L.R. Umbria 21/10/1997, n. 30 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L.R. Umbria 21/10/1997, n. 30

Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.

Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 17/04/2001, n. 11
- L.R. 13/05/2009, n. 11
- L.R. 26/11/2015, n. 17
- L.R. 02/08/2018, n. 6

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Articolo 1 - (Finalità)

1. La presente legge, in attuazione di quanto disposto dall'art. 3, commi da 24 a 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", di seguito indicata come "legge statale", disciplina:

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Articolo 2 - (Oggetto del tributo)

1. Il tributo speciale istituito dall'articolo 3, comma 24 della legge statale, si applica ai rif

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Articolo 3 - (Soggetti passivi)

1. Il tributo, con obbligo di rivalsa nei confronti di colui che effettua il conferimento, è dovuto:

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Articolo 4 - (Soggetti obbligati in solido)

1. L'utilizzatore a qualsiasi titolo o, in mancanza, il proprietario dei terreni sui

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Articolo 5 - (Base imponibile)

1. Ai fini della presente legge, la base imponibile del tributo è costituita d

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Articolo 6 - (Imposta e determinazione del tributo)

N2

1. A decorrere dal 1° gennaio 2010 l’ammontare dell’imposta è determinato:

a) euro/Kg 0,001033 per rifiuti inerti del settore minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico, ivi compresi i rifiuti inerti provenienti da scavi elencati nell’Allegato 2 del decreto ministeriale 18 luglio 1996 (Ammontare dell’imposta unitaria dovuta, per i rifiuti dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico smaltiti in discarica);

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Articolo 7 - (Modalità di riscossione)

N6

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Articolo 8 - (Modalità di versamento)

1. Il tributo è versato dai soggetti passivi, ai sensi dell'art. 3, comma 30 d

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Articolo 9 - (Presentazione della dichiarazione)

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno i soggetti passivi debbono produrre una formale dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, contenente i seguenti dati:

a) denominazione, sede, codice fiscale e partita I.V.A. della ditta e generalità del legale rappresentante;

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Articolo 10 - (Sanzioni)

N1

1. Per l'omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo, oltre al recupero dello stesso, si applica la sanzione amministrativa tributaria di cui all'

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Articolo 11 - (Accertamento e definizione delle violazioni)

1. Le violazioni della presente legge sono constata te dai soggetti e con le modalità indicati all'art. 3, comma 33, della legge statale.

2. Gli agenti di cui al comma 1 redigono apposito verbale che dovrà essere trasmesso con tempestività, a cura d

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Articolo 12 - (Riscossione coattiva e iscrizione a ruolo)

1. Qualora l'interessato non abbia assolto la propria obbligazione sia per il contenz

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Articolo 13 - (Decadenza e rimborsi)

1. Le somme versate a titolo di adempimento delle disposizioni di cui alla presente leg

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Articolo 13 bis - Determinazione della quota del tributo destinata ai comuni e sua ripartizione.

N15

1. Il cinque per cento delle risorse derivanti dall’applicazione del tributo sono destinate, per la realizzazione degli interventi previsti all’arti

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Articolo 14 - (Norma finanziaria)

1. Ai fini dell'introito delle somme derivanti dall'applicazione della presente legge, si provvede con il capitolo n. 155 denominato "Imposta regionale sui rifiuti solidi e fanghi palabili" dello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale.

2. N10

3. Le risorse pari al venti per cento del gettito derivante dall’applicazione del tributo

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Articolo 15 - (Norme transitorie e finali)

1. Gli enti competenti al rilascio delle autorizzazioni alla gestione di discariche e d'impianti di incenerimento ai sensi della legislazione vigente in materia, comunicano agli uffici competenti in materia di tributi della Regione e di ciascuna Provincia le autorizzazioni già rilasciate, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Per l'anno 1997 il tributo, ai sensi dell'art. 3 comma 38 della legge statale, è dovuto nella misura minima.

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