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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Umbria 13/05/2009, n. 11
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- L.R. 17/05/2013, n. 11
- L.R. 30/03/2011, n. 4
- Corte Cost. 08/04/2010, n. 127
- L.R. 12/02/2010, n. 9
- L.R. 11/11/2009, n. 22
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CAPO I - NORME GENERALI
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Art. 1 - (Oggetto e finalità)1. La Regione con la presente legge, nel rispetto del Titolo V della Costituzione, dello Statuto regionale, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e in armonia con i principi e le norme c |
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Art. 2 - (Ciclo integrato dei rifiuti)1. La Regione e gli enti locali nell’ambito delle rispettive competenze ed in particolare nell’esercizio delle funzioni di programmazione e di autorizzazione, adottano le misure necessarie e favoriscono idonee iniziative per realizzare il ciclo integrato dei rifiuti secondo quanto stabilito dalla presente legge. 2. Il ciclo integrato dei rifiuti comprende, in ordine di priorità: |
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CAPO II - FUNZIONI AMMINISTRATIVE E ORGANIZZAZIONE |
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Art. 3 - (Funzioni della Regione)1. La Regione esercita le funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo attribuite dalla presente legge e in particolare: a) verifica la coerenza del Piano d’ambito di cui all’articolo 13 rispetto alle previsioni del Piano regionale per la gestione dei rifiuti, di seguito denominato Piano regionale, di cui all’articolo 11 con particolare riguardo ai seguenti aspetti: 1) raggiungimento degli obiettivi di contenimento della produzione dei rifiuti, di sviluppo dei servizi di raccolta differenziata a carattere domiciliare e di recupero dei rifiuti; 2) dotazione dell’offerta impiantistica ovvero della rete delle strutture a supporto della raccolta differenziata, degli impianti dedicati al trattamento della frazione organica e del verde da raccolta differenziata, degli impianti di pretrattamento del rifiuto residuo, degli impianti di smaltimento finale e degli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti inerti; 3) promozione dello sviluppo, in conformità con la normativa statale, di sistemi di tariffazione che posson |
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Art. 4 - (Funzioni delle province)1. Le province esercitano le funzioni di cui agli articoli 215 |
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Art. 5 - (Funzioni delegate alle province)1. Sono delegate alle province le funzioni per il rilascio dell’autorizzazione unica di cui all’articolo 208 del d.lgs. 152/2006, secondo le modalità e le procedure previste dallo stesso articolo |
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Art. 6 - (Forme di collaborazione)1. Le province nell’esercizio delle funzioni di cui agli articoli 4 e 5 si avvalgono dell’ARPA. |
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Art. 7 - (Funzioni dei comuni)1. I comuni esercitano le seguenti funzioni amministrative: a) controllo del corretto conferimento da parte dei cittadini dei rifiuti urbani ed assimilati ai servizi di raccolta nell’ambito del proprio territorio; |
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Art. 8 - (Funzioni dell’Ambito territoriale integrato)1. Gli ATI istituiti ai sensi della legge regionale 9 luglio 2007, n. 23 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale - Unione europea e relazioni internazionali - Innovazione e semplificazione) esercitano le funzioni di cui al Capo III della Parte IV del d.lgs. 152/2006. In particolare ciascun ATI esercita le seguenti funzioni: a) organizza il servizio di gestione integrata dei rifiuti |
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Art. 9 - (Funzioni dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale)1. L’ARPA provvede: a) alla gestione della Sezione regionale del Catasto dei rifiuti, istituito ai sensi dell’articolo 189 del d.lgs. 152/2006; b) alla gestione del programma di monitoraggio del Piano regionale attraverso la raccolta dei dati trasmessi, entro il 31 gennaio di ogni anno, dai comuni, dalle pro |
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Art. 10 - (Osservatorio regionale sulla produzione, raccolta, recupero, riciclo e smaltimento dei rifiuti)1. È istituito, presso l’ARPA, l’Osservatorio sulla produzione, raccolta, recupero, riciclo e smaltimento dei rifiuti. 2. L’Osservatorio è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto da esperti in materia di rifiuti: a) tre designati dall’ARPA di cui uno con funzioni di Presidente; b) tre designati dalla Giunta regionale; |
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CAPO III - PROGRAMMAZIONE
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Art. 11 - (Piano regionale per la gestione integrata dei rifiuti)1. Il Piano regionale è adottato dalla Giunta regionale previa acquisizione del parere del Consiglio delle Autonomie locali e di ciascun ATI ed è trasmesso al Consiglio regionale per l’approvazione. Eventuali modifiche ed adeguamenti del Piano regionale a disposizioni legislative sono adottate dalla Giunta regionale e trasmesse al Consiglio regionale. 2. Il Piano regionale ha validità quinquennale ed esplica i suoi effetti fino all’approvazione del successivo |
