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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Toscana 07/02/2005, n. 28
L. R. Toscana 07/02/2005, n. 28
L. R. Toscana 07/02/2005, n. 28
- L.R. 05/06/2007, n. 34
- Avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 19/09/2007 n. 30
- L.R. 12/11/2007, n. 55
- L.R. 24/10/2008, n. 56
- L.R. 21/11/2008, n. 62
- L.R. 17/07/2009, n. 38
- L.R. 23/07/2009, n. 40
- L.R. 14/12/2009, n. 75
- Delib. G.R. 01/02/2010, n. 77
- L.R. 21/03/2011, n. 10
- L.R. 28/11/2011, n. 63
- L.R. 27/12/2011, n. 66
- L.R. 18/06/2012, n. 29
- L.R. 28/09/2012, n. 52
- C. Cost. 22/02/2013, n. 27
- L.R. 05/04/2013, n. 13
- L.R. 09/08/2013, n. 47
- L.R. 03/04/2014, n. 19
- L.R. 26/06/2014, n. 35
- L.R. 03/08/2016, n. 51
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Capo I - Principi generali |
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Art. 1 - Oggetto e finalità1. La presente legge disciplina l'esercizio dell'attività commerciale in Toscana. 2. Ai fini della |
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Art. 2 - Principi e finalità1. L'attività disciplinata dalla presente legge si fonda sul principio della libertà di iniziativa economica privata. 2. La disciplina della presente legge persegue le seguenti finalità: a) la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la libera circolazione delle merci; |
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Art. 5 - Piano regionale dello sviluppo economico1. Nel Piano regionale dello sviluppo economico (PRSE) di cui alla legge regionale 20 |
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Capo II - Funzioni amministrative e organismi associativi |
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Sezione I - Ordinamento delle funzioni amministrative |
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Art. 6 - Competenze dei comuni1. Nelle materie oggetto della presente legge sono conferite ai comuni tutte le funzi |
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Art. 7 - Competenze delle province1. Le province, nell'ambito delle funzioni loro attribuite in materia di formazione p |
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Art. 8 - Esercizio di funzioni da parte delle Camere di commercio1. Per l'esercizio delle funzioni e dei compiti previsti dalla presente legge, Region |
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Sezione II - Semplificazione amministrativa |
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Art. 9 - Sportello unico per le attività produttive1. L’unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutti i procedimenti amministrativi disciplinati dalla presente legge è costituito dallo sportello unico per le attività produttive (SUAP) di cui all’artic |
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Sezione III - Organismi associativi |
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Art. 10 - Centri di assistenza tecnica1. Per sviluppare processi di ammodernamento della rete distributiva, le associazioni di categoria del settore commerciale maggiormente rappresentative almeno a livello provinciale, anche congiuntamente ad altri soggetti interessati, possono istituire centri di assistenza tecnica alle imprese, anche in forma consortile. Sono considera |
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TITOLO II - DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ COMMERCIALE |
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Capo I - Ambito di applicazione |
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Art. 11 - Ambito di applicazione1. Le disposizioni del presente titolo si applicano all’attività commerciale come definita dall’articolo 1, comma 2. 2. Le disposizioni contenute nel presente titolo non si applicano: a) ai farmacisti e ai direttori di farmacie delle quali i comuni assumono l’impianto e l’esercizio ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico), qualora vendano esclusivamente prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici e presidi medico-chirurgici; b) ai titolari di rivendite di generi di monopolio, qualora vendano esclusivamente generi di monopolio di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293 (Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio) e al decreto del P |
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Art. 12 - Settori merceologici di attività1. Ai sensi della presente legge l'attività commerciale all'ingrosso e al dettaglio può essere esercitata con riferimento ai settori merceologici alimentare e non alimentare. 2. I soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di vendita dei prodotti apparte |
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Capo II - Requisiti per l'esercizio delle attività commerciali |
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Capo III - Commercio in sede fissa |
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Art. 15 - Definizioni1. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni contenute nel presente capo si intendono: a) per commercio all’ingrosso, l’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all’ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande; b) per commercio al dettaglio, l’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su ar |
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Art. 15 bis - Esercizio dell’attività di vendita negli esercizi in sede fissa |
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Art. 16 - Commercio al dettaglio negli esercizi di vicinato1. L’apertu |
