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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Toscana 23/03/2000, n. 42
L. R. Toscana 23/03/2000, n. 42
L. R. Toscana 23/03/2000, n. 42
L. R. Toscana 23/03/2000, n. 42
Con le modifiche introdotte da:
- L.R. 17/01/2005, n. 14
- Avviso di Rettifica in B.U. 01/04/2005, n. 15
- L.R. 27/07/2007, n. 40
- L.R. 29/12/2010, n. 65
- L.R. 07/05/2013, n. 21
- L.R. 18/03/2016, n. 25
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TITOLO I - IL SISTEMA ORGANIZZATIVO DEL TURISMO |
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Capo I - Disposizioni generali |
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Articolo 1 - (Oggetto)1. Il presente testo unico disciplina il sistema organizzativo del turismo della Regi |
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Articolo 2 - (Funzioni della Regione)1. Nella materia del turismo di cui al presente testo unico sono riservate alla Regione, f |
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Articolo 3 bis - (Funzioni della Città metropolitana di Firenze)1. Sono attribuite alla Città metropolitana di Firenze le funzioni amministrati |
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Articolo 4 - (Funzioni dei Comuni)1. Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative in materia di: a) esercizio delle strutture ricettive; b) esercizio delle attività professionali; |
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Articolo 4 bis - (Obblighi per l’esercizio delle funzioni di accoglienza e informazione turistica)1. L& |
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Articolo 4 ter - (Funzioni dei comuni capoluoghi)1. Sono attribuite ai comuni capoluoghi di provincia, oltre alle funzioni di cui all'articolo 4, comma 1, le funzioni amministrative, che sono esercitate su tutto il t |
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Articolo 5 - (Elenchi regionali delle attività disciplinate dal testo unico)1. Presso la Giunta regionale sono tenuti ed aggiornati, a fini di pubblicità |
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Articolo 6 - (Finalità) |
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Articolo 7 - (Servizi di informazione e di accoglienza turistica)1. La Regione disciplina i servizi di accoglienza turistica e di informazione sull'offerta turistica locale e sul territorio regionale. N15 2. L'attività di accoglienza può comprendere la prenotazione, effettuata presso gli uffici di informazione, dei servizi turistici e del pernottamento presso le strutture ricettive; t |
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Articolo 8 - (Attività di promozione turistica)1. Per attività di promozione turistica s’intendono le iniziative tese alla cono |
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Articolo 8 bis - (Cabina di regia del turismo)1. È istituita presso la Giunta regionale una cabina di regia del turismo, di seguito denominata cabina, al fine di garantire il necessario raccordo fra le esigenze di promozione turistica a livello locale e quelle di interesse regionale. 2. La cabina è composta da: |
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Articolo 22 - (Riconoscimento delle Associazioni Pro-loco)1. La Regione riconosce le associazioni Pro-loco quali strumenti di promozione dell'accoglienza turistica. A tal fine, le Pro-loco cooperano con gli Enti locali per: a) |
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TITOLO II - IMPRESE TURISTICHE |
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Capo I - Strutture ricettive alberghiere, campeggi e villaggi turistici |
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Sezione I - Disposizioni generali |
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Articolo 24 - (Oggetto)1. Il presente capo disciplina le seguenti strutture ricettive gestite per la produzione e l'offerta al pubblico di servizi per l'ospitalità : |
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Sezione II - Definizione e caratteristiche delle strutture ricettive |
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Articolo 26 - (Alberghi)1. Sono alberghi le strutture ricettive, a gestione unitaria, aperte al pubblico che, ubicate in uno o più stabili o parti di stabili, forniscono alloggio e possono disporre di ristorante, bar e altri servizi accessori. |
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Articolo 27 - (Residenze turistico - alberghiere)1. Sono residenze turistico - alberghiere le strutture ricettive, a gestione unitaria, aperte al pubblico, ubicate in un |
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Articolo 28 - (Dipendenze)1. Salva l'ipotesi del "villaggio albergo" nel caso in cui l'attività ricettiv |
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Articolo 29 - Campeggi1. Sono campeggi le strutture ricettive a gestio |
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Articolo 30 - (Villaggi turistici)1. Sono villaggi turistici le strutture ricettive, a gestione unitaria, aperte al pubblico, attrezzate su aree recintate con strutture temporaneamente o permanentemente ancorate al suolo allestite dal titolare o gestore e m |
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Articolo 31 - (Aree di sosta)1. Sono aree di sosta le strutture ricettive, a gestione unitaria, aperte al pubblico |
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Articolo 32 - (Parchi di vacanza)1. Sono denominati parchi di vacanza i campeggi, a gestione unitaria, in cui è |
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Articolo 33 - (Divieti di vendita e affitto)1. Nei campeggi, nei villaggi turistici, nelle aree di sosta e nei parchi di vacanza |
