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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Toscana 20/12/2016, n. 86
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- L.R. 06/07/2020, n. 51
- L.R. 14/06/2019, n. 32
- L.R. 07/01/2019, n. 3
- L.R. 18/05/2018, n. 24
- L.R. 17/10/2017, n. 58
- L.R. 14/07/2017, n. 34
- Avviso di rettifica in B.U. 24.02.2017, n. 6
- Avviso di rettifica in B.U. 11.01.2017, n. 1
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PREAMBOLOIl Consiglio regionale Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione; Visto l’articolo 4, comma 1, lettere l), m), n), o) e z), dello Statuto; Visto il decreto legislativo 23 maggio 2011 n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio); Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 15 novembre 2016; Visto il parere istituzionale favorevole espresso dalla Prima Commissione nell |
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TITOLO I - Sistema organizzativo del turismo |
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CAPO I - Disposizioni generali |
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Art. 1 - Oggetto e finalità1. Il presente testo unico disciplina il sistema organizzativo del turismo della Regione Toscana, le strutture turistico ricettive, le imprese e le professioni del turismo. 2. La Regione, nel rispetto del principio di sussidiarietà, interviene in particolare per: a) riconoscere il ruolo strategico del turismo per lo sviluppo economico sostenibile, la promozione e la valorizzazione del territorio; b) definire gli strumenti della politica del turismo, individuando gli obiettivi per la v |
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Art. 2 - Turismo accessibile1. In attuazione dell'articolo 30 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, siglata a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, |
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Art. 3 - Regolamento di attuazione1. La Regione approva, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente testo unico, il relativo regolamento di attuazione, di seguito denominato regolamento, al fine di disciplinare, in particolare: a) le modalità con cui le strutture ricettive “e gli stabilimenti balneari”N14 forniscono informazioni sull’accessibilità delle strutture medesime, di cui all’articolo 2, comma 2; b) le modalità di svolgimento delle attività di osservatorio turistico di destinazione (OTD), di cui all’articolo 8, comma 3; c) le modalità con cui i comuni trasmettono alla Giunta regionale le informazioni di cui all’articolo 11, comma 1; |
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Art. 4 - Funzioni della Regione1. Nella materia del turismo di cui al presente testo unico sono riservate alla Regione, ferme restando le generali potestà normative, di programmazione, di indirizzo e di controllo, le funzioni e i compiti concernenti: a) la programmazione delle politiche a favore dello sviluppo sostenibile e competitivo del turismo |
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Art. 5 - Funzioni della Città metropolitana di Firenze1. Sono attribuite alla Città metropolitana di Firenze le funzioni amministrative in materia di: a) agenzie di viaggio e turismo; |
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Art. 6 - Funzioni dei comuni1. Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative in materia di: a) esercizio delle strutture ricettive; b) esercizio delle attività professionali; c) accoglienza e informazione relativa all'offerta turistica del territorio comunale. 2. Le funzioni di accoglienza e informazione turistica a carattere sovra comunale sono attribuite ai comuni che le esercitano in forma associata all’interno di ambiti territoriali definiti nell’allegato A. L’esercizio in forma associata è effettuato mediante la stipulazione di un’unica convenzione per ambito territoriale che richiede la partecipazione della maggioranza dei comuni ivi compresi e comporta l’adempimento di quanto previsto dal |
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Art. 8 - Osservatorio turistico di destinazione (OTD)1. L’OTD è un’attività di confronto e misurazione in merito ai fenomeni collegati al turismo svolta esclusivamente |
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Art. 9 - Funzioni dei comuni capoluoghi di provincia1. Sono attribuite ai comuni capoluoghi di provincia, oltre alle funzioni di cui all'articolo 6, comma 1, le funzioni amministrative, che sono esercitate su tutto il territorio della provincia, in materia di: a) agenzie di viaggio e turismo; |
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Art. 10 - Esercizio di funzioni da parte delle CCIAA1. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente testo unico la Regione, i comuni e la città metropolitana poss |
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Art. 11 - Elenchi regionali delle imprese e delle professioni turistiche1. Presso la Giunta regionale sono tenuti e aggiornati, a fini di pubblicità e di statistica, gli elenchi delle imp |
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CAPO II - Informazione, accoglienza e promozione turistica |
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Art. 12 - Servizi di informazione e di accoglienza turistica1. I servizi di informazione e di accoglienza turistica assicurano l'informazione sulle attrattive turistiche proprie del territorio di riferimento e sul relativo patrimonio turistico, paesaggistico, culturale, storico, artistico ed enogastronomico. A tal fine, in particolare, forniscono informazioni e materiale informativo sull’organizzazione dei servizi, sulla disponibilità ricettiva, di rist |
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Art. 13 - Attività di promozione turistica1. Per attività di promozione turistica si intendono le iniziative tese alla conoscenza e alla valorizzazione delle risors |