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Art. 17 - Commercio al dettaglio nelle medie strutture di vendita1. L’apertura, il trasferimento di sede, l’ampliamento della superficie di vendita fino ai limiti di cui all’articolo 15, comma 1, lettera e), d |
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Art. 18 bis - Vendita al pubblico di alcune tipologie di farmaci |
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Art. 18 ter - Istruttoria comunale per il rilascio dell’autorizzazione alle grandi strutture di vendita |
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Art. 18 sexies - Conferenza dei servizi per l’esame delle domande di autorizzazione alle grandi strutture di vendita1. La domanda di autorizzazione di cui all’articolo 18, è esaminata da una conferenza dei servizi indetta dal comune e composta da un rappresentante della Regione, un rappresentante della provincia e un rappresentante del comune. 2. Alle riunioni della conferenza dei servizi, svolte in seduta pubblica, partecipano a titolo consultivo rappresentanti dei comuni contermini, delle organizzazioni imprenditoriali del commercio, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, delle associazioni dei consumatori e de |
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Art. 18 septies - Requisiti obbligatori delle grandi strutture di vendita1. I requisiti obbligatori delle grandi strutture di vendita sono i seguenti: a) elementi obbligatori per tutte le grandi strutture di vendita: 1) dotazione di una classificazione energetica, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici), superiore o uguale alla classe energetica globale B; 2) produzione di energia termica da fonte rinnovabile senza emissione in atmosfera tale da garantire il rispetto dei livelli minimi prestazionali indicati nell’allegato 3, comma 1, lettera c), e al comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 R (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recanti modifica e successiva abrogazione delle direttive |
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Art. 19 - Centri commerciali1. L’apertura, il trasferimento di sede e l’ampliamento della superficie di vendita di un centro commerciale sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal SUAP competente per territorio, secondo le condizioni e le procedure stabiliti, rispettivamente, per le medie o per le grandi strutture di vendita. L’autorizzazione abilita alla realizzazione complessiva del centro e ne stabilisce la sup |
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Art. 19 bis - Outlet |
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Art. 19 quater - Vincoli commerciali |
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Art. 19 quinquies - Strutture di vendita in forma aggregata1. Sono strutture di vendita in forma aggregata: a) le medie strutture di vendita adiacenti tra loro, anche verticalmente, o insediate a distanza reciproca inferiore a 120 metri lineari; b) le medie strutture di vendita adiacenti ad una grande struttura di vendita, anche verticalmente o insediate a distanza inferi |
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Art. 20 - Empori polifunzionali1. Nelle zone montane e insulari nonché negli ambiti territoriali, urbani ed e |
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Art. 21 - Vendita all'ingrosso e al dettaglio1. Il commercio all’ingrosso, ivi compreso quello relativo ai prodotti ortofrutticoli, carnei ed ittici, può essere esercitato previa verifica dei requisiti di cui "all’articolo 13" N64 effettuata al momento dell’iscrizione al registro delle imprese presso la CCIAA competente. 2. L’esercizio congiunto nello stesso locale dell’attività di vendita all’ingrosso e al dettaglio è assoggettato al regime abilitativo previsto per l’esercizio del commercio al dettaglio e al rispetto dei requisiti previsti d |
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Art. 21 bis - Esercizi specializzati nella vendita esclusiva di merci ingombranti ed a consegna differita1. Sono merci ingombranti ed a consegna differita i seguenti prodotti: a) auto-moto-cicli, natanti e relativi accessori e parti di ricambio; |
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Art. 22 - Regolamento regionale1. Con il regolamento di cui all’articolo 3, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore del presente articolo, la Regione stabilisce, in particolare: |
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Capo IV - Vendita della stampa quotidiana e periodica |
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Art. 23 - Definizioni1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente capo si intendono : |
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Art. 24 - Punti vendita non esclusivi1. Possono essere autorizzati all’esercizio di un punto vendita non esclusivo, a condizione che l’attività si svolga nell’ambito degli stessi locali: a) le rivendite di generi di monopolio; |
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Art. 25 - Esercizio dell'attività1. L’apertura e il trasferimento di sede di un esercizio di vendita della stampa quotidiana e periodica sono soggetti ad autorizzazione rilascia |
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Art. 26 - Esenzione dall'autorizzazione1. Non è soggetta ad autorizzazione: a) la vendita nelle sedi di partiti, enti, chiese, comunità religiose, si |
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Capo V - Commercio su aree pubbliche |
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Art. 29 - Definizioni1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente capo si intendono: a) per commercio su aree pubbliche, le attività di vendita al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o su aree private delle quali il comune abbia la disponibilità; b) per aree pubbliche: le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico; |
