Articolo abrogato dalla L.R. 18/05/2018, n. 24, così recitava:

“Art. 116 - Titoli

1. Per lo svolgimento dell’attività di accompagnatore turistico è richiesto il possesso di uno dei titoli di studio indicati nel regolamento in conformità alle disposizioni statali in materia.

2. Fino all’entrata in vigore del regolamento è richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli:

a) diploma di maturità di istituto tecnico o professionale per il turismo;

b) diploma di liceo linguistico;

c) diploma di laurea in economia e gestione dei servizi turistici;

d) diploma di laurea in lingue;

e) diploma di istituto superiore per interpreti e traduttori o laurea in scienze della mediazione linguistica;

f) diploma di laurea in lettere.

3. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, è richiesto il possesso del relativo attestato di qualifica, riconosciuto ai sensi della vigente normativa regionale.

4. È altresì riconosciuto valido, per lo svolgimento dell'attività di accompagnatore turistico, il possesso dell'idoneità conseguita ai sensi della normativa regionale vigente in materia di formazione professionale.”

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