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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Toscana 18/11/2019, n. 68
L. R. Toscana 18/11/2019, n. 68
L. R. Toscana 18/11/2019, n. 68
- Avviso di rettifica in B.U. 25/11/2019, n. 53
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PreamboloIl Consiglio regionale Visto l’articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione; Visto l’articolo 4, comma 1, lettere c) e l), dello Statuto; Vista la legge 28 giugno 2016, n. 132 (Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente e disciplina dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale); |
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CAPO I - Disposizioni in materia di ARPAT in attuazione della legge 28 giugno 2016, n. 132. Modifiche alla legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana “ARPAT”) |
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Art. 3 - Finalità e funzioni dell’ARPAT. Sostituzione dell’articolo 2 della l.r. 30/20091. L’articolo 2 della l.r. 30/2009 è sostituito dal seguente: |
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Art 4 - Natura dell’ARPAT. Sostituzione dell’articolo 3 della l.r. 30/20091. L’articolo 3 dell |
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Art. 5 - Definizioni. Sostituzione dell’articolo 4 della l.r. 30/2009 |
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Art. 6 - Attività istituzionali dell’ARPAT. Sostituzione dell’articolo 5 della l.r. 30/20091. L’articolo 5 della l.r. 30/2009 è sostituito dal seguente: |
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Art. 7 - Rapporti con altri enti pubblici. Sostituzione dell’articolo 6 della l.r. 30/20091. L’articolo 6 della l.r. 30/2009 è sostituito dal seguente: 1. Fermo restando quanto previsto all’articolo 3, |
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Art. 8 - Attività di controllo ambientale. Sostituzione dell’articolo 7 della l.r. 30/20091. L’articolo 7 della l.r. 30/2009 è sostituito dal seguente: 1. |
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Art. 9 - Rete nazionale dei laboratori accreditati. Inserimento dell’articolo 7 bis nella l.r. 30/20091. Dopo l’articolo 7 della l.r. 30/2009 è inserito il seguente: |
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Art. 10 - Attività di supporto tecnico-scientifico. Sostituzione dell’articolo 8 della l.r. 30/20091. L’articolo 8 della l.r. 30/2009 è sostituito dal seguente: |
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Art. 11 - Attività di elaborazione dati, di informazione e conoscenza ambientale. Sostituzione dell’articolo 9 della l.r. 30/20091. L’articolo 9 della l.r. 30/2009 è sostituito dal seguente: |
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Art. 12 - Attività istituzionali connesse alla tutela della salute. Sostituzione dell’articolo 10 della l.r. 30/20091. L’articolo 10 della l.r. 30/2009 è sostituito dal seguente: |
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Art. 13 - Attività istituzionali obbligatorie. Sostituzione dell’articolo 11 della l.r. 30/20091. L’articolo 11 della l.r. 30/2009 è sostituito dal seguente: 1. Costituiscono attività obbligatorie ai sensi dell’articolo 7, comma 3, dell |
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Art. 14 - Ulteriori attività rese a soggetti pubblici o privati. Sostituzione dell’articolo 12 della l.r. 30/20091. L’articolo 12 della l.r. 30/2009 è sostituito dal seguente: 1. Ai sensi dell’articolo 7, comma 5, della l. 132/2016 l’ARPAT, negli ambiti di cui agli articoli 5 e 10, pu&ograv |
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Art. 15 - Carta dei servizi e delle attività. Sostituzione dell’articolo 13 della l.r. 30/20091. L’articolo 13 della l.r. 30/2009 è sostituito dal seguente: 1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva la carta dei servizi e delle attività, predisposta nel rispetto dei LEPTA, ed in conformità ai contenuti previsti dal Catalogo nazionale dei servizi di cui all’articolo 9, comma 2, della l. 132/2016, alla normativa vigente di riferi |
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Art. 16 - Indirizzi regionali per la programmazione delle attività dell’ARPAT. Sostituzione dell’articolo 15 della l.r. 30/20091. L’articolo 15 della l.r. 30/2009 è sostituito dal seguente: |
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Art. 17 - Piano delle attività dell’ARPAT. Sostituzione dell’articolo 16 della l.r. 30/20091. L’articolo 16 della l.r. 30/2009 è sostituito dal seguente: 1. Il piano triennale delle attività, con documento attuativo annuale definisce, sulla base della carta di cui all’articolo 13 e nel rispetto degli indirizzi regionali di cui all’articolo 15, le attività istituzionali che l’ARPAT è tenuta a svolgere nell’anno di |
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Art. 18 - Finanziamento pubblico delle attività istituzionali dell’ARPAT. Sostituzione dell’articolo 17 della l.r. 30/20091. L’articolo 17 della l.r. 30/2009 è sostituito dal seguente: |
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Art. 19 - Oneri economici a carico dei privati. Modifiche all’articolo 18 della l.r. 30/20091. La rubrica dell’articolo 18 della l.r. 30/2009 è sostituita dalla seguente: “Oneri economici a carico dei privati per lo svolgimento di attività istituzionali dell’ARPAT”. |
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Art. 20 - Sistema informativo regionale ambientale (SIRA). Modifiche all’articolo 19 della l.r. 30/20091. Il comma 2 dell’art |
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Art. 21 - Articolazione organizzativa dell’ARPAT. Sostituzione dell’articolo 20 della l.r. 30/20091. L’articolo 20 della l.r. 30/2009 è sostituito dal seguente: 1. L’ARPAT è articolata in una struttura centrale di livello regionale e in strutture periferiche che assicurano la copertura omogenea delle attivi |
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Art. 22 - Direttore generale. Modifiche all’articolo 22 della l.r. 30/20091. Al comma 1 dell’articolo 22 della l.r. |
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Art. 24 - Prerogative e compiti del direttore generale. Modifiche all’articolo 25 della l.r. 30/20091. La lettera e) del comma 2 dell’articolo 25 della l.r. 30/2009 è sostituita dalla seguente: |
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Art. 25 - Finanziamento dell’ARPAT. Sostituzione dell’articolo 30 della l.r. 30/20091. L’articolo 30 della l.r. 30/2009 è sostituito dal seguente: 1. Le entrate dell’ARPAT sono costituite da: a) contributo regionale ordinario annuale da destinare: |
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Art. 26 - Dotazione organica. Sostituzione dell’articolo 33 della l.r. 30/2009 |
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Art. 28 - Disposizioni sul personale addetto alle attività di ispezione e vigilanza. Sostituzione dell’articolo 35 della l.r. 30/20091. L’articolo 35 della l.r. 30/2009 è sostituito dal seguente: |
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Art. 29 - Disposizione transitoria in ordine alla prima approvazione della carta dei servizi e delle attività. Abrogazione dell’articolo 36 della l.r. 30/20091. L’articolo 36 de |
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Art. 30 - Informazione e comunicazione. Inserimento dell’articolo 36 bis nella l.r. 30/20091. Dopo l’articolo 36 della l.r. 30/2009 è inserito il seguente: |
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CAPO II - Disposizioni finali e transitorie. Norma finanziaria |
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Art. 33 - Norma finanziaria1. Dalla presente legge non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. |
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