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Regolam. R. Umbria 08/08/2019, n. 8

Norme attuative in materia di tutela delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano.
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CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
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Art. 1 - (Oggetto)

1. Il presente regolamento, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), di seguito denominato decreto, e in attuazione dell' articolo 4, comma 1, lettera f) della legge regionale 10 di

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Art. 2 - (Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) acquifero: formazione idrogeologica permeabile in grado di immagazzinare e trasmettere un quantitativo idrico tale da rappresentare una risorsa essenziale e insostituibile per l'ambiente e la vita umana;

b) acquifero protetto: acquifero separato dalla superficie del suolo o da una falda libera o da una falda sovrastante, mediante un corpo geologico con caratteristiche di conducibilità idraulica, continuità laterale e spessore tali da impedire il passaggio dell'acqua per un periodo di quaranta anni;

c) centri di pericolo: le attività, gli insediamenti e i manufatti in grado di costituire, direttamente o indirettamente, fattori certi o potenziali di degrado quali-quantitativo delle acque destinate al consumo umano. I centri di pericolo sono quelli individuati dall'articolo 94 del decreto e dal presente regolamento;

d) nuovo fabbricato: fabbricato che, alla data di pubblicazio

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Art. 3 - (Aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano)

1. Al fine di mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, la Regione, ai sensi dell'articolo 94, comma 1 del decreto, individua le aree di salvaguardia distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto, nonché, all'interno dei bacini imbriferi e delle aree di ricarica della falda, le zone di protezione.

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CAPO II - AREE DI SALVAGUARDIA DI ACQUE EROGATE MEDIANTE IMPIANTO DI PUBBLICO ACQUEDOTTO
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Art. 4 - (Delimitazione delle aree di salvaguardia)

1. Ai sensi dell'articolo 94 del decreto l'Autorità Umbra per Rifiuti e Idrico - AURI di cui alla legge regionale 17 maggio 2013, n. 11 (Norme di organizzazione territoriale del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti - Soppressione degli Ambiti territoriali integrati), previa consultazione con le associazioni di categoria, le associazion

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Art. 5 - (Zona di tutela assoluta)

1. La zona di tutela assoluta è costituita dall'area immediatamente circostante le captazioni o derivazioni, deve essere adeguatamente protetta e adibita esclusivamente a opere di captazione o di presa e ad infrastrutture di servizio.

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Art. 6 - (Zona di rispetto)

1. La zona di rispetto è costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta ed è

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Art. 7 - (Zona di protezione)

1. La zona di protezione è individuata all'interno dei bacini imbriferi, comprende le aree di ricarica della falda ed è fin

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Art. 8 - (Vincoli relativi alle zone di rispetto)

1. Nelle zone di rispetto ristrette ed allargate di cui all' articolo 6 non è consentito l'insediamento dei centri di pericolo e lo svolgimento delle attività seguenti:

a) la dispersione di fanghi e acque reflue di cui alle lettere g), h), i) e bb) del comma 1 dell'articolo 74 del decreto, anche se depurati;

b) l'accumulo di concimi chimici, fertilizzanti e pesticidi;

c) lo spandimento di concimi chimici e fertilizzanti;

d) lo spandimento di pesticidi;

e) l'impiego per scopi non agricoli o di pubblica utilità di sostanze chimiche finalizzate al contenimento della vegetazione;

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Art. 9 - (Attività consentite nelle zone di rispetto)

1. Nelle zone di rispetto ristrette ed allargate, in deroga ai vincoli di cui all' articolo 8, comma 1, lettere c), d), h) ed i), è consentito lo svolgimento delle seguenti attività:

a) lo spandimento di concimi chimici e fertilizzanti in forma solida previa presentazione del Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA), così come previsto dalla disciplina regionale per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, incluso lo stoccaggio dei soli quantitativi necessari allo spandimento;

b) lo spandimento di pesticidi effettuato sulla base delle indicazioni dello specifico piano di utilizzazione di cui all'articolo 94, comma 4, lettera c) del decreto, incluso lo stoccaggio dei soli quantitativi necessari allo spandimento;

c) l'esercizio dell'attività estrattiva di cui alla l.r. 2/2000 già autorizzata e/o riconosciuta coltivabile alla data di entrata in vigore del presente regolamento, fermo restando il rispetto delle procedure di cui alla Parte II del decreto;

d) l'esercizio dell'attività estrattiva, non in connessione con la

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Art. 10 - (Vincoli relativi alle zone di protezione)

1. Nelle zone di protezione non è consentito l'insediamento dei centri di pericolo e lo svolgimento delle attività seguenti:

a) la dispersione di fanghi e acque reflue di cui all'articolo 74, comma 1, lettere g), h), i) e bb) del decreto, non trattate secondo le norme previste per gli scarichi delle acque reflue;

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Art. 11 - (Attività consentite nelle zone di protezione)

1. Nella zona di protezione in deroga ai vincoli di cui all' articolo 10, comma 1, lettere b), c), e) ed f), è consentito lo svolgimento delle seguenti attività:

a) lo spandimento di concimi chimici e fertilizzanti previa presentazione del PUA così come previsto dalla disciplina regionale per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola;

b) lo spandimento di pesticidi effettuato sulla base delle indicazioni dello specifico piano di utilizzazione di cui all'articolo 94, comma 4, lettera c) del decreto;

c) l'esercizio dell'attività estrattiva di cui alla

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Art. 12 - (Vincoli relativi alle zone di riserva)