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Art. 14 - Cabina di regia del turismo1. È istituita presso la Giunta regionale una cabina di regia del turismo, di seguito denominata cabina, al fine di garantire il necessario raccordo fra le esigenze di promozione turistica a livello locale e quelle di interesse regionale. 1 bis. La cabina di cui al comma 1 ha una durata coincidente con quella della legislatura regionale.N16 2. La cabina è composta da: a) l'assessore regionale al turismo, o un suo delegato, con funzioni di presidente; |
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Art. 15 - Prodotto turistico omogeneo1. Per garantire il raccordo e il coordinamento dei territori della Toscana al fine della realizzazione di un'offerta turistica di qualità, i comuni possono associarsi per tipologia di prodotto turistico omogeneo mediante la stipulazione di una convenzione. |
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Art. 16 - Riconoscimento delle associazioni pro-loco1. La Regione riconosce le associazioni pro-loco quali soggetti che concorrono alla promozione dell'accoglienza turistica. 2. Le associazioni pro-loco cooperano con gli enti locali per: a) la realizzazione di iniziative idonee a favorire la conoscenza, la tutela e |
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TITOLO II - Imprese turistiche |
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CAPO I - Strutture ricettive alberghiere, campeggi e villaggi turistici |
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SEZIONE I - Definizione e caratteristiche delle strutture ricettive |
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Art. 17 - Oggetto1. Il presente capo disciplina le seguenti strutture ricettive gestite per la produzione e l'offerta al pubblico di servizi per l'ospitalità: a) alberghi; b) residenze turistico-alberghiere; c) alberghi diffusi; |
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Art. 18 - Alberghi1. Sono alberghi le strutture ricettive a gestione unitaria, aperte al pubblico, che, ubicate in uno o più stabili o parti di stabili, forniscono alloggio e altri servizi accessori e possono somministrare alimenti e bevande e vendere al dettaglio alle persone alloggiate, ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati. 2. Negli alberghi sono consentite: |
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Art. 19 - Residenze turistico-alberghiere1. Sono residenze turistico-alberghiere le strutture ricettive a gestione unitaria, aperte al pubblico, ubicate in uno o più stabili o parti di stabili, che offrono alloggio in unità |
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Art. 20 - Dipendenze1. Salva l'ipotesi del villaggio albergo, nel caso in cui l'attività ricettiva di cui agli articoli 18 e 19 venga s |
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Art. 21 - Alberghi diffusi1. Sono alberghi diffusi le strutture ricettive a gestione unitaria, aperte al pubblico e caratterizzate dalla centralizzazione in un unico stabile principale dell'ufficio ricevimento e accoglienza e dei servizi di uso comune, e dalla dislocazione di camere e “unità abitative”N10 in due o più edifici separati, vicini tra loro. 2. Gli alberghi diffusi, in conformità agli strumenti urbanistici comunali, sono localizzati nei centri storici, nei borghi rurali e nei nuclei insediativi in ambito costiero caratterizzati da pregio ambientale, vitalità e vivibilità dei luoghi, aventi popolazione uguale o inferiore a 5.000 abitanti. 3 |
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Art. 22 - Composizione e servizi degli alberghi diffusi1. Gli alloggi di cui è composto l’albergo diffuso possono essere costituiti da: a) camere, aventi accesso diretto da spazi di disimpegno o di uso comune, c |
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Art. 23 - Condhotel1. Sono condhotel, ai sensi dell’articolo 31 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del disse |
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Art. 24 - Campeggi1. Sono campeggi le strutture ricettive a gestione unitaria, aperte al pubblico, attrezzate su aree recintate per la sosta e il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di mezzi di pernottamento autonomi e mobili. 2. I campeggi possono somministrare alimenti e bevande alle persone alloggiate e ai loro ospiti e disporre di altri servizi accessori. 3. Nei campeggi sono consentite: a) l'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico nel rispetto delle disposizioni di cui alla l.r. 28/2005 |
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Art. 25 - Villaggi turistici1. Sono villaggi turistici le strutture ricettive a gestione unitaria, aperte al pubblico, attrezzate su aree recintate con strutture allestite dal titolare o gestore, nel rispetto delle prescrizioni urbanistico-edilizie e, ove previsto, paesaggistiche, e messe a disposizione per la sosta ed il soggiorno dei turisti sprovvisti, di norma, di mezzi autonomi di pernottamento. 2. Nei villaggi turistici sono consentite: a) l'attività |
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Art. 26 - Camping-village |
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Art. 28 - Aree di sosta1. Sono aree di sosta le strutture ricettive a gestione unitaria, aperte al pubblico, che hanno un minimo di cinque e un m |
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Art. 29 - Parchi di vacanza1. Sono parchi di vacanza i campeggi a gestione unitaria in cui è praticato l'affitto delle piazzole ad un unico eq |
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Art. 31 - Commercializzazione di servizi turistici1. Le strutture ricettive di cui al presente capo possono vendere direttamente al cliente i servizi turistici in conformità alle disposizi |
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SEZIONE II - Procedura e criteri di classificazione |
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Art. 32 - Esercizio dell’attività di strutture ricettive alberghiere, campeggi e villaggi turistici1. L'esercizio delle strutture ricettive di cui al presente capo è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agost |