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Sezione III - Procedura e criteri di classificazione |
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Articolo 34 - (Esercizio dell’attività)1. L'esercizio delle strutture ricettive di cui al presente capo è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell'articolo 1 |
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Articolo 34 bis - (Requisiti)1. Il titolare, il gestore e i loro rappresentanti sono in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 11 e 92 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. 2. In caso di società o di organismo |
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Articolo 35 - (Classificazione)1. Il regolamento di attuazione di cui all’articolo 158 stabilisce, in conformità a quanto pr |
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Sezione IV - Norme particolari |
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Articolo 37 - (Insediamenti occasionali)1. Non è soggetto alle disposizioni di cui al presente testo unico l'insediame |
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Articolo 38 - (Autorizzazione per campeggi temporanei)1. Il Comune può consentire, in aree pubbliche o private ove siano assicurati i servizi generali indispensabili per garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie, la salva |
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Articolo 39 - (Campeggi e villaggi turistici a gestione non lucrativa)1. Gli enti, le associazioni "le cooperative e comunque tutti" N1 e gli organismi operanti senza scopo di |
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Sezione V - Vigilanza e sanzioni |
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Articolo 41 - (Cessazione dell'attività) |
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Articolo 42 - (Sanzioni amministrative) |
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Sezione VI - Norme transitorie |
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Articolo 43 - (Norma transitoria per i campeggi e villaggi turistici)1. I campeggi e i villaggi turistici già autorizzati in deroga, ai sensi dell'art. 25, commi 4 e 5, della legge regionale 29 ottobre 1981 n. 79 "Dis |
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Capo II - Altre strutture ricettive |
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Sezione I - Disposizioni generali |
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Articolo 45 - (Oggetto)1. Il presente capo disciplina le seguenti strutture ricettive gestite per la produzione e l'offerta al pubblico di servizi per l'ospitalità : a) strutture ricettive extra - alberghiere per la ospitalità collettiva: |
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Sezione II - Definizioni e caratteristiche delle strutture ricettive extra-alberghiere per l'ospitalità collettiva |
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Articolo 47 - (Case per ferie e rifugi escursionistici)1. Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno temporaneo, anche |
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Articolo 48 - (Ostelli per la gioventù )1. Sono ostelli per la gioventù le strutture ricettive attrezzate prevalenteme |
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Articolo 49 - (Rifugi alpini)1. Sono rifugi alpini i locali idonei ad offrire ospitalità e ristoro ad escur |
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Articolo 50 - (Bivacchi fissi)1. I locali di alta montagna e di difficile accesso, allestiti con un minimo di attre |
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Articolo 51 - (Soggetti legittimati alla gestione)1. Le strutture ricettive di cui alla presente sezione possono essere gestite da privati, soggetti pubblici, associazioni ed enti che operano senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, rel |
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Articolo 52 - (Esercizio dell’attività)1. L'esercizi |
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Articolo 53 - (Norme particolari per case per ferie, rifugi e bivacchi) |
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Sezione III - Definizione e caratteristiche delle strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione |
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Articolo 54 - (Requisiti)1. I locali destinati alle attività ricettive di cui alla presente sezione dev |
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Articolo 55 - (Affittacamere)1. Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di sei came |
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Articolo 56 - (Case e appartamenti per vacanze)1. Sono case e appartamenti per vacanze le unità abitative composte da uno o più locali arredati e dotate di servizi igienici e di cucina autonoma, gestite unitariamente in forma imprenditoriale per l'affitto ai |
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Articolo 57 - (Locazioni ad uso turistico)Non sono soggette alle disposizioni della presente legge le locazioni concluse ai sen |
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Articolo 58 - (Residenze d'epoca)1. Sono residenze d'epoca le strutture ricettive ubicate in complessi immobiliari di particolare pregio storico - architettonico assoggettati ai vincoli previsti dal "decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. |
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Articolo 59 - (Disposizioni concernenti i soggetti gestori)1. È obbligatoria la designazione di un gestore nel caso in cui il titolare de |
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Articolo 60 - (Esercizio dell'attività) |
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Articolo 61 - (Affittacamere in forma non imprenditoriale) |