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Art. 12 - (Comitato di coordinamento per la gestione del Piano regionale)1. È istituito, presso la Direzione regionale competente in materia di rifiuti, il Comitato di coordinamento per la gestione del Piano regionale, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale previa delibera della Giunta stessa. |
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Art. 13 - (Piano d’ambito e disposizioni per il servizio di gestione dei rifiuti)1. Il Piano d’ambito per il servizio di gestione dei rifiuti urbani è approvato dall’Autorità Umbra per Rifiuti e Idrico (AURI), nel rispetto dell’articolo 203, comma 3 del d.lgs. 152/2006 . 2. Il Piano d’ambito di cui al comma 1 specifica gli obiettivi da raggiungere nel periodo di affidamento e definisce gli standard prestazionali di servizio nel rispetto della normativa vigente, anche in relazione all’evoluzione demografica ed economica dei territori. 3. Il Piano d’ambito per il servizio di gestione dei rifiuti urbani comprende un programma di interventi necessari, accompagnato da un piano finanziario e dal connesso mode |
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Art. 14 - (Procedure per l’adozione del Piano d’ambito) |
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CAPO IV - GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI
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Art. 15 - (Gestione integrata dei rifiuti)1. Ciascun ATI costituisce il comprensorio territoriale di riferimento del sistema di gestione integrata delle seguenti tipologie di rifiuti: a) rifiuti urbani; b) rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani che ai fin |
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Art. 16 - (Affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti)1. L’ATI aggiudica il servizio di gestione integrata dei rifiuti, mediante gara disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie e statali ai sensi dell’articolo 202 del d.lgs. 152/2006. 2. I soggetti partecipanti alla gara devono formulare, con apposita relazione tecnico-illustrativa allegata all’offerta, proposte di miglioramento della gestione, di riduzione delle quantità di rifiuti da smaltire e di miglioramento dei fattori ambientali, proponendo un proprio piano di riduzione dei corrispettivi per la gestione al raggiungimento di obie |
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Art. 17 - (Affidamento del servizio di trattamento termico)1. L’ATI, sede dell’impianto di trattamento termico e valorizzazione del contenuto energetico dei rifiuti previsto dal Piano regionale, procede all’affidamento della progettazione, costruzione e gestione dell’impianto nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa comunitaria e statale in materia, privilegiando il ricorso alle migliori tecnologie disponibili che garantiscano alta efficienza, elevati standard di protezione ambientale e |
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Art. 18 - (Schema-tipo di contratto di servizio)1. I rapporti tra l’ATI ed il soggetto affidatario del servizio integrato sono regolati da un contratto di servizio, ai sensi dell� |
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Art. 19 - (Azioni di prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti)1. La Regione persegue gli obiettivi della prevenzione e della riduzione della produzione dei rifiuti. 2. La Giunta regionale approva un programma di azioni finalizzate alla prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti da parte di soggetti pubblici e privati, prevedendo sostegni finanziari alle |
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Art. 20 - (Obiettivi di raccolta differenziata e di riciclo)1. Ciascun ATI assicura una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari alle seguenti percentuali minime di rifiuti prodotti: |
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Art. 21 - (Misure per incrementare la raccolta differenziata)1. La Regione concede contributi a favore degli ATI per i comuni che hanno superato gli obiettivi di raccolta differenziata fissati dal Piano d’ambito. Il contributo può essere concesso anche per i comuni che hanno conseguito elevati incrementi di raccolta differenziata tramite l’estensione dei servizi domiciliari. 2. Il contributo di cui al comma 1 è utilizzato per le finalità di cui all’artico |
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CAPO V - GESTIONE RIFIUTI SPECIALI
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Art. 22 - (Gestione dei rifiuti speciali)1. Le disposizioni del presente Capo si applicano ai rifiuti che rientrano nelle categorie individuate all’articolo 184, comma 3 del d.lgs. 152/2006. 2. La gestione dei rifiuti speciali si b |
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Art. 23 - (Particolari categorie di rifiuti speciali)1. Il Piano regionale definisce gli indirizzi per la gestione di particolari categorie di rifiuti speciali individuate nello stesso |
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Art. 24 - (Criteri per lo smaltimento, il trattamento e il recupero di rifiuti speciali)1. La Regione promuove la massima valorizzazione delle attività di recupero e riciclo dei rifiuti speciali prodotti in ambito regionale. |
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CAPO VI - INFORMAZIONE, EDUCAZIONE, PARTECIPAZIONE, STUDI E RICERCHE