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Art. 33 - Requisiti1. Il titolare delle strutture di cui al presente capo e il suo rappresentante, devono essere in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 11 e 92 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. 2. Nel caso in cui il titolare delle attività di cui al presente capo sia una persona giuridica, è obbligatoria la designazione di un gestore, in possesso dei requisiti di cui al comma 1. 3. In caso di società o di organismo collettivo, i requisiti di cui al comma 1 sono posseduti |
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Art. 34 - Subingresso1. Il trasferimento della titolarità o della gestione delle strutture ricettive di cui al presente capo, per atto tra vivi o mortis causa, comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all'esercizio |
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Art. 36 - Cessazione dell’attività1. La cessazione delle attività di cui al presente capo è soggetta a comunicazione da effettuarsi allo SUAP |
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Art. 37 - Classificazione1. Il regolamento, al fine di garantire al cliente la presenza di servizi minimi e in conformità a quanto previsto dall’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 31 ma |
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Art. 38 - Verifica della classificazione |
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SEZIONE III - Norme particolari |
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Art. 39 - Insediamenti occasionali1. Non è soggetto alle disposizioni di cui al presente testo unico l'insediamento occasionale di tende o di altri m |
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Art. 40 - Campeggi temporanei1. Il comune può autorizzare, in aree pubbliche o private ove siano assicurati i servizi generali indispensabili per garanti |
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Art. 41 - Campeggi e villaggi turistici a gestione non lucrativa1. Gli enti, le associazioni, le cooperative e comunque tutti gli organismi operanti senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, cultural |
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SEZIONE IV - Vigilanza e sanzioni |
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Art. 42 - Chiusura dell'attività1. Il comune dispone la chiusura dell'attività in mancanza del titolo abilitativo o qualora venga meno uno o più dei requisiti previsti per il titolare o il gestore. |
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Art. 43 - Sanzioni amministrative1. Chi gestisce una delle strutture ricettive disciplinate dal presente capo senza aver presentato la SCIA o in mancanza dell'autorizzazione di cui all'articolo 40 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00. 2. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 a euro 1.800,00: |
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CAPO II - Altre strutture ricettive e locazioni turistiche |
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SEZIONE I - Disposizioni generali |
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SEZIONE II - Definizioni e caratteristiche delle strutture ricettive extra-alberghiere per l'ospitalità collettiva |
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Art. 45 - Case per ferie1. Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno temporaneo, anche in forma autogestita, di persone o gruppi, gestite al di fuori dei normali canali commerciali da soggetti pubblici, associazioni, enti e imprese, che operano senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, sportive e ricreative. |
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Art. 46 - Ostelli |
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Art. 47 - Rifugi escursionistici1. Sono rifugi escursionistici le strutture ricettive idonee a offrire ospitalità e ristoro a escursionisti e site lungo percorsi escursionistici riconosciu |
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Art. 48 - Rifugi alpini1. Sono rifugi alpini i locali idonei a offrire ospitalità e ristoro a escursioni, siti in zone ubicate in luoghi favorevoli ad ascensioni, raggiungibili a piedi e non collegate diretta |
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Art. 49 - Bivacchi fissi1. Sono bivacchi fissi i locali di alta montagna e di difficile accesso, allestiti con un minimo di attrezzature per il ri |
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Art. 50 - Esercizio dell'attività di strutture ricettive extra-alberghiere per l’ospitalità collettiva1. L'esercizio delle strutture ricettive di cui alla presente sezione, salvo il bivacco fisso, è soggetto a SCIA da presentare, esclusivamente in via telematica, allo SUAP competente per territorio. |
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Art. 51 - Subingresso1. Il trasferimento della titolarità o della gestione delle strutture ricettive di cui alla presente sezione, per atto tra vivi o mortis causa, comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all'e |
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Art. 52 - Sospensione dell’attività1. La sospensione delle attività di cui alla presente sezione per un periodo superiore a “quindici” |
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Art. 53 - Cessazione dell’attività1. La cessazione di una delle attività di cui alla presente sezione è soggetta a comunicazione da effettuars |
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SEZIONE III - Definizione e caratteristiche delle strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione |
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Art. 54 - Requisiti1. I locali destinati alle attività ricettive di cui alla presente sezione devono possedere: |