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Art. 30 - Tipologie di commercio su aree pubbliche1. L'attività di commercio su aree pubbliche può essere esercitata da imprenditori individuali o società &ldqu |
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Art. 32 - Autorizzazione all’esercizio dell’attività mediante posteggio1. L’autorizzazione all’esercizio dell’attività e la concessione di posteggio sono rilasciate contestualmente dal SUAP competente per il territorio in cui ha sede il posteggio. |
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Art. 33 - Concessioni temporanee di posteggio1. Il comune rilascia concessioni temporanee di posteggio per consentire la partecipazione a ", fiere specializzate nel settore dell’antiquariato"N84 e a manifestazioni commerciali a carattere straor |
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Art. 34 - Assegnazione dei posteggi1. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione e della contestuale concessione di posteggio nel mercato, nella fiera o fuori mercato, il comune predispone appositi bandi. 2. Per il rilascio dell’autorizzazione e della contestuale concessione di posteggio nel mercato e nella fiera, il comune invia i bandi, entro il 31 gennaio, il 30 aprile, il 31 luglio e il 31 ottobre di ogni anno, alla redazione del Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT), che provvede alla pubblicazione entro i trenta giorni successivi. I bandi sono pubblicati anche sul sito internet del comune e ne viene data comunicazione alle organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative. 3. L’autorizzazione e la contestuale concessione nel mercato, nella fiera o fuori mercato, sono rilasciate tenendo conto dei seguenti criteri di priorità: a) maggiore professionalità acquisita, anche in modo discontinuo, nell’eserciz |
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Art. 35 - Abilitazione all’esercizio dell’attività in forma itinerante1. L’esercizio dell’attività in forma itinerante &egrav |
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Art. 36 - Vendita su aree pubbliche di prodotti alimentari |
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Art. 37 - Fiere e fiere promozionali |
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Art. 38 - Posteggi riservati nei mercati e nelle fiere1. Nell’ambito delle aree destinate all’esercizio del commercio su aree pubbliche il comune riserva posteggi: |
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Art. 39 - Esercizio dell’attività in assenza del titolare |
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Art. 40 - Piano e regolamento comunale1. Il comune approva il piano comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche il quale contiene, in particolare: a) la ricognizione dei posteggi nei mercati, fuori mercato e nelle fiere; b) l'individuazione delle aree da destinarsi a nuovi mercati, fiere, fiere promozionali e posteggi fuori mercato; c) l'individuazione delle aree nelle quali l'esercizio dell'attivit&a |
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Capo V bis - Obbligo di regolarità contributiva per il commercio su aree pubbliche. |
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Art. 40 bis - Obbligo di regolarità contributiva1. I comuni svolgono in via telematica l’attività di verifica della regolarità contributiva ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui all’articolo 31 e nell’ambito dei controlli sulle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) presentate ai sensi del medesimo articolo. 2. E |
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Art. 40 ter - Verifiche presso l’INPS e documenti sostitutivi del DURC |
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Art. 40 quinquies - Sospensione e revoca1. Il titolo abilitativo e la concessione di posteggio sono sospesi per centottanta giorni oppure sino al giorno della regolarizzazione se antecedente: a) in caso di esito negativo della |
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Art. 40 sexies - Cultura della legalità |
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Art. 40 septies - Norma transitoria |
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Capo VI - Somministrazione di alimenti e bevande |
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Art. 41 - Definizioni1. Ai fini del presente capo, si intendono: a) per somministrazione di alimenti e bevande, la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico, intesa come adiacente |
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Art. 42 - Esercizio dell'attività1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono costituiti da un'unica tipologia così definita: esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande. Tali esercizi possono somministrare anche le bevande alcoliche di qualsiasi gradazione. |
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Art. 42 bis - Requisiti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande1. Il comune, previa concertazione con le organizzazioni del commercio, turismo e servizi, le organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore e le associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative, nell’ambito delle proprie funzioni di programmazione, definisce i requisiti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, compresi quelli di cui all’articolo 44, anche in relazione alle specificità delle diverse parti del territorio comunale, tenend |
