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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Toscana 05/04/2013, n. 13
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L. R. Toscana 05/04/2013, n. 13
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PREAMBOLOIl Consiglio regionale Visto l’articolo 117, commi secondo, terzo e quarto, della Costituzione; Visti l’articolo 4, comma 1, lettere l), m), n), o) e z), e l’articolo 42 dello Statuto; Vista legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 R (Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti); Vista la legge regionale 28 settembre 2012, n. 52 R (Disposizioni urgenti in materia di commercio per l’attuazione del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 e del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1. Modifiche alla l.r. 28/2005 e alla l.r. 1/2005); Vista l’intesa sancita il 5 luglio 2012 in sede di Conferenza unificata (Intesa ai se |
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Capo I - Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti) |
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Art. 2 - Sostituzione dell’articolo 18 septies della l.r. 28/2005N11. L’articolo 18 septies della l.r. 28/2005 è sostituito dal seguente: “Art. 18 septies (Requisiti obbligatori delle grandi strutture di vendita) — 1. I requisiti obbligatori delle grandi strutture di vendita sono i seguenti: a) elementi obbligatori per tutte le grandi strutture di vendita: 1) dotazione di una classificazione energetica, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici), superiore o uguale alla classe energetica globale B; 2) produzione di energia termica da fonte rinnovabile senza emissione in atmosfera tale da garantire il rispetto dei livelli minimi prestazionali indicati nell’allegato 3, comma 1, lettera c), e al comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 R (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recanti modifica e successiva |
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Art. 3 - Modifiche all’articolo 19 della l.r. 28/20051. Il comma 1 dell’articolo 19 della l.r. 28/2005 Rè sostituito dal seguente: |
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Art. 4 - Modifiche all’articolo 19 ter della l.r. 28/20051. Al comma 1 dell’articolo 19 ter della l.r. 28/2005, le parole: “lettera g bis)” |
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Art. 5 - Modifiche all’articolo 19 quater della l.r. 28/20051. Al comma 1 dell’articolo 19 quater della l.r. 28/2005, le parole: “lettera g bis)” |
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Art. 7 - Modifiche all’articolo 21 della l.r. 28/20051. Al comma 1 dell’articolo 21 della l.r. 28/2005 le parole: “agli articoli 13 e 14&rdquo |
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Art. 8 - Modifiche all’articolo 22 della l.r. 28/20051. Dopo la lettera g) del comma 1 dell’articolo 22 della l.r. 28/2005 è aggiunta la seguente: |
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Art. 9 - Modifiche all’articolo 29 della l.r. 28/20051. La lettera i) dell’articolo 29 della l.r. 28/2005 è sostituita dalla seguente: |
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Art. 10 - Abrogazione dell’articolo 29 bis della l.r. 28/20051. L’articolo 29 bis della l.r. 28/2005 è abrogato. |
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Art. 11 - Sostituzione dell’articolo 32 della l.r. 28/20051. L’articolo 32 della l.r. 28/2005 è sostituito dal seguente: “Art. 32 (Autorizzazione all’esercizio dell’attività mediante posteggio) — 1. L’autorizzazione all’esercizio dell’attività e la concessione di posteggio sono rilasciate contestualmente dal SUAP c |
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Art. 12 - Sostituzione dell’articolo 34 della l.r. 28/20051. L’articolo 34 della l.r. 28/2005 è sostituito dal seguente: “Art. 34 (Assegnazione dei posteggi) — 1. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione e della contestuale concessione di posteggio nel mercato, nella fiera o fuori mercato, il comune predispone appositi bandi. 2. Per il rilascio dell’autorizzazione e della contestuale concessione di posteggio nel mercato e nella fiera, il comune invia i bandi, entro il 31 gennaio, il 30 aprile, il 31 luglio e il 31 ottobre di ogni anno, alla redazione del Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT), che provvede alla pubblicazione entro i trenta giorni successivi. I bandi sono pubblicati anche sul sito internet del comune e ne viene data comunicazione alle organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative. |
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Art. 13 - Inserimento dell’articolo 40 septies nella l.r. 28/20051. Dopo l’articolo 40 sexies della l.r. 28/2005 è inserito il seguente: |
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Art. 14 - Modifiche all’articolo 50 della l.r. 28/20051. Dopo la lettera e) del comma 1 dell’articolo 50 della l.r. 28/2005 è inserita la seguente |
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Art. 15 - Modifiche all’articolo 54 della l.r. 28/20051. La lettera d) del comma 2 dell’articolo 54 della l.r. 28/2005 è abrogata. |
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Art. 16 - Modifiche all’articolo 54 bis della l.r. 28/2005 |
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Art. 17 - Modifiche all’articolo 56 della l.r. 28/20051. La lettera a) del comma 2 dell’articolo 56 della l.r. 28/2005 è sostituita dalla segu |
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Art. 18 - Modifiche all’articolo 84 della l.r. 28/2005N11. Il comma 3 dell’articolo 84 della l.r. 28/2005 è sostituito dal seguente |
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Art. 19 - Modifiche all’articolo 105 della l.r. 28/20051. La lettera d) del comma 1 dell’articolo 105 della l.r. 28/2005 è sostituita dalla seguente: “d) attiva impianti funzionanti esclusivamente con apparecchiature self-service pre |
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Art. 20 - Modifiche all’articolo 111 bis della l.r. 28/20051. Dopo il comma 3 dell’articolo 111 bis della l.r. 28/2005 è aggiunto il seguente: “3 bis Le concessioni di posteggio nei mercati, nelle fiere e fuori mercato, tacitamente rinnovate prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 59/2010, mantengono la loro efficacia fino alla naturale scadenza prevista al momento del rinnovo.”. |
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Capo II - Modifiche alla legge regionale 28 settembre 2012, n. 52 (Disposizioni urgenti in materia di commercio per l’attuazione del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 e del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1. Modifiche alla l.r. 28/2005 e alla l.r. 1/2005) |
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Art. 21 - Modifiche all’articolo 64 della l.r. 52/20121. Dopo il comma 1 dell’articolo 64 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 52 R(Di |
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Art. 22 - Modifiche all’articolo 66 della l.r. 52/2012 |
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