L. R. Toscana 22/06/2009, n. 30 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L. R. Toscana 22/06/2009, n. 30

Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT).
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Preambolo

 

Visto l’articolo 4, comma 1, lettera l) e l’articolo 50 dello Statuto della Regione Toscana;

Vista la legge 28 giugno 2016, n. 132 (Istituzione del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale); N29

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 20 marzo 2009;

Considerato quanto segue:

1. Il decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito con modificazioni in legge 21 gennaio 1994 n. 61 (Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell’Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente), demanda alle regioni ed alle province autonome l’istituzione delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell’ambiente a cui affidare lo svolgimento delle attività tecnico-scientifiche connesse all'esercizio delle funzioni pubbliche per la protezione dell'ambiente e delle ulteriori attività tecniche di prevenzione, di vigilanza e di controllo ambientale;

2. L’ARPA Toscana (ARPAT) è stata istituita con la legge regionale 18 aprile 1995, n. 66 (Istituzione dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana), con cui sono stati disciplinati l’organizzazione, il funzionamento e le competenze;

3. Negli anni successivi all’entrata in vigore della l.r. 66/1995 è radicalmente mutato il quadro normativo di riferimento, sia a livello comunitario che nazionale, con una crescente attenzione alle tematiche ambientali ed alla necessità di coniugare lo sviluppo economico con un corretto ed e

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CAPO I - Disposizioni generali e definizioni
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Art. 1 - Oggetto della legge

1. La presente legge disciplina l’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT), già istituita ai sensi della legge regionale 18 aprile 1995, n. 66

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Art. 2 - Finalità e funzioni dell’ARPAT

N33

1. L'ARPAT, in attua

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Art. 3 - Natura dell’ARPAT

N33

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Art. 4 - Definizioni

N33

1. Ai fini della presente legge valgono le definizioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b), c), d) ed e), della

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Art. 5 - Attività istituzionali dell’ARPAT

N45

1. Le attività istituzionali sono quelle attività tecnico-scientifiche svolte da ARPAT a favore della Regione, delle province e della Città metropolitana di Firenze, dei comuni, delle unioni dei comuni e d

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Art. 6 - Rapporti con altri enti pubblici

N48

1. Fermo restando quanto previsto all’articolo 3, comma 1, lettera c), della l. 132/2016, ai fini dello svolgimento ottimale delle attività di cui all’articolo

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Art. 7 - Attività di controllo ambientale

N33

1. In coerenza con le funzioni di controllo ambientale di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) e b), della

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Art. 7-bis - Rete nazionale dei laboratori accreditati

N34

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Art. 8 - Attività di supporto tecnico-scientifico

N33

1. In coerenza con le funzioni di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e), della l. 132/2016, le attività di supporto tecnico-scientifico di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), consistono nell’assistenza tecnico-scientifica fornita agli enti di cui all’art

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Art. 9 - Attività di elaborazione dati, di informazione e conoscenza ambientale

N33

1. In coerenza con le funzioni di cui all’articolo 3 della l. 132/2016, le attività di cui all’articolo 5, comma

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Art. 10 - Attività istituzionali connesse alla tutela della salute

N33

1. La carta di cui all’articolo 1

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Art. 11 - Attività istituzionali obbligatorie

N33

1. Costituiscono attività obbligatorie ai sensi dell’articolo 7, comma 3, della l. 132/2016, le attività tecniche e di controllo necessarie ad assicurare nel territorio regionale il rispetto dei LEPTA di cui all’

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Art. 12 - Ulteriori attività rese a soggetti pubblici o privati

N33

1. Ai sensi dell’articolo 7, comma 5, della l. 132/2016 l’ARPAT, negli ambiti di cui agli articoli 5 e 10, può svolgere attività ulteriori ed aggiuntive a favore di altri soggetti pubblici e di soggetti privati anche gestori dei servizi pubblici locali di cui alla

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Art. 13 - Carta dei servizi e delle attività