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Art. 55 - Affittacamere1. Sono esercizi di affittacamere le strutture ricettive composte da non più di sei camere per i clienti, con una capacità ricettiva non superiore a dodici posti letto, ubicate nella stessa unità immobiliare, nelle quali sono forniti alloggio e servizi minimi. |
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Art. 56 - Bed and breakfast |
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Art. 59 - Soggetti gestori1. Per le strutture ricettive di cui alla presente sezione è obbligatoria la designazione di un gestore nel caso in |
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Art. 60 - Esercizio dell'attività di strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione1. L'esercizio delle attività ricettive di cui alla presente sezione è soggetto a SCIA da presentare, esclusivamente in via telematica, allo SUAP competente per territorio. |
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Art. 61 - Subingresso1. Il trasferimento della titolarità o della gestione delle strutture ricettive di cui alla presente sezione, per atto tra vivi o mortis causa, comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all'e |
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Art. 62 - Sospensione dell’attività1. La sospensione delle attività di cui alla presente sezione per un periodo superiore a “quindici” |
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Art. 63 - Cessazione dell’attività1. La cessazione di una delle attività di cui alla presente sezione è soggetta a comunicazione da effettuars |
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SEZIONE IV - Definizione e caratteristiche dei residence |
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Art. 64 - Residence1. Sono residence le strutture ricettive costituite da almeno sette unità abitative mono o plurilocali, ciascuna arredata, corredata e dotata di servizi igienici e di cucina, gestite unitariamente in forma imprenditori |
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Art. 65 - Classificazione e revisione della classificazione1. I residence sono classificati con un numero di chiavi variabili da due a quattro sulla base della tabella di classificazione prevista nel regolamento. |
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Art. 66 - Esercizio dell'attività di residence1. L'esercizio dell’attività di residence è soggetto a SCIA da presentare, esclusivamente in via telematica, allo SUAP competente per territorio. |
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Art. 67 - Subingresso1. Il trasferimento della titolarità o della gestione dei residence, per atto tra vivi o mortis causa, comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività. |
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Art. 69 - Cessazione dell’attività1. La cessazione dell’attività di residence è soggetta a comunicazione da effettuarsi allo SUAP compet |
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SEZIONE V - Locazioni turistiche |
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Art. 70 - Locazioni turistiche1. Alle locazioni turistiche, come disciplinate dall’articolo 53 "dell'allegato 1 al D.Lgs. 79/2011"N37, si applicano le disposizioni del presente articolo. |
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Art. 71 - Scambio di alloggi per finalità turistiche1. Ai fini del presente testo unico, non costituisce locazione a fini turistici l'offerta di alloggio a finalità tu |
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Art. 72 - Uso occasionale di immobili a fini ricettivi1. È consentito, previo nulla osta del comune e per periodi non superiori a sessanta giorni complessivi nell'arco d |
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SEZIONE VI - Vigilanza e sanzioni |
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Art. 73 - Chiusura dell'attività1. Il comune dispone la chiusura dell'attività in mancanza del titolo abilitativo o qualora venga meno uno o più dei requisiti previsti per il titolare o gestore. |
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CAPO III - Stabilimenti balneari |
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Art. 75 - Stabilimenti balneari1. Sono stabilimenti balneari le strutture poste in prossimità del mare, di laghi o di fiumi attrezzate per la balneazione con cabine, spogliatoi, servizi igienici e docce. |
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Art. 76 - Esercizio dell'attività degli stabilimenti balneari1. L'apertura di stabilimenti balneari è soggetta a SCIA da presentare, esclusivamente in via telematica, allo SUAP |
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Art. 77 - Subingresso1. Il trasferimento della titolarità o della gestione degli stabilimenti balneari, per atto tra vivi o mortis causa, comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all'esercizio dell'attivit&agra |
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Art. 78 - Sospensione dell’attività1. La sospensione delle attività degli stabilimenti balneari per un periodo superiore a otto giorni è sogget |
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Art. 80 - Chiusura dell'attività1. Il comune dispone la chiusura dell'attività in mancanza del titolo abilitativo o qualora venga meno uno o più dei requisiti previsti per il titolare o gestore. |
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Art. 81 - Sanzioni amministrative1. Chi gestisce uno stabilimento balneare senza aver presentato la SCIA è soggetto alla sanzione amministrativa pec |
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CAPO IV - Obblighi di comunicazione e di pubblicità |
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Art. 82 - Esercizio delle funzioni amministrative1. Le funzioni amministrative di cui al presente capo sono esercitate dai comuni capoluoghi di provincia e dalla Citt&agra |
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Art. 83 - Comunicazione iniziale e periodica1. I titolari e i gestori comunicano allo SUAP competente per territorio le informazioni relative alle caratteristiche delle strutture ricettive e degli stabilimenti balneari. |
