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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. P.G.R. Toscana 01/04/2009, n. 15/R
D. P.G.R. Toscana 01/04/2009, n. 15/R
D. P.G.R. Toscana 01/04/2009, n. 15/R
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Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Capo I - Disposizioni generali |
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Art. 2 - Contenuti delle domande di autorizzazione, delle dichiarazioni di inizio di attività e delle comunicazioni (articoli 22, comma 1, lett. a), b), l), m); 25, comma 2; 31, comma 2; 43, comma 2; 55, comma 2, l.r. 28/2005)1. I contenuti delle domande di autorizzazione, delle dichiarazioni di inizio di attività e delle comunicazi |
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Art. 3 - Autorizzazione ed attività dei centri di assistenza tecnica (articolo 10, comma 5, l.r. 28/2005)1. La competente struttura della Giunta regionale autorizza la costituzione dei centri di assistenza tecnica di cui all’articolo 10 del Codice, sulla base di apposita domanda presentata, anche per via telematica, dai soggetti interessati. 2. La domanda di autorizzazione di cui al comma 1 deve indicare la localizzazione degli sportelli operativi e ad essa si allega lo statuto |
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Art. 4 - Albi e mappe delle attività di interesse storico, di tradizione e di tipicità (articolo 99, comma 2, l.r. 28/2005)1. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, criteri e requisiti per l’inserimento delle atti |
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Art. 5 - Commissione per l’osservatorio regionale sul commercio (articolo 100, comma 5, l.r. 28/2005)1. La composizione della commissione di cui all’articolo 100, comma 5, del Codice è articolata come segue: a) in rappresentanza della Regione: 1) l’assessore regionale al commercio che la presiede; 2) il dirigente della competente struttura regionale o suo delegato; b) in rappresentanza degli enti locali: 1) il rappresentante dell’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) Toscana delegato per la materia del commercio; 2) il rappresentante dell&rsquo |
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Titolo II - CONCERTAZIONE LOCALE |
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Capo I - Modalità per la concertazione locale |
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Art. 6 Modalità di effettuazione della concertazione locale (articolo 22, comma 1, lettera k), l.r. 28/2005)1. La concertazione locale prevista dal Codice si svolge sulla base di protocolli sottoscritti da comune e parti sociali maggiormente rappresentative a livello locale. 2. I protocolli di cui al comma 1 definiscono gli obiettivi e le regole della concertazione, ai sensi dell’articolo 1 |
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Art. 7 - Modalità di effettuazione della concertazione per le aperture domenicali e festive degli esercizi commerciali in sede fissa (articoli 22, comma 1, lettera k) e 80, comma 6, l.r. 28/2005)1. La concertazione prevista dall’articolo 80, comma 6, del Codice è preceduta da una ricognizione della situazione esistente in relazione alle aperture domenicali e festive effettuate dagli esercizi commerciali. I risultati |
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Titolo III - COMMERCIO IN SEDE FISSA |
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Capo I - Disposizioni per le medie strutture di vendita |
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Art. 8 - Dimensioni delle medie strutture di vendita (articolo 22, comma 1, lettera f), l.r. 28/2005)1. Le medie strutture di vendita di cui all’articolo 15, comma 1, lettera e), del Codice, hanno superficie di vendita fino a 1.500 |
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Art. 9 - Indirizzi per la programmazione delle medie strutture di vendita (articolo 22, comma 1, lettera g), l.r. 28/2005)1. Il comune, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del Codice e sulla base delle previsioni contenute nel regolamento urbanistico di cui all’articolo 55 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 R (Norme per il governo del territorio), definisce la programmazione commerciale delle medie strutture di vendita tenendo conto dei seguenti indirizzi: a) modernizzare ed innovare il sistema distributivo; b) garantire un equilibrat |
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Art. 10 - Autorizzazione dovuta alle medie strutture di vendita (articolo 22, comma 1, lettera h), l.r. 28/2005)1. L’autorizzazione all’ampliamento di una media struttura di vendita, attiva da almeno tre anni, è dov |
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Capo II - Strutture di vendita in forma aggregata |
