Articolo prima aggiunto dalla L.R. 19/01/2015, n. 1 e poi abrogato dalla L.R. 06/12/2019, n. 18, così recitava:

“Art. 30ter 1 - (Dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco nei Comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti. Decadenza della Giunta. Sostituzione di singoli componenti della Giunta)

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco, la Giunta decade.

2. Il Sindaco e la Giunta decadono altresì nel caso in cui oltre la metà degli assessori cessi dalla carica per qualsiasi causa.

3. La decadenza di cui ai commi 1 e 2 ha effetto dalla elezione del nuovo Sindaco e della nuova Giunta.

4. Alla sostituzione di singoli componenti della Giunta dimissionari, revocati dal Consiglio su proposta del Sindaco o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Consiglio su proposta del Sindaco.”

Dalla redazione