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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Deliberaz. G.R. Umbria 20/05/2013, n. 461
Deliberaz. G.R. Umbria 20/05/2013, n. 461
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[Premessa]LA GIUNTA REGIONALE Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto e la conseguente proposta dell’assessore Silvano Rometti; Preso atto: |
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DOCUMENTO ISTRUTTORIOOggetto: Art. 48, comma 6 della legge regionale 11/2009 - Criteri regionali per la gestione delle terre e rocce da scavo provenienti da cantieri di piccole dimensioni. Vista la Direttiva europea 98/2008/CE relativa ai rifiuti; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni; Visto, in particolare, l’art. 184-bis del suddetto D.Lgs. 152/2006 che disciplina le condizioni nel rispetto delle quali qualsiasi sostanza o oggetto è un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell’art. 183, comma 1, lettera a) dello stesso D.Lgs. 152/2006; Visto l’art. 49, comma 1 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 Rconvertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 che dispone la regolamentazione, con apposito decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dell’utilizzo delle terre e rocce da scavo. Visto altresì il comma 1-bis del suddetto art. 49 della legge 27/2012 che attribuisce al suddetto decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del |
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Criteri per la gestione delle terre e rocce da scavo provenienti dai cantieri di piccola dimensione (inferiore a 6.000 mc)(art. 48, comma 6 della L.R. 11/2009) |
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1. PremesseL’art. 49, comma 1 del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1 R convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27 dispone la regolamentazione, con apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dell'utilizzo delle terre e rocce da scavo. Il comma 1-bis del suddetto art. 49 della L. 27/2012 precisa che il suddetto decreto stabilisce le condizioni alle quali le terre e rocce da scavo sono considerate sottoprodotti ai sensi dell'articolo 184-bis del D.Lgs. 152/2006. In ottemperanza a quanto sopra, il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha emanato il Decreto Ministeriale 10 agosto 2012, n. 161 R (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2012) avente ad oggetto “Disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo - Criteri qualitativi da soddisfare per essere considerati sottoprodotti e non rifiuti”. Il comma 1-ter dello stesso art. 49 della L. 27/2012 modifica il comma 4 dell’art. 39 del D.Lgs. 205/2010 Rdisponendo l’abrogazione, dalla data di entrare in vigore del suddetto Decreto Ministeriale di regolamentazione |
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2. Campo di applicazioneIl presente atto disciplina la gestione delle terre e rocce da scavo provenienti dalle attività connesse alla realizzazione di lavori e opere, pubbliche o private, che comportano la movimentazione di quantitativi di terreno inferiori a 6.000 mc. Il presente atto non si applica: - alle terre e rocce da scavo riutilizzate all’interno dello stesso cantiere nel quale sono state escavate; - alle terre e rocce da s |
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3. Caratterizzazione delle terre e rocce da scavoLe terre e rocce da scavo sono distinte in funzione della natura e della qualità del materiale |
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3.1. Natura e qualitàIn relazione alla natura del terreno oggetto di scavo, possono essere distinti i seguenti casi: a) terre e rocce da scavo provenienti dall’escavazione di terreni naturali “in situ” (costituiti da suolo o terreno vegetale e rocce coerenti o incoerenti nella loro disposizione geologica naturale o originaria); b) terre e rocce da scavo provenienti da terreni di riporto costituite esclusivamente dalla compattazione di terreni naturali di cui sopra; |
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3.2 Caratteristiche del sito: aree di presunta contaminazioneAi fini del presente atto sono considerate “Aree a presunta contaminazione” le aree caratterizzate da una delle seguenti condizioni: — aree in cui sono presenti o sono stati in passato localizzati impianti: - ricadenti nella disciplina del D.Lgs. 334/1999 - Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose" e s.m.i. ; |
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3.3 Caratterizzazione chimicaL’accertamento delle caratteristiche chimiche delle terre e rocce da scavo può essere effettuato in maniera diversificata in relazione: - alla natura e alla qualità dei materiali; - alle caratteristiche dei siti di scavo, ovvero alla provenienza o meno da aree a presunta contaminazione; - alla presenza e pericolosità di potenziali elementi inquinanti; - la quantità dei materiali movimentati. La caratterizzazione chimica analitica, ovvero la ricerca e la conseguente determinazione in concentrazione di elementi chimici, può non essere effettuata esclusivamente in caso di terre e rocce da sca |
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3.4 Soglie di contaminazioneNel caso sia rilevata l’assenza degli elementi ricercati ovvero la loro presenza in concentrazi |
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4. Modalità di accertamento |
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4.1 Lavori di pronto interventoL’accertamento delle caratteristiche delle terre e rocce da scavo provenienti da lavori di pronto intervento &egrav |
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4.2 Lavori di sistemazione di aree di pertinenzaL’accertamento delle caratteristiche delle terre e rocce da scavo provenienti da lavori di sist |
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4.3 Altri cantieri di piccola dimensione (quantitativo di materiale escavato non superiore a 6000 mc)L’accertamento delle caratteristiche delle terre e rocce da scavo provenienti da cantieri di piccola dimensione è effettuato in fase di progettazione con le seguenti modalità: - qualora le terre e rocce da scavo siano costituite da terreni naturali di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 3.1 e non provengano da una delle aree “a presunta contaminazione” di cui al paragrafo 3.2 l’accertamento delle caratteristiche chimiche è effettuato in fase di indagine geologica e attestato dalla relazione geologica allegata al progetto; - qualora le terre e rocce da scavo siano costituite da terreni di cui alla lettera c) del paragrafo 3.1 e non provengano da una delle aree “a presunta contaminazione” di cui al paragrafo 3.2 è effettuata la caratterizzazione analitica “di 1° livello” di cui al paragrafo 3.3; - qualora le terre e rocce d |
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5. Contaminazione dei terreniIl superamento delle “Soglie di Contaminazione” come definite dall’art. 240, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 152/2006, com |
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6. Deposito intermedioIl deposito intermedio in attesa di utilizzo delle terre e rocce da scavo può essere effettuato anche in area esterna al luogo di produzione a condizione che sia stata appositamente individuata e autorizzata sulla base dello stesso titolo abilitativo relativo all’opera che si intende realizzare o altro titolo già rilasciato. La durata massima del deposito intermedio sarà indicata nel titolo abilitativo. L’area di deposito esterna al luogo di produzione, di superficie comunque non superiora a 1000 metri quadrati e a distanza d |
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7. Condizioni e priorità di utilizzoIl terreno vegetale deve essere prioritariamente utilizzato nelle attività di riqualificazione ambientale ai fini del miglioramento della qualità della copertura vegetale dei suoli. A tal fine, nelle attività di scavo, il terreno vegetale deve essere preventivamente accantonato con modalità atte a preservarne le caratteristiche agronomiche. |
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8. Rilevazione di potenziale contaminazione in corso d’operaQualora, nel corso dell’esecuzione dello scavo vengano rilevati elementi che possano far presag |
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9. Presenza di asfalti e stabilizzati in superficieNel caso in cui gli scavi siano realizzati su terreno con pavimentazione in leganti bituminosi, il pr |
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10. Trasporto delle terre e rocce da scavoIl trasporto dal luogo di produzione al luogo di deposito o utilizzo deve essere sempre accompagnato da idonea docu |
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11. Verificazioni istruttorieIl comune competente ad autorizzare l’opera per la quale è prevista la produzione delle terre e rocce da scavo verifica la completezza della documentazione presentata dall’interessato. In particolare |
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CRITERI PER LA GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO |
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