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Art. 43 - Abilitazione all’esercizio dell’attività |
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Art. 44 - Attività stagionale1. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande può avere carat |
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Art. 45 - Attività temporanea1. L’attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevan |
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Art. 48 - Attività non soggette a requisiti comunali1. Non sono soggette al possesso dei requisiti di cui all’articolo 42 bis le attività di somministrazione di alimenti e bevande da effettuarsi: a) negli esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente ad attività prevalente di: 1) spettacolo, trattenimento e svago, esclusa la semplice musica di accompagnamento e compagnia; |
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Art. 49 - Somministrazione mediante distributori automatici |
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Capo VII - Distribuzione di carburanti |
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Art. 50 - Definizioni1. Al fine dell'applicazione della presente capo si intendono: a) per carburanti, le benzine, il gasolio per autotrazione, il gas di petrolio liquefatto per autotrazione (GPL), il gas metano per autotrazione e tutti gli altri combustibili per autotrazione in commercio, nonché l'olio lubrificante; b) per rete, l’insieme dei punti vendita eroganti carburanti per autotrazione, con esclusione degli impianti situati sulle autostrade e sui raccordi autostradali; N14 c) per impianto stradale, il complesso commerciale unitario, costituito da uno o più apparecchi di erogazio |
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Sezione I - Impianti stradali |
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Art. 53 - Verifiche di compatibilità degli impianti esistenti1. Allo scopo di perseguire l’obiettivo dell’ammodernamento del sistema distributivo anche attraver |
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Art. 53 bis - Incompatibilità assoluta |
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Art. 53 ter - Incompatibilità relativa1. Ricadono nella fattispecie di incompatibilità relativa: a) gli impianti privi di sede propria per i quali il rifornim |
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Art. 54 - Nuovi impianti1. I nuovi impianti erogano benzina e gasolio e almeno un prodotto a scelta tra metano, GPL, idrogeno o relative miscele, a condizione che tale ultimo obbligo non comporti ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionati alle finalità dell’obbligo. 1 bis. Nell’ambito degli interventi regionali per la qualità dell’aria, è autorizzata l’apertura di nuovi impianti che erogano uno o più dei seguenti prodotti: metano, GPL, idrogeno o relative miscele, o che siano dotati di colonnine di |
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Art. 54 bis - Impianti senza gestore1. Nelle aree montane di cui all’articolo 50, comma 1, lettera h bis), e insulari, carenti del servizio di distribuzione di carburanti possono essere installati anche nuovi impianti dotati esclusivamente di apparecchiature self-service pre-pagamento senza la presenza del |
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Art. 55 - “Autorizzazione all’installazione e all’esercizio di impianti”1. L'installazione e l'esercizio di nuovi impianti sono soggette ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio. |
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Art. 56 - Attività e servizi integrativi1. I nuovi impianti e gli impianti esistenti possono dotarsi di dispositivi self-service post-pagamento. 2. Nei nuovi impianti e negli impianti esistenti può essere esercita |
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Art. 57 - Modifiche degli impianti1. Costituisce modifica all'impianto: a) la variazione della tipologia e del numero dei carburanti erogati; b) la contemporanea sostituzione delle colonnine e dei serbatoi con variazione del numero delle prime e della capacità delle seconde; |
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Art. 58 - Collaudo1. I nuovi impianti e le parti modificate per le quali è richiesta l'autorizzazione non possono essere posti in esercizio prima dell'effettuazione del collaudo richiesto dall'interessato al comune dove ha sede l'impianto. 2. Il comune, per l'espletamento del collaudo, nomina una commissione della quale fanno parte un rappresentante |
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Art. 59 - Localizzazione degli impianti |
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Sezione II - Impianti ad uso privato e per natanti |
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Art. 61 - Impianti e contenitori-distributori mobili ad uso privato e impianti per natanti1. L’autorizzazione per l’installazione e l’esercizio di impianti ad uso privato è rilasciata dal comune in conformità a quanto previsto all’articolo 55. N25 2. L'autorizzazione è rilasciata per il rifornimento diretto ed esclusivo degli automezzi indicati dal richiedente. È vietata la cessione di carburant |
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Art. 62 - Prelievo di carburanti in recipienti presso gli impianti stradali1. Il prelievo di carburanti in recipienti presso gli impianti stradali da parte di o |
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Capo VIII - Forme speciali di commercio al dettaglio |
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Art. 64 - Spacci interni1. L'attività di commercio al dettaglio di prodotti a favore di dipendenti da |