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Sezione IV - Definizione e caratteristiche dei residence |
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Articolo 62 - (Residence)1. Sono residence le strutture ricettive costituite da almeno sette unità abit |
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Articolo 63 - (Classificazione e revisione della classificazione) |
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Articolo 64 - (Esercizio dell’attività) |
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Sezione V - Uso occasionale a fini ricettivi |
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Articolo 65 - (Uso occasionale di immobili a fini ricettivi)1. È consentito, previo nulla osta del Comune e per periodi non superiori a sessanta giorni complessivi nell'arco dell' |
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Sezione VI - Vigilanza e sanzioni |
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Articolo 67 - (Cessazione dell'attività) |
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Capo III - Stabilimenti balneari |
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Articolo 69 - (Stabilimenti balneari)1. Sono stabilimenti balneari le strutture poste sulla riva del mare, di laghi o di fiumi attrezzate per la balneazione con cabine, spogliatoi, servizi igienici e docce. 2. Gli stabilimenti balneari possono altresì essere dotati di altri impianti e attrezzature per la somministrazione |
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Articolo 70 - (Esercizio dell’attività) |
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Capo IV - Disciplina dei prezzi delle strutture ricettive e degli stabilimenti balneari |
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Articolo 74 - (Attribuzione di funzioni)1. Le funzioni amministrative di cui al presente capo sono esercitate “dai comu |
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Articolo 75 - (Modalità e contenuti della comunicazione) |
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Articolo 78 - (Pubblicità dei prezzi e informazioni all'interno dell'esercizio)1. Nella zona di ricevimento degli ospiti della struttura deve essere tenuta esposta e perfettamente visibile, anche senza esplicita richiesta del cliente, una tabella secondo il modello approvato dal dirigente del competente ufficio della Giunta regionale, riepilogativa dei prezzi dei servizi praticati nell'anno in corso, nonché delle caratterist |
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Articolo 80 - (Sanzioni amministrative) |
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Capo V - agenzie di viaggio e turismo |
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Sezione I - Definizione e attività |
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Articolo 82 - (Definizione e attività delle agenzie di viaggio e turismo)1. Sono agenzie di viaggio e turismo (di seguito definite agenzie di viaggio) le imprese che esercitano le seguenti attività tipiche: a) produzione e organizzazione di viaggi e soggiorni per singole persone o per gruppi, senza vendita diretta al pubblico; b) produzione e organizzazione di viaggi e soggiorni per singole persone o per gruppi, intermediazione nei servizi di cui alla lettera a) o di singoli servizi separati con vendita diretta al pubblico; c) intermediazion |
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Articolo 83 - (Requisiti e obblighi per l'esercizio dell'attività )1. Per l'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio sono necessari i seguenti requisiti personali, strutturali e professionali: |
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Articolo 84 - (Esercizio dell’attività)1. L'apertura di un’agenzia di viaggio è soggetta a SCIA da presentare, esclusivamente in via telematica, allo SUAP competente per territorio. |
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Sezione II - Norme in materia di esercizio dell'attività e tutela dell'utente |
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Articolo 85 - (Requisiti strutturali)1. Nei locali di esercizio delle imprese di cui all'articolo 82 è consentito lo svolgimento di attività compleme |
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Articolo 86 - (Garanzia assicurativa)1. Le agenzie di viaggio sono tenute a stipulare polizze assicurative di responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti all |
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Articolo 87 - (Chiusura temporanea dell'agenzia)1. Non è consentita la chiusura dell'agenzia di viaggio per un periodo superiore a otto mesi consecut |
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Sezione III - Requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio |
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Articolo 88 - (Requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio)1. La persona fisica titolare di agenzia di viaggio e turismo o il rappresentante legale in caso di società o in loro vece, il preposto alla direzione tecnica dell'agenzia, deve risultare in possesso dei requisiti professionali. 2. Il possesso dei requisiti professionali, è attestato dal ricorrere di una delle seguenti ipotesi: a) sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 4 del DLgs 392/1991; |
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Articolo 89 - (Esame di idoneità )1. Possono presentare la domanda per sostenere l'esame di idoneità , coloro che intendono acquisire l'idoneità professionale; in tal caso, la domanda deve essere accompagnata dalla dichiarazione di designazione da parte di un titolare di agenzia di viaggio o di un rappresentante legale delle associazioni di cui all'articolo 9 |