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Art. 25 - (Comunicazione e informazione)1. La Regione promuove e coordina iniziative e campagne di comunicazione ed informazione al cittadino, anche in collaborazione con gli ATI, finalizzate a fornire informazioni in ordin |
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Art. 26 - (Formazione ed educazione ambientale)1. La Regione promuove iniziative di formazione dirette a potenziare la professionalità dei soggetti addetti alle attività di gest |
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Art. 27 - (Carta dei servizi)1. L’ATI adotta una Carta dei servizi tenendo conto delle osservazioni del Comitato consultivo degli utenti di cui all’articolo 8, comma 6, con la quale assumono nei confronti dell’utenza impegni diretti a garantire predeterminati e controllabili livelli di qualità delle prestazioni. |
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Art. 28 - (Sostegno di associazioni senza finalità di lucro)1. La Regione promuove accordi con organismi pubblici e privati senza finalità di lucro, per la diffusione di buone pratiche di riduzione alla fonte e di raccolta differ |
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CAPO VII - VIGILANZA, CONTROLLO E POTERE SOSTITUTIVO
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Art. 29 - (Ordinanze contingibili e urgenti)1. Il Presidente della Giunta regionale, il Presidente della provincia e il Sindaco emettono, nell’ambito delle rispettive compete |
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Art. 30 - (Vigilanza, controllo e potere sostitutivo)1. La Regione esercita le funzioni di vigilanza e controllo, nonché il potere sostitutivo nei casi di accertata inadempienza per la |
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CAPO VIII - BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI
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Art. 31 - (Censimento ed anagrafe dei siti oggetto di bonifica)1. La Regione, ai sensi dell’articolo 251 del d.lgs. 152/2006 |
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Art. 32 - (Piano regionale di bonifica delle aree inquinate)1. Il Piano di bonifica, formulato sulla base dei dati contenuti nell’anagrafe di cui all’articolo 31, contiene: a) lo stato di attuazione del precedente Piano di bonifica; |
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Art. 33 - (Inserimento ed aggiornamento della Lista A1)1. L’inserimento di un sito nella Lista A1 comporta: a) l’imposizione di un vincolo che subordina la variazione di destinazione d’uso all’esito dell’analisi di rischio, applicata ai sensi dell’articolo 242, comma 4 del d.lgs. 152/2006, o all’avvenuta boni |
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Art. 34 - (Inserimento e cancellazione dalla Lista A2)1. L’inserimento di un sito nella Lista A2 comporta: a) l’obbligo da parte del comune territorialmente competente ad invitare il responsabile |
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Art. 35 - (Aree con impianti dismessi)1. I titolari delle attività identificabili tra quelle del censimento di cui al decreto ministeriale 16 maggio 1989 (Criteri e linee guida per l’elaborazione e la predisposizione, con modalità uniformi da parte di tutte le Regioni e Province autonome, dei piani |
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Art. 36 - (Occupazione temporanea)1. Al fine di procedere all’installazione di centraline di monitoraggio e misurazione e di altri impianti fissi e al prelievo di c |
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Art. 37 - (Ripristino ambientale)1. Gli interventi di bonifica e ripristino ambientale devono essere adeguati alla destinazione d’uso e alle caratteristiche morfol |
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Art. 38 - (Abbandono di rifiuti)1. L’ordinanza sindacale di cui all’articolo 192 del d.lgs. 152/2006 finalizzata alla rimozione dei |
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CAPO IX - FONDO AMBIENTALE, AGEVOLAZIONI E TARIFFE
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Art. 39 - (Fondo regionale per l’ambiente)1. Per le finalità di cui alla presente legge è istituito nel bilancio regionale il fondo denominato “Fondo per l’Ambiente”, alimentato da somme derivanti da: a) fondi nazionali e comunitari; b) risorse del bilancio regionale destinate ad interventi in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati; c) quota del tributo speciale di cui all’articolo 14, comma 3 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 3 |
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Art. 40 - (Tariffa di conferimento dei rifiuti agli impianti)1. L’ATI approva la tariffa di conferimento dei rifiuti agli impianti di trattamento e smaltimento che costituisce parte integrante del provvedimento di approvazione del progetto degli impianti stessi. 2. La tariffa di cui al comma 1 è calcolata sulla base di un piano economico-finanziario composto da: a) il costo industriale, predisposto in relazione a: |
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Art. 41 - (Indennità di disagio ambientale)1. La tariffa di conferimento agli impianti di rifiuti di cui all’articolo 40 comprende l’indennità di disagio ambientale destinata ai comuni sede di impianto o a quelli che comunque risentono delle ricadute ambientali cons |
