Comma aggiunto dall’art. 126, comma 1, della L.R. 16/09/2011, n. 8 e, successivamente, abrogato dall’art. 21, comma 1, della L.R. 30/10/2023, n. 15, così recitava:

“1-bis. L’esclusione dei benefici di cui al comma 1 si applica ai soli contributi a superficie e limitatamente alle superfici sulle quali è stata commessa la violazione.”

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