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Art. 11 - Strutture di vendita in forma aggregata (articoli 4, comma 2, lettera b) e 22, l.r. 28/2005)1. Sono strutture di vendita in forma aggregata: a) le medie strutture di vendita adiacenti tra loro, anche verticalmente, o insediate a distanza reciproca inferiore a 120 metri lineari; b) le medie strutture di vendita adiacenti ad una grande struttura di vendita, anche verticalmente, o insediate a distanza inferiore a 120 metri lineari da una grande struttura di vendita; c) le grandi strutture di vendita adiacenti tra loro, anche verticalmente, o insediate a distanza reciproca inferiore a 120 metri lineari; d) le strutture di vendita di cui alle lettere a), b) e c) poste anche a distanza reciproca superiore a 120 metri lineari, qualora presentino collegamenti strutturali tra loro. 2. Le strutture di vendita in forma aggregata mantengono carat |
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Capo III - Disposizioni per le grandi strutture di vendita Sezione I - Dimensioni, tipologie, caratteristiche e programmazione delle grandi strutture di vendita |
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Art. 12 - Dimensioni e tipologie delle grandi strutture di vendita (articolo 22, comma 1, lettera f), l.r. 28/2005)1. Le grandi strutture di vendita di cui all’articolo 15, comma 1, lettera f), del Codice sono classificate c |
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Art. 13 - Elementi di qualità e di prestazione delle grandi strutture di vendita (articolo 22, comma 1, lettera i), l.r. 28/2005)1. Gli elementi di qualità e di prestazione delle grandi strutture di vendita, di cui all’articolo 22, comma 1, lettera i), del Codice, sono i seguenti: a) elementi obbligatori per tutte le tipologie di grandi strutture di vendita di cui all’articolo 12 del presente regolamento: 1) rispetto dei valori limite di prestazione energetica per la climatizzazione invernale, individuati dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 R (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia), allegato C, punto 1, ed in particolare: a) alla tabella 1.3 per le strutture inserite in “Edifici residenziali della classe E1, esclusi collegi, conventi, case di pena e caserme”, secondo le definizioni del d.lgs. 192/2005; |
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Art. 14 - Programmazione delle grandi strutture di vendita (articolo 22, comma 1, lettera g), l.r. 28/2005)1. Ai fini della programmazione delle grandi strutture di vendita, i comuni della Toscana sono suddivisi nelle seguenti classi: a) classe A: comuni capoluogo di provincia e comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti; b) classe B: comuni con popolazione compresa fra 10.000 e 50.000 abitanti; c) classe C: comuni con popolazione compresa fra 3.000 e 10.000 abitanti; d) classe D: comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti. 2. La realizzazione di grandi strutture di vendita è sottoposta alle seguenti articolazioni dimensionali: a) nei comuni di classe A possono essere insediate tutte le tipologie di grandi strutture di vendita di cui all&rsqu |
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Sezione II - Procedura per il rilascio dell’autorizzazione alle grandi strutture di vendita |
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Art. 15 - Presentazione della domanda e istruttoria comunale (articolo 22, comma 1, lettera c), l.r. 28/2005)1. Il soggetto interessato all’apertura, al trasferimento di sede, all’ampliamento della superficie di vendita o alla modifica, quantitativa o qualitativa, di settore merceologico di una grande struttura di vendita, presenta domanda, anche per via telematica, al comune competente per territorio, completa della documentazione prevista nell’allegato A, punto 3, al presente regolamento. 2. La domanda di apertura, trasferimento di sede o ampliamento della superficie di vendita è presentata al comune contestualmente alla richiesta di titolo abilitativo edilizio, ove necessario. 3. Il competente ufficio comunale trasmette copia della domanda, |
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Art. 16 - Istruttoria regionale (articolo 22, comma 1, lettera c), l.r. 28/2005)1. Ricevuta la documentazione istruttoria completa, ai sensi dell’articolo 15, comma 6, il responsabile del procedimento regionale, individuato dal dirigente della competente struttura della Giunta regionale, inserisce la richiesta in un apposito elenco cronologico, in base alla data di partenza della pratica registrata dal protocollo generale del comune, ai fini della definizione dell’ordine di svolgimento delle conferenze di servizi di cui all’articolo 18, comma 2, del |
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Art. 17 - Convocazione della conferenza di servizi (articolo 22, comma 1, lettera c), l.r. 28/2005)1. Ricevuta la comunicazione di cui all’articolo 16, comma 8, del presente regolamento, il comune convoca, con lettera raccomandata con avviso di riceviment |
