Articolo abrogato dalla L.R. 18/05/2018, n. 24, così recitava:

“Art. 26 - Camping-village

1. Sono camping-village le strutture ricettive a gestione unitaria, aperte al pubblico ed attrezzate su aree recintate per la sosta ed il soggiorno dei turisti sia provvisti che sprovvisti di mezzi autonomi di pernottamento.

2. Nei camping-village sono consentite:

a) l'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico nel rispetto delle disposizioni di cui alla l.r. 28/2005;

b) l'attività di vendita al dettaglio al pubblico nel rispetto delle disposizioni di cui alla l.r. 28/2005 e a condizione che la superficie di vendita complessivamente realizzata non sia superiore a quella di un esercizio di vicinato.

3. Nei camping-village è consentita l’installazione di strutture temporaneamente ancorate al suolo, quali roulotte, camper, case mobili e relativi accessori, allestite dal titolare o gestore in una percentuale ricompresa tra il 70 e il 30 per cento del numero complessivo delle piazzole, nel rispetto delle prescrizioni urbanistico edilizie e, ove previsto, paesaggistiche. Il restante numero delle piazzole è destinato ai turisti forniti di propri mezzi di pernottamento.

4. Nei camping-village è consentito l’affitto di non più del 40 per cento delle piazzole per l’intera durata.”

Dalla redazione