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Art. 65 - Distributori automatici1. All'attività di commercio al dettaglio mediante distributori automatici effe |
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Art. 66 - Vendita per corrispondenza, tramite televisione o altri sistemi di comunicazione1. Per l’esercizio della vendita al dettaglio per corrispondenza, tramite televisione o altri sistemi di comunicazio |
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Art. 66 bis - Commercio elettronico |
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Art. 67 - Norme speciali per la vendita tramite televisione1. In caso di vendita tramite televisione l’emittente televisiva deve accertare, prima |
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Art. 69 - Persone incaricate1. L'attività di cui all'articolo 68, comma 1, può essere svolta anche mediante persone incaricate in possesso dei requisiti di cui agli articoli 13 e 14. 2. L’esercente comunica l’elenco delle persone incaricate all’autorità di pubblica sicurezza del l |
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Capo IX - Sospensione volontaria, variazioni, subingresso e cessazione |
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Art. 70 - Sospensione volontaria dell'attività di commercio in sede fissa, di vendita della stampa quotidiana e periodica e di somministrazione di alimenti e bevande1. L'attività di commercio in sede fissa, di vendita della stampa quotidiana e periodica e di somministrazione di alimenti e bevande può essere sospesa per un periodo massimo di dodici mesi consecutivi. |
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Art. 71 - Sospensione volontaria dell'attività di commercio su aree pubbliche1. L'attività di commercio su aree pubbliche mediante posteggio può essere sospesa per un periodo complessivamente non superiore a quattro mesi in ciascun anno solare. 2. Qualora l'at |
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Art. 72 - Sospensione volontaria dell'attività di distribuzione dei carburanti1. L'attività di distribuzione dei carburanti può essere sospesa per un periodo massimo di centottanta giorni, previa comunicazione al comune competente per territorio. 2. Il comune, su motivata richiesta del titolare dell'auto |
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Art. 73 - Variazioni del legale rappresentante o della denominazione o ragione sociale |
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Art. 74 - Subingresso1. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o di un ramo di azienda, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività commerciale. 2. Il subingresso è soggetto a comunicazione effettuata dal subentrante al comune competente per territorio, salvo quanto previsto all'articolo 77. |
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Art. 75 - Affidamento di reparto |
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Art. 76 - Disposizioni speciali per il subingresso nell'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica nei punti vendita non esclusivi1. La titolarità dell'autorizzazione alla vendita della stampa quotidiana e pe |
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Art. 77 - Disposizioni speciali per il subingresso nell’attività di commercio su aree pubbliche1. Il subentrante nel titolo abilitativo all’esercizio del commercio su aree pubbliche acquisisce le presenze già maturate dal medesimo titolo e queste non possono essere cumulate a quelle relative ad altri titoli abilitativi. |
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Art. 78 - Disposizioni speciali per il subingresso nell'attività di distribuzione di carburanti1. Il subingresso nella titolarità di un impianto di distribuzione di carburan |
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Art. 79 - Cessazione dell'attività |
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Capo X - Orari delle attività commerciali |
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Art. 82 - Orari per l'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica1. Previa concertazione con le associazioni degli editori e dei distributori e le org |
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Art. 83 - Orari per l'esercizio del commercio su aree pubbliche1. Previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio, le organ |
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Art. 84 bis - Criteri per la fissazione dei turni di riposo domenicale, festivo e infrasettimanale1. Nelle domeniche, nei giorni festivi e di riposo infrasettimanale il comune garantisce l’apertura degli impianti in misura non inferiore al 20 per cento di quelli |
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Art. 84-ter - Deroghe all’orario e ai turni di riposo1. Sono esonerati dal rispetto dell’orario e turni di riposo domenicale, festivo ed infrasettimanale: a) gli impianti di cui all’articolo 54 bis; b) gli impianti dotati |
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Art. 84-quater - Ferie e servizio notturno |
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Art. 85 - Pubblicità degli orari1. Gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa, di somministrazione di alimenti e bevande e |
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Art. 86 - Disposizioni speciali1. Le disposizioni del presente capo non si applicano alle seguenti attività: le rivendite di generi di monopolio; le gelaterie e gastronomie; le rosticcerie e le pasticcerie; gli esercizi specializzati nella vendita di bevande, pastigliagg |