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Art. 18 - Conferenza di servizi (articolo 22, comma 1, lettera c), l.r. 28/2005)1. Si considera acquisito l’assenso dell’amministrazione con diritto di voto di cui all’articolo 18, comma 2, del Codice, la qual |
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Art. 19 - Condizioni per il rilascio dell’autorizzazione alle grandi strutture di vendita (articolo 22, comma 1, lettera d), l.r. 28/2005)1 Il rilascio dell’autorizzazione alle grandi strutture di vendita è subordinato alla sussistenza delle seguenti condizioni: a) rispetto dei parametri urbanistici e di viabilità di cui al titolo III, capo IV, del presente regolamento; b) parere comunale di conformità urbanistica dell’intervento rispetto agli strumenti urbanistici generali ed attuativi; c) disponibilità di SVAG di cui all’articolo 14 del presente regola |
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Art. 20 - Autorizzazione dovuta alle grandi strutture di vendita (articolo 22, comma 1, lettera h), l.r. 28/2005)1. L’autorizzazione all’ampliamento di una grande struttura è dovuta quando l’ampliamento si realizza attraverso l’accorpamento di esercizi commerciali localizzati sul territorio comunale ed attivi da almeno tre anni, fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 14, comma 2 e dei parametri urbanistici e di viabilità di cui al titolo III, capo IV e delle condizioni di cui all’articolo 19, comma 1, esclusa la lettera c), del presente regolamento, in relazione alla superficie complessivamente realizzata a seguito del |
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Art. 21 - Criteri di priorità per il rilascio dell’autorizzazione (articolo 22, comma 1, lettera d), l.r. 28/2005)1. Sono considerate tra loro concorrenti le domande di autorizzazione per grandi strutture di vendita, relative alla medesima area di programma, complete di documentazione e con istruttoria conclusa, recanti la stessa data di trasmissione alla Regione, ai sensi dell’articolo 16, comma 1 del presente regolamento. 2. Tra più domande di autorizzazione per grandi strutture di vendita, concorrenti tra loro, costituiscono criteri di priorità, in ordine decrescente: a) l’ampliamento, oltre il 30 per cento della superficie di vendita originariamente autorizzata, |
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Art. 22 - Disposizioni per l’utilizzo della superficie di vendita autorizzabile (SVAG) (articolo 22, comma 1, lettera g), l.r. 28/2005)1. La modifica di settore merceologico di una grande struttura di vendita organizzata in forma di centro commerciale ed autorizzata dopo l’entrata in vigore del regolamento regionale 26 luglio 1999, n. 4 (Regolamento di attuazione della legge regionale 17 maggio 1999, n. 28 “Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114” |
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Sezione III - Disposizioni speciali |
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Art. 23 - Autorizzazione ai centri commerciali (articolo 19 l.r. 28/2005)1. L’autorizzazione rilasciata al centro commerciale ai sensi dell’articolo 19 del Codice, ha valore di consenso alla sua realizzazione complessiva e stabilisce la sua superficie di vendita, suddivisa tra settori merceologici. |
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Art. 24 - Esercizi specializzati nella vendita esclusiva di merci ingombranti ed a consegna differita (articolo 22, comma 1, lettera j), l.r. 28/2005)1. Sono merci ingombranti ed a consegna differita di cui all’articolo 22, comma 1, lettera j) del Codice, i seguenti prodotti: a) autoveicoli, motoveicoli, natanti e loro accessori e ricambi; b) legnami; |
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Art. 25 - Esercizio congiunto nello stesso locale dell’attività di vendita all’ingrosso e al dettaglio (articolo 21, comma 3, l.r. 28/2005)1. Ai fini dell’applicazione del regime abilitativo e degli standard urbanistici e di viabilità di cui al titolo III, capo IV, del presente regolamento, la superficie di vendita, come definita all&rsq |
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Capo IV - Disposizioni comuni per gli esercizi commerciali in sede fissa |
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Art. 26 - Raccordi viari tra medie e grandi strutture di vendita e viabilità pubblica (articolo 22, comma 1, l.r. 28/2005)1. Le medie strutture con superficie di vendita superiore a 500 metri quadrati devono realizzare il raccordo tra parcheggio e viabilità pubblica nel rispetto delle seguenti prescrizioni: a) il raccordo fra il parcheggio destinato alla clientela e la viabilità pubblica, o comunque di accesso, deve essere indipendente o separato da ogni altro accesso, in particolare da eventuali collegamenti fra viabilit&ag |
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Art. 27 - Dotazione di parcheggi (articolo 22, comma 1, l.r. 28/2005)1. Per ciascuna tipologia di esercizi di vendita, in aggiunta agli standard previsti dall’articolo 5, punto 2, del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 R (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o |
