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Regolam. R. Umbria 10/01/2012, n. 1

Regolamento regionale per l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 21, comma 3 della legge regionale 13 maggio 2009, n. 11.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- Reg. R. 24/09/2020, n. 5
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Art. 1 - (Oggetto)

1. Il presente regolamento, ai sensi dell’

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Art. 2 - (Modalità di calcolo)

1. L’entità della sanzione di cui all’

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ALLEGATO A - CRITERI DI CALCOLO DELLA SANZIONE

1. Formula di calcolo della sanzione

Ai sensi dell’art. 21, comma 3 della l.r. 11/2009, è applicata agli ATI che non conseguono gli obiettivi minimi di raccolta differenziata di cui all’articolo 20 della stessa legge una sanzione compresa tra 2,00 e 5,00 € per ciascuna tonnellata di rifiuti avviata a smaltimento in eccedenza rispetto all’obbiettivo annuale, tenendo conto della popolazione del comune, della quantità pro-capite di rifiuti prodotti e della quota di raccolta differenziata.

La formula di calcolo della sanzione applicata all’ATI che non raggiunge l’obbiettivo annuale di raccolta differenziata è la seguente:


(1)


ove:

- SATI = sanzione (€) applicata all’ATI che non ha raggiunto l’obiettivo minimo di raccolta differenziata nell’anno di riferimento;

- SUN ATI = sanzione unitaria (€/tonnellata), variabile da 2 a 5 €/tonnellata applicata all’ATI per ciascuna tonnellata di rifiuti avviata a smaltimento in eccedenza rispetto all’obiettivo minimo di raccolta differenziata nell’anno di riferimento;

- TATI = tonnellate di rifiuti prodotte nell’ATI avviate a smaltimento in eccedenza rispetto a quella che l’ATI avrebbe dovuto smaltire nel caso avesse conseguito l’obiettivo minimo di raccolta differenziata. Tale obiettivo, ai sensi dell’art. 20 della legge regionale 11/2009, è pari al 50% per gli anni 2010 e 2011 e pari al 65% per l’anno 2012 e successivi.

Il valore della sanzione unitaria SUN ATI e dell’eccedenza TATI sono determinati col criterio di cui ai paragrafi seguenti.

La sanzione applicata è da ripartire, con criteri stabiliti dallo stesso ATI, nei confronti dei comuni che, non raggiungendo il proprio obiettivo minimo di raccolta differenziata nell’anno di riferimento, hanno contribuito al mancato raggiungimento dell’obiettivo minimo di ATI. In assenza di espresse previsioni nei relativi Piani d’Ambito, l’obiettivo minimo di raccolta differenziata per ciascun comune è assunto pari all’obiettivo minimo di ATI di cui al citato art. 20 della l.r. 11/2009.


2. Determinazione della sanzione unitaria &ldq

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