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Capo XI - Pubblicità dei prezzi |
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Art. 87 - Pubblicità dei prezzi1. Ogni prodotto direttamente esposto in vista al pubblico, ovunque collocato, deve indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo. 1 bis. Per i prodotti di oreficeria e di antiquariato, l’obbligo di cui al comma 1 è da ritenersi rispettato anche attraverso l’utilizzo, sul singolo prodotto, di un cartellino leggibile dall’interno dell’esercizio. N26 |
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Capo XII - Vendite straordinarie e promozionali |
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Sezione I - Vendite straordinarie |
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Art. 88 - Oggetto1. La presente sezione disciplina le vendite straordinarie, con le quali l'esercente dettagliante offre condizioni favorevoli, reali |
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Art. 89 - Offerta delle merci1. Le merci oggetto di vendite straordinarie devono essere separate da quelle eventua |
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Art. 90 - Pubblicità dei prezzi1. Per le merci oggetto di vendite straordinarie devono essere indicati: |
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Art. 91 - Pubblicità delle vendite straordinarie1. Le asserzioni pubblicitarie relative a vendite straordinarie devono contenere l'in |
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Art. 92 - Vendite di liquidazione1. Le vendite di liquidazione sono effettuate dall'esercente dettagliante al fine di esitare in breve tempo tutte le proprie merci in caso di: a) cessazione dell'attività commerciale; |
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Art. 93 - Durata delle vendite di liquidazione1. Le vendite di liquidazione possono avere una durata massima: |
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Art. 94 - Divieto di introduzione di nuove merci durante le vendite di liquidazione1. Durante il periodo in cui vengono effettuate vendite di liquidazione è viet |
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Sezione II - Vendite promozionali |
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Art. 96 - Vendite promozionali |
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Capo XIII - Qualificazione e valorizzazione dei luoghi del commercio |
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Art. 97 - Definizioni1. Ai fini del presente capo, si intendono: |
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Art. 98 - Disposizioni speciali per la valorizzazione di aree di particolare interesse del territorio comunale1. Al fine di valorizzare e tutelare aree di particolare interesse del proprio territorio, i comuni possono sottoporre l'attività commerciale a particolari limitazioni e prescrizioni, anche individuando attività o merceologie incompatibili con le esigenze di tutela e con la natura delle aree. 2. I comuni, previa concertazione con le parti sociali interessate, possono definire programmi di qualificazione della rete commerciale con particolare riguardo ai seguenti aspetti: |
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Art. 99 - Valorizzazione dei luoghi del commercio e degli esercizi storici1. Nel PRSE sono previsti interventi finalizzati a valorizzare e qualificare le funzi |
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Capo XIV - Monitoraggio, vigilanza, sanzioni e decadenze |
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Sezione I - Osservatorio regionale |
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Art. 100 - Osservatorio regionale1. È istituito l'osservatorio regionale sul commercio all'interno del sistema informativo regionale dell'economia e del lavoro, per il monitoraggio della rete distributiva e della consistenza, delle tipologie e delle tematiche relative all'occupazione, con l'apporto dei dati forniti dagli enti locali, dalle CCIAA, dalle organizzazioni dei consumatori, dalle imprese del commercio e dalle rappresentanze delle organizza |
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Sezione II - Vigilanza |
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Art. 101 - Vigilanza1. All'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative). |
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Sezione III - Sanzioni |
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Art. 102 - Sanzioni per l'attività di commercio al dettaglio in sede fissa e per la vendita della stampa quotidiana e periodica e per le forme speciali di commercio al dettaglio1. Chiunque esercita l’attività di commercio al dettaglio in sede fissa, l’attività di vendita della stampa quotidiana e periodica o una delle forme speciali di commercio al dettaglio senza titolo abilitativo ovvero senza i requisiti di cui agli articoli 13 e 14, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 a euro 15.000,00 e alla chiusura immediata dell’esercizio o alla cessazione dell’attività. 2. L’utilizzo della denominazione di outlet al di fuori dei casi previsti all’artic |
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Art. 103 - Sanzioni per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande1. Chiunque esercita l'attività di somministrazione di alimenti e bevande senza titolo abilitativo ovvero senza i requisiti di cui agli articoli 13 e 14, è soggetto alla sanzione amministrativa del pag |
