Articolo prima aggiunto dalla L.R. 19/01/2015, n. 1 e poi abrogato dalla L.R. 06/12/2019, n. 18, così recitava:

“Art. 30quater 1 - (Mozione di sfiducia costruttiva nei Comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti)

1. Il voto del Consiglio contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

3. La mozione deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri assegnati al Comune, può essere proposta solo nei confronti dell'intera Giunta e deve contenere la proposta di un nuovo documento programmatico, di un nuovo Sindaco e di una nuova Giunta, ivi compreso il Vicesindaco.

4. La mozione viene messa in discussione non prima di cinque giorni e non oltre dieci giorni dalla sua presentazione.

5. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la proclamazione del nuovo esecutivo proposto.”

Dalla redazione