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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Toscana 09/03/2006, n. 8
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- L.R. 03/12/2012, n. 69
- L.R. 21/03/2011, n. 10
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Capo I - Disposizioni generali |
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Art. 1 - Definizione1. Si definisce piscina un complesso attrezzato per la balneazione che comporti la presenza di uno o più bacini artificiali utilizz |
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Art. 2 - Finalità1. La Regione Toscana intende contribuire alla tutela della salute ed alla sicurezza dei bagnanti e del personale addetto alla gesti |
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Art. 3 - Classificazione delle piscine1. Le piscine, in base alla loro destinazione, si distinguono nelle seguenti categorie: a) piscine, di proprietà pubblica o privata, destinate ad un’utenza pubblica, a loro volta si distinguono in: |
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Art. 4 - Definizione degli elementi funzionali del complesso piscina1. Nel complesso piscina possono individuarsi i seguenti elementi funzionali, la cui presenza e le cui caratteristiche sono definite dal regolamento regionale di cui all’articolo 5, in relazione al |
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Art. 5 - Regolamento regionale1. Al fine di assicurare le esigenze unitarie, la Regione emana, nel rispetto delle norme tecniche previste dalla legislazione comunitaria e statale, entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, un regolamento che definisce: |
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Art. 6 - Regolamento comunale1. I comuni provvedono, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore del regolamento regionale di cui all’articolo 5, ad adeg |
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Capo II - Piscine pubbliche, private aperte al pubblico o private ad uso collettivo |
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Art. 7 - Campo di applicazione1. Le disposizioni contenute nel presente capo si applicano esclusivamente alle piscine di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a) |
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Art. 8 - Caratteristiche generali delle piscine1. I requisiti igienico-ambientali si riferiscono alle caratteristiche delle acque utilizzate nell’impianto di piscina, alle condizioni termo-igrometriche e di ventilazione, illuminotecniche ed acustiche, secondo quanto disposto nel regolamento regionale di cui all’articolo 5 e, limitatamente alla piscine di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2), dai successivi articoli. |
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Art. 9 - Requisiti igienico-sanitari dell’acqua1. Gli impianti di cui alla presente legge sono quelli alimentati con acqua dolce, superficiale o sotterranea. 2. Sono ricompresi tra gli impianti di cui alla presente legge quelli alimentati con acqua marina. 3. Le acque utilizzate nell’impianto di piscina sono classificate nel modo seguente: a) acqua di approvvigionamento, utilizzata per l’alimentazione delle vasche, riempimento e reintegro, e destinata agli usi igienico-sanitari; b) acqua di immissione in vasca, costituita sia dall’acqua di ricircolo che da quella di reintegro opportunamente trattate per assicurare i necessari requisiti; |
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Art. 10 - Regolamento interno della piscina |
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Art. 11 - Responsabile della piscina1. Al fine di garantire l’igiene, la sicurezza degli impianti e dei bagnanti e la funzionalità delle piscine, il titolare dell’impianto individua il responsabile della piscina ovvero dichiara formalmente di assumerne personalmente le funzioni. |
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Art. 12 - Dotazione del personale1. Al fine di garantire l’igiene, la sicurezza degli impianti e dei bagnanti e la funzionalità della piscina sono individuati: a) l’assistente ai bagnanti; b) l’addetto agli impianti tecnologici. 2. L’assistente ai bagnanti è una persona abilitata al servizio di salva |
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Art. 13 - Autorizzazione1. Il titolare della piscina presenta tramite lo sportello unico attività produttive (SUAP) la richiesta di autorizzazione all’esercizio dell’impianto al comune in cui ha sede l’impianto per le piscine pubblich |
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Art. 14 - Segnalazione certificata di inizio attività1. Per le piscine private ad uso collettivo di cui all’articolo 3, comma 1, lettera |
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Art. 15 - Controlli1. I controlli per la verifica del corretto funzionamento del complesso sono distinti in controlli interni, eseguiti a cura del resp |
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Art. 16 - Controlli interni1. Il responsabile della piscina garantisce la corretta conduzione sotto il profilo igienico-sanitario di tutti gli elementi funzionali del complesso che concorrono alla sicurezza della piscina. 2. I controlli interni sono eseguiti secondo pro |
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Art. 17 - Controlli esterni1. I controlli sono effettuati dall’azienda USL, secondo quanto stabilito nel regolamento regionale di cui all’articolo 5, sulla base di appositi piani di controllo e vigilanza |
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Art. 18 - Sanzioni1. I titolari delle piscine di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), che esercitano l’attività senza l’autorizzazione di cui all’articolo 13, o senza la SCIA di cui all’articolo 14, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 6.000,00. La sanzione comporta l’immediata chiusura dell’impianto. N5 2. I responsabili delle piscine di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), prive della documentazione relativa al funzionamento e all’autocontrollo di cui all’articolo 16, commi 2 e 3, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 3.000,00. La sanzione comporta l’immediata chiusura dell’impianto. |
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Art. 19 - Norme transitorie e deroghe1. Le piscine in esercizio alla data di entrata in vigore del regolamento regionale di cui all’articolo 5, si adeguano alle disposizioni della presente legge e del regolamento regionale entro il termine del 31 dicembre 2016. N6 |
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Capo III - Piscine condominiali |
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Art. 20 - Campo di applicazione1. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano esclusivamente alle piscine facenti parte di condomini di cui all’articolo |
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Art. 21 - Caratteristiche generali delle piscine condominiali1. L’approvvigionamento idrico per l’alimentazione delle vasche deve essere assicurato attraverso un acquedotto pubblico o attra |
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Art. 22 - Requisiti igienico-sanitari dell’acqua1. Si applicano alle piscine condominiali i requisiti igienico-sanitari previsti all’articolo 9, per le piscine ad uso pubblico di |
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Art. 23 - Responsabile della piscina1. Il responsabile della piscina è l’amministratore di condominio, salvo sia diversamente disposto. |
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Art. 24 - Assistente ai bagnanti1. Nel caso in cui l’assemblea condominiale preveda la presenza di un assistente ai bagnanti, definito ai sensi dell’articolo 12, comma 2, questi vigila, ai fini della s |
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Art. 25 - Regolamento interno della piscina condominiale1. All’ingresso dell’impianto è esposto in maniera ben visibile ai frequentatori il regolamento della piscina nel quale devono |
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Capo IV - Norme finali |
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Art. 26 - Disposizioni finali1. Il regolamento emanato con decreto del presidente della Giunta regionale 26 febbraio 2010, n. 23/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 “Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio”) si applica alle piscine di cui all’articolo 3, |
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