell'articolo 46 e |
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Art. 96 - (Sede)1. L'Associazione dei Comuni ha sede, anche a rotazione, presso uno dei Comuni membri. |
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Art. 97 - (Uffici e personale)1. N26 |
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Art. 98 - (Statuto) |
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CAPO III - CONSORZIO DEI COMUNI DELLA VALLE D'AOSTA RICADENTI NEL BACINO IMBRIFERO MONTANO DELLA DORA BALTEA |
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Art. 99 - (Definizione)1. Il Consorzio dei Comuni della Valle d’Aosta ricadenti nel Bacino imbrifero montano della Dora Baltea (BIM), cost |
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Art. 100 - (Delega di funzioni)1. La Regione ed i Comuni possono delegare al BIM l'esercizio di funzioni e di compiti di rilevanza regionale o sovracomunale. |
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Art. 101 - (Organi e competenze)1. Gli organi del BIM sono l’Assemblea, la Giunta e il Presidente. 2. L’Assemblea è composta dai Sindaci di ciascuno dei Comuni consorziati. Il Presidente partecipa alle sedute dell’Assemblea. 2-bis. Il Sindaco può delegare il Vicesindaco a rappresentarlo |
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CAPO IV - ALTRE FORME DI COLLABORAZIONE |
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Art. 103 - (Collaborazione nell'ambito del diritto privato)1. Per l'esercizio di funzioni, per l'erogazione di servizi o per la realizzazione di progetti di sviluppo gli enti locali possono c |
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Art. 104 - (Convenzioni)1. Per l'esercizio di funzioni, l'erogazione di servizi o la realizzazione di progetti di sviluppo che non necessitino della costituzione di un soggetto dotato di pers |
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Art. 105 - (Accordi di programma)1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di Comuni, della Regione, nonché di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il Presidente della Regione N4 o il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuovono la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento. 2. L'acc |
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CAPO V - DISPOSIZIONI PER L'AREA DI AOSTA |
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Art. 106 - (Funzioni) |
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Art. 107 - (Conseil de la plaine d'Aoste)1. Il Comune di Aosta ed i Comuni che abbiano con esso rapporti di stretta integrazione costituiscono il Conseil de la plaine d'Aoste, |
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Art. 108 - (Composizione)1. Il Conseil è costituito dai Sindaci o dai Vicesindaci dei Comuni membri ed è coordinato dal Sindaco o dal Vicesindaco del Comune di Aosta |
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Art. 110 - (Attività del Conseil) |
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Art. 111 - (Personale)1. Per l'esercizio delle proprie funzioni il Conseil si avvale degli uffici e del personale del Comune di Aosta. |
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Art. 112 - (Regolamento)1. Il Conseil adotta, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il proprio regolamento, che ne disciplina il funzionamento e l'org |
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TITOLO II - SERVIZI |
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Art. 113 - (Servizi pubblici locali di rilevanza economica)1. Per la promozione e lo sviluppo economico, civile e sociale delle rispettive comunità, gli enti locali e le Associazioni dei Comuni provvedono alla regolazione e alla gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. Tali servizi sono erogati in condizioni di continuità, solidarietà, sicurezza ed eguaglianza, garantendo qualità, efficienza, efficacia ed economicità, universalità delle prestazioni e accessibilità dei prezzi. Restano esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo i settori individuati dalla normativa statale vigente in materia. 2. Le finalità di cui al comma 1 devono essere perseguite, in particolare per quanto riguarda i servizi pubblici locali obbligatori per legge, nel rispetto dei seguenti criteri: a) copertura territoriale dei servizi che devono raggiungere anche zone territorialmente svantaggiate; b) garanzia di livelli di salute pubblica, di sicurezza fisica dei servizi e della protezione dell'ambiente, tendenzialmente più elevati rispetto agli standard previsti dalle normative di settore, mediante definizione di obblighi di prestazione del servizio; c) definizione di forme di tutela a favore dei soggetti socialmente, economicamente e territorialmente svantaggiati; |
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Art. 113-bis - (Servizi pubblici locali privi di rilevanza economica)1. Gli enti locali e le Associazioni dei Comuni provvedono alla regolazione e alla gestione dei servizi pubblici locali privi per loro natura di rilevanza economica, secondo i criteri di cui all'articolo 113, comma 2, e con le seguenti modalità: a) gestione diretta attraverso proprie strutture organizzative o soggetti terzi affidatari di appalti pubblici di servizi; N51 b) affidamento a terzi |
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Art. 113-ter - (Affidamenti dei servizi pubblici locali a società di capitali)1. Gli enti locali e le Associazioni dei Comuni possono affidare la gestione dei servizi pubblici locali direttamente |
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Art. 114 - (Aziende speciali)1. L'azienda speciale è ente strumentale dell'ente locale o delle Associazioni dei Comuni, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto approvato dall'organo rappresentativo dell'ente locale o dell'Associazione dei Comuni. Nel rispetto di quanto previsto dalla legge, l'organizzazione e l'attività sono disciplinate dallo statuto e dai regolamenti interni dell'azienda. N52 |
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Art. 115 - (Istituzioni)1. L'istituzione è organismo strumentale dell'ente locale o dell'Associazione dei Comuni per l'esercizio |
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PARTE V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE |
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CAPO I - STATO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE |
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Art. 116 - (Relazione al Consiglio regionale)1. Il Presidente della Regione N4 rif |
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CAPO II - ADOZIONE DI STATUTI E DI REGOLAMENTI COMUNALI |
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Art. 117 - (Termini per l'adozione dello statuto)1. I Consigli comunali deliberano il nuovo statuto entro il 30 giugno 2001. N53 |
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Art. 119 - (Intervento sostitutivo) |
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CAPO III - REVISIONE DELLE FORME ASSOCIATIVE E DEGLI ENTI STRUMENTALI |
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Art. 120 - (Revisione dei Consorzi e delle altre forme associative)1. Entro il 31 dicembre 2006, i Comuni provvedono, anche in deroga ai limiti di durata previsti dai relativi atti costitutivi, alla revisione dei Consorzi e delle altre forme associative in atto: N55 |
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Art. 121 - (Revisione delle aziende speciali e delle istituzioni) |
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Art. 122 - (Revisione del BIM) |
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Art. 123 - (Organi delle Unités des Communes valdôtaines)1. Fino alla ricostituzione degli organi delle "Unités d |
|
Art. 124 - (Funzioni delle Unités des Communes valdôtaines)1. Fino alla ricostituzione degli |
|
Art. 125 - (Termini per l'adozione dello statuto e dei regolamenti)1. Gli organi dell"Unité des Communes valdôtaines" N67 deliberano il nuovo statuto entro il 30 giugno 2001 ed i regolamenti previsti dalla presente legge entro un anno dall'entrata in vigore del nuovo statuto. |
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Art. 126 - (Disciplina transitoria in materia di accordi di programma)1. Le disposizioni di cui all'art. 105 non si applicano agli accordi di programma in atto e a quelli i cui procedimenti siano già f |
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Art. 127 - (Intervento sostitutivo) |
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CAPO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE IN MATERIA DI CONTROLLI |
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Art. 128 - (Controllo sugli atti) |
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CAPO V - DISPOSIZIONI ABROGATIVE |
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Art. 129 - (Abrogazioni)1. La l.r. 91/1987e la l.r. 16/1994 sono abrogate. 2. Gli art. 29 e |
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15/11/2024
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