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Sezione IV - Associazioni senza scopo di lucro e uffici di biglietteria |
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Articolo 90 - (Albo delle associazioni senza scopo di lucro che organizzano viaggi)1. È istituito presso il competente ufficio della Giunta regionale l'albo delle associazioni senza scopo di lucro a carattere regionale, o nazionale con rappresentanza sul territorio regionale, che possono svolgere in modo continuativo, esclusivamente per i propri associati, attività di organizzazione e vendita di viaggi, soggiorni, gite ed escursioni. 2. Possono chiedere l'iscrizione all'albo regionale le associazioni senza scopo di lucro con finalità ricreative, culturali, religiose, sociali che abbiano in Toscana un numero di soci non inferiore a diecimila ovvero una presenza organizza |
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Articolo 91 - (Esercizio dell'attività di organizzazione di viaggio)1. I soggetti di cui all'articolo 90 sono tenuti a dare preventiva comunicazione dell'inizio delle proprie attività disciplinate dalle norme contenute nel presente capo “al comune capoluogo di provincia competente per territorio o alla Città metropolitana di Firenze” N26, specificando: a) le complete generalità nonché il possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'articolo 11 del T |
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Articolo 92 - (Organizzazione occasionale di viaggi) |
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Articolo 93 - (Uffici di biglietteria)1. Non è soggetta alle norme contenute nel presente capo l'apertura al pubblico degli uffici delle compagnie |
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Sezione V - Vigilanza e sanzioni |
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Articolo 95 - (Sospensione e cessazione dell'attività ) |
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Sezione VI - Norme transitorie |
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Articolo 97 - (Norme transitorie)1. Gli esami di idoneità di cui all'articolo 89 continuano ad essere espletati |
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TITOLO III - Omissis |
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TITOLO IV - ABROGAZIONI, RINVII, NORME DI SALVAGUARDIA |
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Articolo 156 - (Abrogazioni)1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali: a) LR 10 gennaio 1987, n. 1 "Disciplina delle strutture ricettive extra - alberghiere" come modificata dalle leggi regionali 9 marzo 1988 n. 15, 28 gennaio 1991 n. 5 e 28 gennaio 1993 n. 4, fatta eccezione per quanto disposto dall'articolo 158 comma 2; b) LR 8 febbraio 1994, n. 16 "Nuove norme in materia di disciplina delle attività di organizzazi |
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Articolo 157 - (Norme non inserite nel testo unico che restano in vigore)1. L'attività escursionistica resta disciplinata dalla legge |
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Articolo 159 - (Rinvii)1. I rinvii contenuti nel presente testo unico a leggi nazionali e regionali si inten |
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Articolo 160 - (Modifiche del testo unico)1. Le disposizioni contenute nel presente testo unico non possono essere abrogate, de |
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Articolo 161 - (Norma di salvaguardia)1. Sono fatti salvi gli effetti abrogativi, modificativi, di interpretazione autentic |
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Allegato A - Tabella degli Ambiti turistici- Ambito turistico n. 1, comprendente i territori dei Comuni di Camaiore, Forte dei Marmi, Massarosa, Pietrasanta, Seravezza, Stazzena e Viareggio; - Ambito turistico n. 2, comprendente i territori dei Comuni di Campo nell'Elba, Capoliveri, Capraia Isola, Marciana, Marciana Marina, Portoazzurro, Portoferraio, Rio Marina e Rio nell'Elba; - Ambito turistico n. 3, comprendente i territori dei Comuni di Buggiano, Chiesina Uzzanese, Lamporecchio, Larciano, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montecatini Terme, Pescia, Pieve a Nievole, Ponte Buggianese e Uzzano; - Ambito turistico n. 4, comprendente i territori dei Comuni di Cetona, Chianciano Terme, Montepulciano, Chiusi, Pienza, San Casciano dei Bagni, Sarteano, Sinalunga, Torrita di Siena, Trequanda; - Ambito turistico n. 5, comprendente i territori dei Comuni di Bagno a Ripoli, Barberino di Mugello, Barberino Val d'Elsa, Borgo San Lorenzo, Calenzano, Campi Bisenzio, Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Dicomano, Empoli, Fiesole, Figline Valdarno, Firenze, Firenzuola, Fucecchio, Gambassi Terme, Greve in Chianti, Impruneta, Incisa Valdarno, Lastra a Signa, Londa, Marradi, Montaione, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Palazzuolo sul Senio, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rignano sull'Arno, Rufina, San Casciano Val di Pesa, San Godenzo, San Piero a Sieve, Scandicci, Scarperia, Sesto Fiorentino, Signa, Tavarnelle Val di Pesa, Vaglia, Vicchio e Vinci; - Ambito turistico n. 6, comprendente i territori dei comuni di Campagnatico, Capalbio, Castiglion della Pescaia, Civitella Paganico, Follonica, Gavorrano, Grosseto, Isola del Giglio, Magliano in Toscana, Manciano, Massa Marittima, Monte Argentario, Monterotondo Marittimo, Montieri, Orbetello, Pitigliano, Roccastrada, Scansano, Scarlino, Sorano, Arcidosso, Castel del Piano, Castell’Azzara, Roccalbenga, Santa Fiora, Seggiano, Semproniano e Cinigiano; N9 - Ambito turistico n. 7 comprendente i territori dei Comuni di Bibbona, Campiglia Marittima, Castagneto C |
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