Articolo prima aggiunto dalla L.R. 19/01/2015, n. 1 e poi abrogato dalla L.R. 06/12/2019, n. 18, così recitava:

“Art. 30bis 1 - (Sostituzione del Sindaco nei Comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti)

1. Nei Comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti, il Vicesindaco, eletto dal Consiglio comunale contestualmente al Sindaco e alla Giunta, sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo.”

Dalla redazione