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Art. 104 - Sanzioni per l'attività di commercio su aree pubbliche1. Chiunque esercita l’attività di commercio su aree pubbliche senza titolo abilitavo o concessione di posteggio ovvero senza i requisiti di cui agli articoli 13 e 14, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 15.000, al sequestro cautelare delle attrezzature e delle merci ed alla successiva confisca delle stesse, ai sensi della l. 689/1981. N1 |
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Art. 105 - Sanzioni per l'attività di distribuzione dei carburanti1. È soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 15.000 chiunque: a) installa ed esercita l'attività di distribuzione di carburanti in impianti senza la prescritta autorizzazione o collaudo ovvero senza i requisiti di cui all'articolo 13; b) installa ed esercita l'attività di distribuzione di carburanti ad uso privato senza la prescritta autorizzazione o non rispetta il divieto di cui all'articolo 61, comma 2; c) installa ed esercita l'attività di distribuzione di carburanti in impianti per il rifornimento di natanti senza la prescritta autorizzazione; d) attiva impianti funzionanti esclusivamente con apparecchiature self-service pre-pagamento al di fuori degli ambiti territoriali di cui all’artico |
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Art. 105 bis - Sequestro della merce e delle attrezzature |
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Art. 105-ter - Forma semplificata per la redazione del processo verbale di sequestro1. Nel processo verbale di sequestro è inserito l’elenco sintetico delle cose sequestrate, raggruppa |
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Art. 105-quater - Conservazione delle cose sequestrate1. Le cose sequestrate sono riposte in un idoneo contenitore, assicurato mediante l’apposizione del sigillo dell’ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro. |
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Art. 105-quinquies - Merce abbandonata dal trasgressore |
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Art. 105 sexies - Devoluzione in beneficenza dei generi alimentari e dei prodotti deperibili sequestrati |
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Sezione IV - Decadenze |
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Art. 106 - Decadenza delle autorizzazioni per le medie e le grandi strutture di vendita e per la vendita di stampa quotidiana e periodica1. L'autorizzazione di una media o di una grande struttura di vendita e di un esercizio per la vendita della stampa quotidiana e periodica decade: a) qualora ven |
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Art. 107 - Chiusura degli esercizi di vicinato e degli esercizi di somministrazione1. Il comune dispone la chiusura di un esercizio di vicinato o di un esercizio di somministrazione d |
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Art. 108 - Decadenza del titolo abilitativo per l’attività commerciale su aree pubbliche1. Il titolo abilitativo e la concessione di posteggio nel mercato e nella fiera decadono: |
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Art. 109 - Decadenza dell'autorizzazione all'installazione e l'esercizio di impianti per la distribuzione dei carburanti1. Il comune dichiara la decadenza dell'autorizzazione: a) qualora vengano meno requisiti di cui |
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Capo XV - Disposizioni finali e transitorie |
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Art. 110 – Decorrenza, abrogazioni e norme transitorie in materia di commercio in sede fissa e di distribuzione dei carburanti1. Le disposizioni della presente legge, fatto salvo quanto previsto agli articoli 111, 111 bis e 111 ter, si applica |
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Art. 111 - Decorrenza e disposizioni transitorie in materia di somministrazione di alimenti e bevande1. Le disposizioni in materia di somministrazione di alimenti e bevande di cui al titolo II, capo VI e le altre disposizioni della presente legge ad esse collegate si applicano dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. N4 Il titolare di più autorizzazioni di cui all'articolo 5, comma 1 lettere a), b) e d) della legge 25 agosto 1991, n. 287 (Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi) attivate in uno stesso esercizio, entro novanta giorni dalla data di cui al comma 1, può attivare in altra sede o cedere i diversi rami d'azienda. |
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Art. 111 bis - Decorrenza, abrogazioni e disposizioni transitorie in materia di stampa quotidiana e periodica e di commercio su aree pubbliche1. A decorrere dal 1° luglio 2007 si applicano le disposizioni in materia di : a) vendita della stampa quotidiana e periodica di cui al titolo II, capo IV e le altre disposizioni della presente legge ad esse collegate; b) commercio su aree pubbliche di cui al titolo II, capo V e le altre disposizioni della presente legge ad esse collegate. |
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Art. 113 - Disapplicazione di disposizioni statali1. Dalla data di cui all’articolo 110, comma 1, cessano di avere diretta applicazione nella Regione Toscana: a) il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore d |
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Allegato A - Aree commerciali metropolitane (articolo 15, comma 1, lettera e) N571. Area commerciale metropolitana Firenze-Pistoia-Prato Agliana Montale Pistoia Quarrata Serravalle Pistoiese Cantagallo Carmignano Montemurlo Poggio a Caiano Prato Vaiano Vernio Bagno a Ripoli Calenzano Campi Bisenzio Fiesole Firenze Lastra a Signa Scandicci Sesto Fiorentino Signa |
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