1. Nelle zone di riserva non è consentito l'insediamento dei centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:

a) la dispersione di fanghi e acque reflue di cui all'articolo 74, comma 1, lettere g), h), i) e bb) del decreto, non trattate secondo le norme previste per gli scarichi delle acque reflue;

b) l'accumulo di concimi chimici, fertilizzanti e pesticidi;

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Art. 13 - (Attività consentite nelle zone di riserva)

1. Nelle zone di riserva, in deroga ai vincoli di cui all' articolo 12, comma 1, lettere c), d), h), i) ed l), è consentito:

a) lo spandimento di concimi chimici e fertilizzanti in forma solida, previa presentazione del PUA, così come previsto dalla disciplina regionale per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, incluso lo stoccaggio dei soli quantitativi necessari allo spandimento;

b) lo spandimento di pesticidi effettuato sulla base delle indicazioni dello specifico piano di utilizzazione di cui all'articolo 94, comma 4, lettera c) del decreto, incluso lo stoccaggio dei soli quantitativi necessari allo spandimento;

c) l'esercizio dell'attività estrattiva di cui alla l.r. 2/200

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Art. 14 - (Gestione delle aree di salvaguardia)

1. La Giunta regionale nell'atto di approvazione della delimitazione delle aree di salvaguardia di cui all' articolo 4, comma 3, individua gli adempimenti a cura del gestore SII per la corretta gestione delle aree di salvaguardia, tenendo conto della situazione morfologica, idrogeologica, idrologica, idrochimica e pedologica della zona interessata.

2. Il gestore SII provvede alla definizione dei programmi di allontanamento dei centri di pericolo esistenti alla data di approvazione della delimitazione delle aree di salvaguardia.

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Art. 15 - (Monitoraggio delle aree di salvaguardia)

1. L'ARPA Umbria ai sensi della Direttiva 2000/60/CE e dell'Allegato 2 della Parte III del decreto, provvede al monitoraggio di tutti i corpi idrici superficiali da

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CAPO III - AREE DI SALVAGUARDIA DELLE ZONE DI PROTEZIONE DEGLI ACQUIFERI DI INTERESSE REGIONALE
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Art. 16 - (Vincoli relativi alle zone di protezione)

1. Nelle zone di protezione degli acquiferi di interesse regionale, di cui all' articolo 3, comma 2, non è consentito l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:

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Art. 17 - (Attività consentite nelle zone di protezione)

1. In deroga ai vincoli di cui all' articolo 16, comma 1, lettere b), c), e), f) e g), nelle zone di protezione degli acquiferi di interesse regionale è consentito lo svolgimento delle seguenti attività:

a) lo spandimento di concimi chimici e fertilizzanti previa presentazione del PUA previsto per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola;

b) lo spandimento di pesticidi effettuato sulla base delle indicazioni dello specifico piano di utilizzazione di cui all'articolo 94, comma 4, lettera c) del decreto;

c) l'esercizio dell'attività estrat

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Art. 18 - (Vincoli relativi alle zone di riserva)

1. Nelle zone di riserva degli acquiferi di interesse regionale, di cui all' articolo 3, comma 3, non è consentito l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:

a) la dispersione di fanghi e acque reflue di cui alle lettere g), h), i) e bb) del comma 1 dell'articolo 74 del decreto, non trattate secondo le norme previste per gli scarichi delle acque reflue;

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Art. 19 - (Attività consentite nelle zone di riserva)

1. In deroga ai vincoli di cui all' articolo 18, comma 1, lettere b), c), f) e g), nelle zone di riserva degli acquiferi di interesse regionale è consentito lo svolgimento delle seguenti attività:

a) lo spandimento di concimi chimici e fertilizzanti in forma solida, previa presentazione del PUA, così come previsto dalla disciplina regionale per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, incluso lo stoccaggio dei soli quantitativi necessari allo spandimento;

b) lo spandimento di pesticidi effettuato sulla base delle indicazioni contenute in uno specifico piano di utilizzazione di cui all'articolo 94, comma 4, lettera c) del decreto, incluso lo stoccaggio dei soli quantitativi necessari allo spandimento;

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CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
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Art. 20 - (Vigilanza e sanzioni)

1. La Regione, i comuni, l'AURI e l'ARPA Umbria, ciascuno per le rispettive competenze istituzionali e territoriali, vigilano sul rispetto delle disposizioni relative alle attività e destinazioni non consentite o l

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Art. 21 - (Disposizioni finali e transitorie)

1. L'AURI, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, adegua le proposte di perimetrazione presentate ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2003, n. 1968, alle disposizioni del presente regolamento e le sottopone alle procedure di cui all' articolo 4.

2. Nelle more dell'approvazione della delimitazione delle proposte di cui al comma 1, per le aree di salvaguardia delle zone di rispetto e protezione, rappresentate nella Tavola 14 del vigente PTA, denominate "Aree di salvaguardia delle captazioni", si applicano le disposizioni del presente regolamento.

3. L'AURI, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, presenta

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Art. 22 - (Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regi

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Allegato Tecnico

Parte di provvedimento in formato grafico

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