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Art. 42 - (Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani)1. La tariffa per la gestione dei rifiuti urbani di cui all’articolo 238 del d.lgs. 152/2006, costituisce il corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani. A tal fine gli ATI adottano il regolamento per la definizione delle tariffe a carico degli utenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti nel rispetto della normativa vigente. 2. La tariffa è applicata |
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Art. 43 - (Agevolazioni sociali)1. Ferme restando le agevolazioni di cui all’articolo 42, comma 3, possono essere previste agevolazioni tariffarie in favore di titolari di utenze domestiche che versino in condizioni di disagio soc |
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CAPO X - NORME FINALI, TRANSITORIE E FINANZIARIE
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Art. 44 - (Materiali provenienti da manutenzioni idrauliche) |
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Art. 45 - (Terre e rocce da scavo per il recupero ambientale di cave dismesse)1. Il recupero ambientale delle cave dismesse individuate dalla Regione ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera o-bis del Regolamento regionale 17 febbraio 2005, n. 3 (Modalità di attuazione della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2 - Norme per la disciplina dell’attività di cava e per il riuso |
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Art. 45-bis - (Promozione dell'economia circolare attraverso la riduzione del conferimento di rifiuti in discarica)1. Al fine di conseguire gli obiettivi europei ed ottimizzare l'utilizzo delle capacità residue delle discariche regionali, la Giunta regionale determina i quantitativi massimi annui di rifiuti urbani prodotti da collocare in discarica, se |
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Art. 46 - (Impianti mobili) |
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Art. 47 - (Norma finanziaria)1. Per il finanziamento degli interventi previsti nella presente legge è autorizzata per l’anno 2009 la spesa complessiva di euro 3.650.000,00, a valere sugli stanziamenti del bilancio di previsione 2009, ripartita nel modo seguente: a) per gli interventi di cui agli articoli 15 comma 3, 21, 25, 26, 28, 39 comma 2 lettere c) e h), e 42 è autorizzata la spesa di euro 2.200.000,00 con imputazione alla unità previsionale di base 05.1.010 denominata “Attività ed interventi in materia di smaltimento dei rifiuti” (cap. 5113 n.i. e cap. 5114 n.i.); b) per gli interventi di cui all’articolo 43 è autorizzata la spesa di euro 900.000,00 con imputazione alla unità previsionale di base 05.1.010 |
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Art. 48 - (Norme finali e transitorie)1. L’ATI, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, istituisce, ove già non istituito, il Comitato consultivo degli utenti di cui all’articolo 8. 2. La Regione, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, emana linee guida per la redazione dei Piani d’ambito di cui all’articolo 13. 3. Il Piano d’ambito è |
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Art. 48-bis - (Norme di prima applicazione) |
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Art. 49 - (Clausola valutativa)1. Il Consiglio regionale, nell’ambito della valutazione delle politiche pubbliche regionali ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto, verifica l’attuazione della presente legge con particolare riferimento al contenimento della crescita della produzione di rifiuti, all’incremento della raccolta differenziata, al recupero e valorizzazione di materia ed energia contenuta nei rifiuti, al soddisfacimento del fabbisogno di trattamento e smaltimento finale delle frazioni di rifiuti non recuperabili. 2. A tal fine trascorsi dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza annuale la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione che documenti |
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Art. 50 - (Abrogazioni di norme)1. La legge regionale 31 luglio 2002, n. 14 (Norme per la ges |
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CAPO XI - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
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Art. 51 - (Autorizzazione integrata ambientale)1. Alle province compete il rilascio, il rinnovo ed il riesame dell’autorizzazione integrata ambientale degli impianti di cui all’allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 ( |
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CAPO XII - MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE 21 OTTOBRE 1997, N. 30
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Art. 52 - (Sostituzione dell’articolo 6 della l.r. 30/1997)1. L’articolo 6 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 30 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi) è sostituito dal seguente: “Art. 6 - (Imposta e determinazione del tributo) 1. A decorrere dal 1° gennaio 2010 l’ammontare dell’imposta è determinato: |
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Art. 53 - (Modificazioni dell’articolo 14 della l.r. 30/1997)1. Il comma 3 dell’articolo 14 della l.r. 30/1997 è sostituito dal seguente: “3. Le risorse pari al venti per cento del gettito derivante dall’applicazione del tributo, al netto dell |
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