N33

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva la carta dei servizi e delle attività, predisposta nel rispetto dei LEPTA, ed in conformità ai contenuti previsti dal Catalogo nazionale dei servizi di cui all’articolo 9, comma 2, della l. 132/2016, alla normativa vigente di riferimento, agli obiettivi ed indirizzi contenuti nel piano ambientale ed energetico regionale (PAER) di cui alla legge regionale 19 m

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CAPO II -Disciplina dell’attività dell’ARPAT
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Art. 14 - Conferenza permanente

N21

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Art. 15 - Indirizzi regionali per la programmazione delle attività dell’ARPAT

N49

1. Nel rispetto dei contenuti del programma triennale delle attività del Sistema nazionale di cui all’

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Art. 16 - Piano delle attività dell’ARPAT

N51

1. Il piano triennale delle attività definisce, sulla base della carta di cui all’articolo 13 e nel rispetto degli indirizzi regionali di cui all’articolo 15, le attività istituzionali che l’ARPAT è tenuta a svolgere nell’anno di riferimento, nonché le linee di intervento relative al biennio successivo. N52

2. Entro il 31 dicembre

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Art. 16-bis - Programmazione della prestazione organizzativa e relazione sulla qualità della prestazione

1. La programmazione della prestazione organizzativa dell’ARPAT definisce annualmente, con proiezione triennale, gli obiettivi, gli indicatori e i valori attesi

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Art. 17 - Finanziamento pubblico delle attività istituzionali dell’ARPAT

N33

1. Le attività istituzionali obbligatorie di cui all’articolo 11, comma 1 e comma 2, lettera a), sono finanziate con i

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Art. 18 - Oneri economici a carico dei privati per lo svolgimento di attività istituzionali dell’ARPAT

N35

1. I costi delle attività istituzionali rese ai soggetti privati di cui all’articolo 11, comma 4, sono a totale carico del soggetto privato richiedente e versati direttamente all’ARPAT. N57

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Art. 19 - Sistema informativo regionale ambientale (SIRA)

1. L’ARPAT provvede alla raccolta dei dati acquisiti nell’esercizio delle attività di cui agli articoli 5 e 10 tramite il sistema informativo regionale ambientale (SIRA).

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CAPO III - Organizzazione dell’ARPAT
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Art. 20 - Articolazione organizzativa dell’ARPAT

N41

1. L’ARPAT è articolata in una struttura centrale di livello regionale e in strutture periferiche che assicurano la copertura omogenea delle attività su tutto il territorio regionale.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente articolo, o quando vi sia necessità di modificazioni sostan

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Art. 21 - Organi dell’ARPAT

1. Sono organi dell’ARPAT:

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Art. 22 - Direttore generale

N13

1. Il direttore generale dell’ARPAT è nominato dal Presidente della Giunta regionale, fra soggetti di età non superiore ai sessantacinque anni, “nel rispetto dei requisiti di cui all’articolo 8 della l. 132/2016 ed” N32 in possesso di idonea laurea magistrale, o equivalente, e di comprovata esperienza manageriale almeno quinquennale o, in alternativa, con documentata esperienza almeno quinquennale di direzione amministrativa, tecnica o gestionale in strutture pubbliche o private equiparabili all’ ARPAT per entità di bilancio e complessità organizzativa.

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Art. 23 - Sostituzione del direttore generale

1. In caso di assenza o impedimento del direttore generale, le relative funzioni sono svolte dal direttore amministrativo o dal dire

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Art. 24 - Cessazione dall’incarico di direttore generale

N61

1. Il contratto del direttore generale può essere risolto anticipatamente con decreto del Presidente della Giunta regionale, che dispone la revoca della nomina, oltre che per i motivi previsti dall’articolo 15, comma 4, della l.

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Art. 25 - Prerogative e compiti del direttore generale

1. Il direttore generale rappresenta legalmente l’ARPAT ed è responsabile dell’organizzazione e della gestione complessiva della medesima, nel rispetto delle direttive regionali di cui all’articolo 15.