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Art. 84 Comunicazioni tra amministrazioni pubbliche |
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Art. 84 bis - Comunicazioni ai fi ni statistici1. I titolari o i gestori delle strutture ricettive e coloro |
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Art. 85 - Pubblicità dei prezzi e informazioni all'interno dell'esercizio1. Nella zona di ricevimento degli ospiti della struttura è esposta, in modo che sia perfettamente visibile e secon |
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Art. 86 - Sanzioni amministrative1. I titolari o gestori delle strutture ricettive e degli stabilimenti balneari che omettono le comunicazioni di cui all’articolo 83, |
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CAPO V - Agenzie di viaggio e turismo |
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SEZIONE I - Definizione e attività |
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Art. 87 - Definizione e attività delle agenzie di viaggio e turismo1. Sono agenzie di viaggio e turismo, di seguito agenzie di viaggio, le imprese che esercitano le seguenti attività tipiche: a) produzione e organizzazione di viaggi e soggiorni per singole persone o per gruppi, senza vendita diretta al pubblico; b) produzione e organizzazione di viaggi e soggiorni per singole persone o per gruppi, intermediazione nei servizi di cui alla lettera a) o di singoli servizi separati, gite, escursioni e visite individuali o collettive con vendita diretta al pubblico; |
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Art. 88 - Requisiti e obblighi per l'esercizio dell'attività1. Per l'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio sono necessari i seguenti requisiti personali e professionali: a) assenza di condanne con sentenza passata in giudicato che comportino l’interdizione, anche tempo |
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Art. 89 - Esercizio dell'attività di agenzia di viaggio1. L'apertura di un'agenzia di viaggio è soggetta a SCIA da presentare, esclusivamente in via telematica, allo SUAP competente per territorio. 2. La SCIA attesta il possesso dei requisiti e l'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 88. |
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Art. 90 - Attività complementari1. Nei locali di esercizio delle agenzie di viaggio è consentito lo svolgimento di attività complementari di |
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Art. 91 - Garanzie a favore del viaggiatore1. Le agenzie di viaggio sono tenute a stipulare polizz |
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Art. 92 - Chiusura temporanea dell'agenzia1. Non è consentita la chiusura dell'agenzia di viaggio per un periodo superiore a otto mesi consecutivi. |
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SEZIONE II - Requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio |
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Art. 94 - Requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio1. Il titolare di agenzia di viaggio o il rappresentante legale in caso di società o, in loro vece, il preposto, deve essere in possesso della qualifica di direttore tecnico di agenzia di viaggio. 2. La qualifica di cui al comma 1 si ottiene al r |
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Art. 95 - Esame di idoneità1. Coloro che intendono acquisire l'idoneità professionale presentano la domanda per sostenere l’esame di idoneità, accompagnata dalla dichiarazione di designazione da parte di un titolare di agenzia di viaggio o |
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SEZIONE III - Associazioni senza scopo di lucro e uffici di biglietteria |
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Art. 96 - Albo delle associazioni senza scopo di lucro che organizzano viaggi1. È istituito, presso la competente struttura della Giunta regionale, l'albo delle associazioni senza scopo di lucro, a carattere regionale o nazionale, con rappresentanza sul territorio regionale, che possono svolgere in modo continuativo, esclusivamente per i propri associati, attività di organizzazione e vendita di viaggi, soggiorni, gite ed escursioni. 2. Possono chiedere l'iscrizione all'albo regionale le |
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Art. 97 - Esercizio dell'attività di organizzazione di viaggio1. I soggetti di cui all'articolo 96 sono tenuti a dare preventiva comunicazione dell'inizio delle proprie attività disciplinate dalle norme del presente capo al comune capoluogo di provincia competente per territorio o alla Città metropolitana di Firenze, specificando: |
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Art. 98 - Organizzazione occasionale di viaggi1. L'organizzazione e la realizzazione occasionale, senza scopo di lucro, di viaggi, soggiorni, gite ed escursioni, da parte di enti pubblici e organizzazioni che operano a scopo ricreativo, culturale, religioso e sociale, è consentita purché le iniziative non superino il numero di cinque "per gli enti pubblici e di due per le organizzazioni" |
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Art. 99 - Uffici di biglietteria1. Non è soggetta alle norme contenute nel presente capo l'apertura al pubblico degli uffici delle compagnie aeree e di navigazione, nonché delle altre |
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SEZIONE IV - Vigilanza e sanzioni |
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Art. 100 - Sospensione e cessazione dell'attività1. Qualora vengano meno uno o più dei requisiti di cui all’articolo 88, il comune capoluogo di provincia e la Città metropolitana di Firenze dispongono la sospensione dell'attività di agenzia di viaggio per un periodo massimo di sei mesi se, a seguito di diffida, non si sia ottemperato entro il termine stabilito nella diffida stessa. |
