Articolo abrogato dall'art. 5, comma 2, della L.R. 12/02/2010, n. 9, così recitava:

"Art. 44 - (Materiali provenienti da manutenzioni idrauliche)

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai materiali vegetali e ai sedimenti derivanti da attività connesse alla gestione dei corpi idrici superficiali, alla prevenzione di inondazioni, alla riduzione degli effetti di inondazioni o siccità, al ripristino dei suoli, qualora sia stato accertato che i materiali non risultino contaminati in misura superiore ai limiti stabiliti dalle norme vigenti.”

Dalla redazione