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Art. 28 - Parcheggi per gli esercizi di vicinato (articolo 22, comma 1, l.r. 28/2005)1. Per gli esercizi di vicinato, i parcheggi per la sosta di relazione sono dimensionati nella misura di 1 metro quadrato per ogni metro quadrato di superficie di vendita. |
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Art. 29 - Parcheggi per le medie strutture di vendita (articolo 22, comma 1, l.r. 28/2005)1. Per le medie strutture di vendita, i parcheggi per la sosta di relazione sono dimensionati nella misura di 1,5 metri quadrati per ogni metro quadrato di superficie di vendita e di 1 metro quadrato per ogni metro quadrato di ulteriori superfici utili coperte aperte |
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Art. 30 - Parcheggi per le grandi strutture di vendita (articolo 22, comma 1, l.r. 28/2005)1. Per le grandi strutture di vendita, i parcheggi per la sosta di relazione sono dimensionati nella misura di 2 metri quadrati per ogni metro quadr |
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Art. 31 - Caratteristiche dei parcheggi (articolo 22, comma 1, l.r. 28/2005)1. I parcheggi degli esercizi commerciali che superano i 1.500 metri quadrati di superficie di vendita devono presentare le seguenti caratteristiche: a) differenziazione tra le varie aree di parcheggio per gli utenti, per il personale di servizio e per carico e scarico merci; b) rispetto delle norme di sicurezza di cui al decreto ministeriale 1° febbraio 1986 (Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l’esercizio di autorimesse e simili); |
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Art. 32 - Servizi igienici per la clientela (articolo 22, comma 1, l.r. 28/2005)1. Fermi restando il numero e le caratteristiche dei servizi igienici ad uso del personale addetto, previsti dalla normativa vigente, le medie e le grandi strutture di vendit |
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Titolo IV - DISPOSIZIONI SUGLI ORARI |
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Art. 33 - Aperture domenicali e festive degli esercizi specializzati (articolo 86 l.r. 28/2005)1. Le disposizioni di cui all’articolo 86 del Codice sono applicabili esclusivamente agli esercizi specializzati nella vendita di |
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Titolo V - NORME IN MATERIA DI CORSI DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE, DI TITOLI DI STUDIO E PER L’ESERCIZIO IN PROPRIO DELL’ATTIVITÀ DI VENDITA E DI SOMMINISTRAZIONE |
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Art. 34 - Corsi di formazione e di aggiornamento professionale e titoli di studio abilitanti (articolo 14, comma 9, l.r. 28/2005)1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le modalità di organizzazione, la durata e le materie dei corsi di formazio |
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Art. 35 - Esercizio in proprio dell’attività di vendita e di somministrazione (articolo 14, comma 1, lettera a), numero 3 e lettera b), numero 3, l.r. 28/2005)1. Ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettera a), numero 3 e lettera b), numero 3, del Codice, il requisito professionale dell’esercizio in proprio dell’attività di vendita o di somministrazione &egra |
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Art. 36 - Dipendente qualificato (articolo 14, comma 1, lettera a), numero 3 e lettera b), numero 3, l.r. 28/2005)1. Ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettera a), numero 3 e lettera b), numero 3, del Codice, il requisito |
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Titolo VI - DISPOSIZIONI SULLE VENDITE DI FINE STAGIONE E SULLE BANCHE-DATI DELL’OSSERVATORIO REGIONALE SUL COMMERCIO |
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Art. 37 - Date di inizio e durata delle vendite di fine stagione (articolo 95, comma 2, l.r. 28/2005)1. Le vendite di fine stagione di cui all’articolo 95 del Codice possono essere effettuate dal 7 gennaio al 7 |
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Art. 38 - Banche dati dell’osservatorio regionale sul commercio (articolo 100, comma 2, l.r. 28/2005)1. Ai fini dell’aggiornamento delle banche dati dell’osservatorio regionale sul commercio, di cui all&r |
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Titolo VII - NORME TRANSITORIE E FINALI |
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Art. 39 - Norme transitorie in materia di autorizzazione alle medie e alle grandi strutture di vendita (articolo 22 l.r. 28/2005)1. Le domande di autorizzazione alle medie strutture di vendita, in corso di istruttoria alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono esaminate secondo le norme vigenti al momento della loro presentazione e decise con provvedimento espresso entro e non oltre novanta giorni dalla suddetta data. |