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Art. 101 - Subingresso1. Il trasferimento della titolarità o della gestione delle attività di cui al presente capo, per atto tra vivi o mortis causa, comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all'esercizio d |
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Art. 102 - Sanzioni amministrative1. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00: a) chiunque esercita l'attività di agenzia di viaggio senza aver presentato la SCIA di cui all'articolo 89; b) N42 |
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CAPO VI - Norme finali |
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Art. 103 - Applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e degli accordi sindacali di secondo livello1. Nell’esercizio delle attività di cui alla presente legge si applicano i relativi contratti collettivi nazi |
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TITOLO III - Professioni turistiche |
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CAPO I - Guida turistica |
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SEZIONE I - Definizione e attività |
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Art. 104 - Definizione dell’attività di guida turistica |
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Art. 105 - Esercizio della professione1. Per l’esercizio della professione di guida turistica è necessario il possesso dei seguenti requisiti: a) uno dei seguenti titoli di studio: 1) diploma di istituto secondario di secondo grado; |
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Art. 106 - Deroghe1. Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano: a) ai dipendenti di enti pubblici che svolgono le attività disciplinate dalla presente le |
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Art. 107 - Corsi di qualificazione1. La Regione riconosce corsi di qualificazione professionale per guida turistica, ai sensi della normativa regionale vige |
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Art. 108 - Modalità e contenuti dei corsi di qualificazione1. Con deliberazione della Giunta regionale sono determinate le materie oggetto dei corsi di cui all'articolo 107 |
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Art. 109 - Integrazioni dell'abilitazione professionale1. Le guide turistiche già in possesso di abilitazione possono estendere l'esercizio della professione ad ulteriori |
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Art. 110 - Pubblicità dei prezzi1. Il materiale pubblicitario e informativo delle prestazioni professionali delle guide turistiche contiene l'indicazione |
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Art. 111 - Ingresso gratuito1. Le guide turistiche sono ammesse gratuitamente in tutti i musei, le gallerie, i monumenti di proprietà della Reg |
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SEZIONE II - Vigilanza e sanzioni |
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Art. 112 - Sanzioni amministrative1. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00: a) chiunque esercita l'attività professionale di guida turistica senza aver presentato la SCIA o in mancanza della specifica abilitazione "ai sensi dell'articolo 104, comma 3"N37; |
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Art. 113 - Divieto di prosecuzione dell'attività1. La prosecuzione dell'attività professionale di guida turistica è vietata dal comune qualora l'interessato |
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CAPO II - Accompagnatore turistico |
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SEZIONE I - Definizione e attività |
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Art. 115 - Esercizio della professione1. Nelle more della definizione da parte dello Stato dei requisiti per lo svolgimento della professione di accompagnatore turistico, per l’esercizio della stessa è necessario il possesso dei seguenti requisiti: a) uno tra i seguenti requisiti di istruzione |
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Art. 116 - Titoli |
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Art. 117 - Corsi di qualificazione1. La Regione riconosce corsi di qualificazione professionale per accompagnatori turistici, ai sensi della normativa regio |
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Art. 118 - Modalità e contenuti dei corsi di qualificazione1. Con deliberazione della Giunta regionale sono determinate le materie oggetto dei corsi di cui all'articolo 117 |
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Art. 119 - Pubblicità dei prezzi1. Il materiale pubblicitario e informativo delle prestazioni professionali degli accompagnatori turistici contiene l'indi |
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SEZIONE II - Vigilanza e sanzioni |
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Art. 120 - Sanzioni amministrative1. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00: a) chiunque esercita l'attività professionale di accompagnatore turistico senza aver presentato la SCIA; |
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Art. 121 - Divieto di prosecuzione dell'attività1. La prosecuzione dell'attività professionale di accompagnatore turistico è vietata dal comune qualora l'in |
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CAPO III - Guida ambientale |
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SEZIONE I - Definizione e attività |
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Art. 122 Definizione dell’attività di guida ambientale |
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Art. 123 Esercizio della professione1. Nelle more della definizione da parte dello Stato dei requisiti per l’esercizio della professione di guida ambientale, per l’esercizio della stessa è necessario il possesso dei seguenti requisiti: a) uno tra i seguenti requisiti di istruzione e formazione: 1) diplo |