2. Il direttore generale provvede:

a) alla predisposizione della proposta della carta di cui all’articolo 13;

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Art. 26 - Direttore tecnico e direttore amministrativo

1. Alla direzione tecnica ed amministrativa dell’ARPAT sono preposti, rispettivamente, un direttore tecnico ed un direttore amministrativo.

2. Il direttore tecnico e il direttore amministrativo coadiuvano il direttore generale, anche mediante la formulazione di proposte e pareri, nello svolgimento dei compiti di cui all’articolo 25. Essi sovrintendono, rispettivamente, allo svolgimento dell’attività tecnico-scientifica ed a

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Art. 27 - Collegio dei revisori

1. Il collegio dei revisori è composto da tre membri, iscritti nel registro dei revisori contabili, di cui al decreto legislativo 27 gennaio "2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE)"

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Art. 28 - Funzioni del collegio dei revisori

1. Il collegio dei revisori verifica la regolarità della gestione e la corretta applicazione delle norme di amministrazione, di contabilità e fiscali anche collaborando con l’organo di vertice, su richiesta dello stesso, ai fini della predisposizione degli atti.

2. Il collegio dei revisori controlla inoltre l’intera gestione, in base ai criteri di efficienza e di tutela dell’interesse pubblico perseguito dall’ARPAT.

3. Il collegio vigila sull’osservanza da parte

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CAPO IV - Vigilanza e poteri sostitutivi
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Art. 29 - Vigilanza e poteri sostitutivi

1. La Giunta regionale esercita la vigilanza sull'amministrazione dell’ARPAT. I poteri sostitutivi regionali nei confronti degli o

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CAPO V - Norme finanziarie
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Art. 30 - Finanziamento dell’ARPAT

N33

1. Le entrate dell’ARPAT sono costituite da:

a) contributo regionale ordinario annuale da destinare:

1) alle attività istituzionali obbligatorie derivanti dal rispetto dei LEPTA di cui all’articolo 11, comma 1;

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Art. 31 - Bilancio, attività contrattuale e di gestione del patrimonio

N22

1. I contenuti del budget economico e del bilancio di esercizio sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità alla disciplina statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici. N67

2. Il budget economico è adottato dal direttore dell’ARPAT e trasmesso alla Giunta regionale entro il 31 dicembre

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Art. 32 - Indebitamento

1. L’ARPAT può contrarre indebitamento esclusivamente per il finanziamento di spese di investimento.

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CAPO VI -Disposizioni in materia di personale
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Art. 33 - Dotazione organica

N43

1. Ai fini dell'efficace svolgimento delle funzioni attribuite all’ARPAT, con particolare riferimento all’obbligo di garantire i LEPTA ed il livello regionale delle attività, l’ARPAT valuta e definisce i propri fabbisogni di personale in coerenza con l’

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Art. 34 - Trattamento giuridico ed economico del personale

1. Al personale dell’ARPAT si applica lo stato giuridico e il trattamento economico e normativo dei contratti collettivi nazionali del comparto di riferim

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Art. 35 - Disposizioni sul personale addetto alle attività di ispezione e vigilanza

N33

1. Il direttore generale dell’ARPAT, attraverso specifico regolamento interno, ind

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CAPO VII - Disposizioni finali e transitorie
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Art. 36 - Disposizione transitoria in ordine alla prima approvazione della carta dei servizi e delle attività

N40

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Art. 36-bis - Informazione e comunicazione

N34

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Art. 37 - Abrogazione

1. La legge regionale 18 aprile 1995, n. 66 (Istituzione dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana), è ab

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Art. 38 - Norma finanziaria N9

1. I contributi regionali di cui all’articolo 30, comma 1, lettere a) e b), sono determinati annualmente con legge di bilancio, te

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Allegato A - Omissis

 

 

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