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Art. 40 - Norma transitoria in materia di deroga ai limiti dimensionali delle grandi strutture di vendita (articolo 22, comma 1, lettera f), l.r. 28/2005)1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 14, commi 2 e 3, delle condizioni di cui all’articolo 19 e dei parametri urbanistic |
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Art. 41 - Norma transitoria in materia di durata della programmazione regionale delle grandi strutture di vendita (articolo 22, comma 1, lettera g), l.r. 28/2005)1. La quantità di SVAG definita dalla Giunta regionale in fase di prima attuazione del presente regolamento, |
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Art. 42 - Norma finale in materia di adeguamento dei titoli autorizzativi (articolo 22 l.r. 28/2005)1. Nel caso di coesistenza, in uno stesso esercizio commerciale, di più autorizzazioni rilasciate in capo ad |
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Art. 43 - Abrogazioni1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il decreto del Presidente della Giunt |
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Art. 44 - Abrogazioni e disapplicazioni differite1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, ai sensi dell’articolo 110, comma 1 della l.r. 28/2005, ha effetto l’abrogazione delle seguenti leggi: a) la legge regionale 17 maggio 1999, n. 28 |
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ALLEGATO A - CONTENUTI DELLE DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE, DELLE DICHIARAZIONI DI INIZIO DI ATTIVITÀ E DELLE COMUNICAZIONI PREVISTE NELLA LEGGE L.R. 28/2005Tutte le domande, dichiarazioni o comunicazioni di seguito riportate possono essere presentate al comune competente per territorio anche per via telematica. In caso di società, associazioni o |
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1. Contenuto della dichiarazione di inizio di attività relativa agli esercizi di vicinatoNella dichiarazione di inizio di attività relativa all’apertura, al trasferimento di sede, all’ampliamento di superficie ed alla modifica, quantitativa o qualitativa, del settore merceologico di un esercizio di vicinato, di cui all’articolo 16 del Codice, il |
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2. Contenuto della domanda di autorizzazione relativa alle medie strutture di venditaNella domanda di autorizzazione relativa all’apertura, al trasferimento di sede, all’ampliamento di superficie di vendita ed alla modifica, quantitativa o qualitativa, del settore merceologico di una media struttura di vendita, di cui all’articolo 17 del Codice, l’interessato dichiara: |
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3. Contenuto della domanda di autorizzazione relativa alle grandi strutture di venditaNella domanda di autorizzazione relativa all’apertura, al trasferimento di sede, all’ampliamento di superficie di vendita ed alla modifica, quantitativa o qualitativa, del settore merceologico di una grande struttura di vendita, di cui all’articolo 18 del Codice, l’interessato dichiara: a) i dati anagrafici; b) il codice fiscale/partita IVA; c) il numero di iscrizione al Registro imprese, se già iscritto, e la CCIAA presso la quale ha effettuato l’iscr |
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4. Contenuto della domanda di autorizzazione per l’esercizio dell’attività di vendita della stampa quotidiana e periodicaA) Nella domanda di autorizzazione per punto di vendita esclusivo il soggetto interessato dichiara: a) i dati anagrafici; b) il codice fiscale/partita IVA; c) il numero di iscrizione al Registro imprese, se gi&a |
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5. Contenuto della domanda di autorizzazione per l’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche su posteggioNella domanda di autorizzazione per l’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche su posteggio il soggetto interessato dichiara: a) i dati anagraf |
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6. Contenuto della dichiarazione di inizio di attività per l’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche in forma itineranteNella dichiarazione di inizio di attività per l’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante, il soggetto interessato |
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7. Contenuto della dichiarazione per l’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche da parte del dipendente o collaboratore, di cui all’articolo 39, comma 2 del CodiceNella dichiarazione di cui all’articolo 39, comma 2, del Codice per l’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche in assenza del titolare, il dipendente o collaborat |