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Art. 124 - Rapporti con le professioni di guida alpina e di guida del parco o della riserva naturale1. Le guide alpine maestri di alpinismo e gli aspiranti guide alpine iscritte nell'apposito albo professionale regionale di cui all'articolo 146 N1, possono esercitare la professione di guida ambientale escursionistica. |
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Art. 125 - Corsi di qualificazione e specializzazione1. La Regione riconosce corsi di qualificazione professionale e di specializzazione per guide ambientali, ai sensi della normativa regionale vigente. 2. I c |
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Art. 126 - Modalità e contenuti dei corsi1. Con deliberazione della Giunta regionale sono determinate le materie oggetto dei corsi di cui agli articoli 124, comma |
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Art. 127 - Obblighi professionali1. Le guide ambientali garantiscono lo svolgimento dell'escursione nella sicurezza per i propri clienti graduando la diffi |
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Art. 128 - Pubblicità dei prezzi1. Il materiale pubblicitario e informativo delle prestazioni professionali contiene l'indicazione dei relativi prezzi. |
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SEZIONE II - Vigilanza e sanzioni |
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Art. 129 - Sanzioni amministrative1. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00: a) chiunque esercita l'attività professionale di guida ambientale sen |
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Art. 130 - Divieto di prosecuzione dell'attività1. La prosecuzione dell’attività di guida ambientale è vietata dal comune qualora l’interessato |
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CAPO IV - Maestro di sci |
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SEZIONE I - Definizione e attività |
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Art. 131 - Definizione dell'attività di maestro di sci1. È maestro di sci, ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 marzo 1991, n. 81 (Legge-quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di |
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Art. 132 - Albo professionale regionale dei maestri di sci1. È istituito l’albo professionale regionale dei maestri di sci nel quale sono iscritti tutti i soggetti che esercitano in modo stabile in Toscana la professione di maestro di sci. Si intende esercizio stabile della professione l’attività svolta dal maestro di sci che ha un recapito in Toscana ai fini dell’offerta delle proprie prestazioni. 2. L'albo &egr |
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Art. 133 - Requisiti per l'iscrizione all'albo1. Possono essere iscritti all'albo professionale regionale dei maestri di sci coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti: a) idoneità psico-fisica attestata da certificato rilasciato dall'azienda unità sanitaria loc |
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Art. 134 - Corsi di qualificazione, aggiornamento e specializzazione1. La Regione riconosce corsi di qualificazione e di specializzazione professionale per maestri di sci, nonché di aggiornamento obbligatorio, ai sensi della normativa regionale vigente. 2. Gli interventi formativi sono attuati in collaborazione con il Collegio regionale dei maestri di sci prevedendo, per le materie di carattere tecnico e didattico, l'impiego di is |
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Art. 136 - Maestri di sci di altre regioni e stati1. I maestri di sci già iscritti negli albi professionali di altre regioni o province autonome che intendono esercitare stabilmente la professione di maestro di sci in Toscana richiedono l'iscrizione nell'albo professionale regionale della Toscana. 2. Il Collegio regionale dei maestri di sci provvede all'iscrizione dopo aver verificato la permanenza dei requisiti di cui all'articolo 133 N1. 3. I maestri di sci iscritti negli albi di altre regioni o province autonome che intendono esercitare temporaneamente o saltuariamente |
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Art. 138 - Collegio regionale dei maestri di sci1. Il Collegio regionale dei maestri di sci è organo di autodisciplina e di autogoverno della professione; ne fanno parte tutti i maestri iscritti nell'albo della Regione, nonché i maestri di sci che abbiano momentaneamente sospeso l'attività oppure l'abbiano cessata. 2. Sono organi del collegio: a) l'Assemblea, costituita da tutti i membri del Collegio; b) il Consiglio direttivo, i cu |
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Art. 139 - Scuole di sci1. Agli effetti del presente testo unico, per scuola di sci si intende qualunque organizzazione operante sul territorio regionale che si avvalga dell’attività professionale coordinata di più maestri di sci. Le scuole di sci devono avere sede nelle aree sciistiche di cui all'artico |
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Art. 140 - Pubblicità dei prezzi1. Il materiale pubblicitario e informativo delle prestazioni professionali di maestro di sci contiene l'indicazione dei r |
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SEZIONE II - Vigilanza e sanzioni |
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Art. 141 - Sanzioni disciplinari1. I maestri di sci iscritti nell'albo regionale che si rendono colpevoli di violazione delle norme di deontologia professionale, oppure delle norme di comportamento previste dal presente testo unico e |
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Art. 142 - Vigilanza della Regione sul Collegio regionale1. La vigilanza sul Collegio regionale dei maestri di sci spetta alla Giunta regionale. 2. Ai fini di cui al comma 1, il Presidente del Collegio regionale |
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Art. 143 - Sanzioni amministrative1. Fermo restando quanto previsto dalle norme penali, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00: a) chiunque esercita stabilmente la professione di maestro di sci senza essere iscritto all'albo regionale di cui all'articolo 132 N1; |
