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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Umbria 10/12/2009, n. 25
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L. R. Umbria 10/12/2009, n. 25
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CAPO I - NORME ATTUATIVE IN MATERIA DI TUTELA E SALVAGUARDIA DELLE RISORSE IDRICHE E PIANO REGIONALE DITUTELA DELLE ACQUE |
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Art. 1 - (Oggetto e finalità)1. La presente legge, in armonia con il Titolo V della Costituzione ed in conformità con |
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Art. 2 - (Piano regionale di Tutela delle Acque - Contenuti e procedure di approvazione)1. Il Piano regionale di Tutela delle Acque, di seguito denominato Piano, costituisce, ai sensi dell’articolo 121 del d.lgs. 152/2006, uno specifico piano di settore ed è articolato secondo i contenuti elencati nel medesimo articolo 121, nonché secon |
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Art. 3 - (Aggiornamento e modifiche al Piano)1. Il Piano è aggiornato e revisionato ai sensi dell’articolo 121, comma 5 del d.lgs. 152/2006 ogni sei anni. 2. Il Piano può comunque essere modificato e aggiorna |
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Art. 4 - (Norme regolamentari e atti della Giunta)1. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, nel rispetto di quanto previsto nel d.lgs. 152/2006 ed in attuazione della presente legge, con appositi regolamenti, detta norme in materia di: a) scarichi delle acque reflue; b) riduzione dell’inquinamento nelle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola; |
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Art. 5 - (Sanzioni)1. Salvo quanto disposto dal d.lgs. 152/2006, fermo quanto previsto dalla l. 574/1996 e salve le più gravi sanzioni previste per legge, in caso di mancato rispetto degli adempimenti amministrativi e tecnici, degli obblighi e delle prescrizioni, contenuti nei regolamenti di cui all’articolo 4, che specificano ed integrano la normativa di seguito indicata, si applicano le seguenti sanzioni: a) il mancato rispetto delle norme previste dai regolamenti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera d), numeri 1), 2), 3) e 5), (relativi all’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all’articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c) del d.lgs. 152/2006 e da piccole aziende agroalimentari, delle acque di vegetazione e sanse umide dei frantoi oleari, nonché dei reflui delle at |
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Art. 6 - (Ulteriori sanzioni e controlli)1. N2 |
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Art. 7 - (Delega di funzioni alle province)1. Sono attribuite alle province di Perugia e Terni le competenze in materia di rilascio d |
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Art. 8 - (Norma finanziaria)1. Le sanzioni di competenza regionale di cui all’articolo 5 sono introitate nell’unità previsionale di base 1.01.002 denominata “Proventi per trasgressioni” del bilancio di previsione 2009 parte entrata (cap. 501 n.i.). |
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Art. 9 - (Clausola valutativa)1. Il Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto, verifica l’attuazione della presente legge e valuta gli effetti della politica pubblica in riferimento alla tutela delle acque dall’inquinamento e alla corretta gestione delle risorse idriche. 2. A tal fine, a partire dal mese di marzo 2011 e, successivamente |
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Art. 10 - (Norme transitorie finali)1. Nelle materie indicate alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h) ed i) del comma 1 dell’articolo 4, fino all’entrata in vigore dei regolamenti di c |
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CAPO II - MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 18 FEBBRAIO 2004, N. 1, 23 DICEMBRE 2004, N. 33 E 22 OTTOBRE 2008, N. 15 |
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Art. 11 - (Integrazioni alla legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1)1. All’articolo 30 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l’attività edilizia), dopo il comm |
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Art. 13 - Modifiche alla legge regionale 22 ottobre 2008, n. 151. La lettera c) del comma 3 dell’articolo 15 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 15 (Norme per la tutela e lo sviluppo del patrimonio ittico regionale, la salvaguardia degli ecosistemi acquatici, l’esercizio della pesca professionale e sportiva e dell’acquacoltura), è abrogata. 2. Dopo il comma 3 dell’articolo 15 de |
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