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8. Contenuto della dichiarazione di inizio di attività per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevandeNella dichiarazione di inizio di attività per l’apertura ed il trasferimento di sede di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, il soggetto interessato dichiara. a) i dati anagrafici; |
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9. Contenuto della domanda di autorizzazione per l’istallazione e l’esercizio di impianti di distribuzione di carburantiNella domanda di autorizzazione per l’istallazione e l’esercizio di impianti di distribuzione di carburanti, il soggetto interessato dichiara: a) i dati anagrafici propri |
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10. Contenuto della domanda di autorizzazione per l’istallazione e l’esercizio di impianti di distribuzione di carburanti ad uso privato e per natantiNella domanda di autorizzazione per l’istallazione e l’esercizio di impianti di distribuzione di carburanti ad uso privato e per natanti, il soggetto interessato dichiara: |
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11. Contenuto della domanda di autorizzazione e della dichiarazione di inizio di attività per le modifiche all’impiantoA) Nella domanda di autorizzazione per le modifiche all’impianto, di cui all’articolo 57, comma 3, del Codice, il soggetto interessato dichiara: a) i dati anagrafici; |
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12. Contenuto della dichiarazione di inizio attività per l’attivazione di contenitori-distributori mobili ad uso privatoNella dichiarazione di inizio attività per l’attivazione di contenitori - distributori mobili, il sogge |
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13. Contenuto della dichiarazione di inizio di attività per spacci interniNella dichiarazione di inizio di attività per l’apertura, il trasferimento di sede, l’ampliamento della superficie di vendita e la modifica, quantitativa o qualitativa, del settore merceologico di uno spaccio interno, il soggetto interessato dichiara: |
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14. Contenuto della dichiarazione di inizio di attività per la vendita o la somministrazione mediante distributori automaticiNella dichiarazione di inizio di attività per l’attivazione o la modifica di settore merceologico di un distributore automatico, il soggetto interessato dichiara: |
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15. Contenuto della dichiarazione di inizio di attività per l’avvio o la modifica di settore merceologico della vendita per corrispondenza, tramite televisione o altri sistemi di comunicazioneNella dichiarazione di inizio di attività per l’avvio o la modifica di settore merceologico della vendita per corrispondenza, tramite televisione o altri sistemi di comunicazione o effettuata al domicilio dei consumatori, i |
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16. Contenuto della dichiarazione di inizio di attività per la vendita, la modifica di settore merceologico o la somministrazione effettuata al domicilio dei consumatoriNella dichiarazione di inizio di attività per la vendita, la modifica di settore merceologico o la somministrazione effettuata al domicilio dei consumatori, il soggetto interessato dichiara: |
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17. Contenuto della comunicazione di variazione del legale rappresentante, della denominazione o ragione sociale, delle trasformazioni societarie e della persona in possesso dei requisiti professionali di cui all’articolo 14 del CodiceNella comunicazione di variazione del legale rappresentante, della denominazione o ragione sociale, delle trasformazioni societarie e della persona in possesso dei requisiti professionali di cui all’articolo 14 del Codice, il soggetto interessato dichiara: |
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18. Contenuto della comunicazione di subingressoNella comunicazione di subingresso, il soggetto interessato dichiara: a) i dati anagrafici; b) il codice fiscale/partita IVA; |
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19. Contenuto della comunicazione di affidamento di repartoNella comunicazione di affidamento di reparto, il soggetto interessato dichiara: a) i dati anagrafici, il codice fiscale/partita IVA del dante causa; b) il numero di iscrizione al Registro imprese del dante causa e la |
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20. Contenuto della comunicazione di cessazione dell’attività e di riduzione della superficie di vendita e di somministrazioneNella comunicazione di cessazione dell’attività e di riduzione della superficie di vendita e di somministrazione, il soggetto interessato dichiara: |
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21. Contenuto della comunicazione relativa alle vendite di liquidazioneNella comunicazione relativa alla vendita di liquidazione, il soggetto interessato dichiara, oltre ai propri dati anagrafici, al codice fiscale/partita I.V.A., ed all’oggetto della comunicazione: al numero di iscrizione al Regis |