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Art. 144 - Divieto di prosecuzione dell’attività1. La prosecuzione dell’attività professionale di maestro di sci è vietata dal comune qualora l’ |
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CAPO V - Guida alpina |
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SEZIONE I - Definizione e attività |
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Art. 145 - Definizione dell'attività di guida alpina1. È guida alpina, ai sensi dell'articolo 2 della l. 6/1989, chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le seguenti attività: a) accompagnamento di persone in ascensioni sia su roccia che su ghiaccio o in escursioni in montagna; b) accompagnamento di persone in ascensioni s |
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Art. 146 - Albo professionale regionale delle guide alpine1. È istituito l’albo professionale regionale delle guide alpine nel quale sono iscritti tutti i soggetti che esercitano in modo stabile in Toscana la professione di guida alpina. |
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Art. 147 - Requisiti per l'iscrizione all'albo1. Possono essere iscritti nell'albo professionale regionale delle guide alpine coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti: a) età minima di ventuno anni per le guide alpine-maestri di alpinismo; |
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Art. 148 - Corsi di qualificazione e aggiornamento1. La Regione riconosce corsi di qualificazione professionale per aspiranti guide e guide alpine-maestri di alpinismo, nonché i corsi di aggiornamento obbligatorio. |
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Art. 149 - Modalità e contenuti dei corsi1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, sentito il Collegio regionale delle guide alpine, determina le materie |
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Art. 150 - Guide alpine di altre regioni e stati |
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Art. 151 - Collegio regionale delle guide alpine1. Il Collegio regionale delle guide alpine è organo di autodisciplina e di autogoverno della professione; del Collegio fanno parte tutti gli aspiranti guida e le guide alpine-maestri di alpinismo iscritti nell'albo regionale, nonché le guide alpine maestri di alpinismo e gli aspiranti guida che abbiano cessato l'attività per anzianità o per invalidità, residenti in Toscana. 2. Sono organi del Collegio: |
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Art. 152 - Scuole di alpinismo e di sci-alpinismo1. Agli effetti del presente testo unico, per scuola di alpinismo e di sci-alpinismo si intende qualunque organizzazione operante sul territorio regionale che si avvalga dell’attività professionale coordinata di più guide alpine. |
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Art. 153 - Pubblicità dei prezzi1. Il materiale pubblicitario e informativo delle prestazioni professionali di guida alpina contiene l'indicazione dei rel |
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SEZIONE II - Vigilanza e sanzioni |
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Art. 154 - Sanzioni disciplinari1. Le guide alpine iscritte nell'albo regionale che si rendano colpevoli di violazione delle norme di deontologia professionale, ovvero dalle norme di comportamento previste dal presente testo unico o |
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Art. 155 - Vigilanza della Regione sul Collegio regionale1. La vigilanza sul Collegio regionale delle guide alpine spetta alla Giunta regionale. 2. Ai fini di cui al comma 1, il presidente del Collegio regiona |
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Art. 156 - Sanzioni amministrative1. Fermo restando quanto previsto dalle norme penali, chiunque eserciti stabilmente la professione di guida alpina senza essere iscritto nell'albo regionale di cui all'articolo 146 N1 è soggetto alla s |
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Art. 157 - Divieto di prosecuzione dell’attività1. La prosecuzione dell’attività professionale di guida alpina è vietata dal comune qualora l’in |
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TITOLO IV - Vigilanza e controllo |
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Art. 158 - Vigilanza e controllo1. Le funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto delle disposizioni di cui al presente testo unico, compresa l'applica |
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TITOLO V - Norme transitorie e abrogazioni |
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Art. 159 - Norme transitorie e finali1. Fino all'entrata in vigore del regolamento resta in vigore il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 23 aprile 2001, n. 18/R (Regolamento di attuazione del Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo. l.r. 23 marzo 2000, n. 42), relativamente alle parti compatibili, ed è fatto salvo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale 7 settembre 2009, n. 763 (LR 35/2000 - PRSE 2007-2010 - Progetto Speciale di Interesse Regionale Toscana Turistica & Competitiva) e da |
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Art. 159 bis - Disposizioni transitorie per l’abilitazione alla professione di guida turistica1. I corsi di formazione professionale per guida turistica e gli esami di abilitazione sono sospesi fi n |
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Art. 160 - Abrogazioni1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati: a) la legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo); b) la legge regionale 17 gennaio 2005, n. 14 (Modifiche alla |
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Art. 160-bis - Inserimento dell'Allegato A nella L.R. 86/2016 |
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Allegato A - Ambiti territoriali
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