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ALLEGATO B - BACINI OMOGENEI DI UTENZA E AREE COMMERCIALI METROPOLITANE BACINI OMOGENEI DI UTENZA |
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1. LunigianaAulla Bagnone Casola in Lunigiana |
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2. Massa e CarraraCarrara Massa |
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3. Valle del Serchio |
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3.1. Quadrante GarfagnanaCamporgiano Careggine Castelnuovo Garfagnana |
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3.2. Quadrante Media ValleBagni di Lucca Barg |
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4. VersiliaCamaiore Forte dei |
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5. Area luccheseAltopascio Capannon |
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6. Val di NievoleBuggiano Chiesina Uzzanese |
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7. Area pistoiese |
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7.1. Quadrante montanoAbetone |
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9. Area fiorentina |
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9.1. Quadrante MugelloBarberino di Mugello Borgo San Loren |
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9.2. Quadrante val di SieveDicomano Londa |
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9.4. Quadrante ChiantiGreve in Chianti Im |
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9.5. Quadrante Valdarno Superio NordFigline Val d’Arno |
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10. Circondario di Empoli |
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10.1. Quadrante EmpoleseCapraia e Limite Ce |
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10.2. Quadrante valdesanoCastelfiorentino Ce |
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11. Valdarno inferioreCastelfranco di Sotto |
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12. Val d’EraBientina Calcinaia Capannoli |
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15. Val di Cecina |
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15.1. Quadrante costieroBibbona Castagneto |
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15.2. Quadrante internoCasale Marittimo Castellina Marittima |
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16. Val di CorniaCampiglia Marittima |
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17. ArcipelagoCampo nell’Elba Capoliveri |
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18. Colline metallifereFollonica Gavorrano |
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19. Alta Val d’ElsaBarberino Val d’Elsa |
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20. Area Urbana seneseMonteriggioni Siena |
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21. Crete Senesi - Val d’ArbiaAsciano Buonconvent |
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22. Val di MerseChiusdino Montician |
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23. ChiantiCastellina in Chianti |
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24. Valdarno superiore sudBucine Castelfranco di Sopra |
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25. CasentinoBibbiena Castel Focognano |
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26. Alta Val TiberinaAnghiari Badia Teda |
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27. Area aretinaArezzo Capolona |
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28. Val di Chiana aretinaCastiglion Fiorentino |
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29. Val di Chiana seneseCetona Chianciano Terme |
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30. Amiata - Val d’OrciaAbbadia San Salvatore |
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31. Amiata GrossetanoArcidosso Castel de |
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32. Area grossetanaCampagnatico Castig |
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33. Albegna-Fiora |
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33.1. Quadrante Costa d’ArgentoCapalbio Isola del |
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33.2. Quadrante Colline InterneManciano Pitigliano |
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AREE COMMERCIALI METROPOLITANEArea commerciale metropolitana Firenze-Pistoia-Prato: |
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7.2. Quadrante MetropolitanoAgliana Montale |
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8. Area PrateseCantagallo Carmigna |
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9.3. Quadrante centraleBagno a Ripoli Calenzano |
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13. Area pisanaButi Calci |
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14. Area livorneseCollesalvetti Livor |
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