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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. P.G.R. Toscana 26/02/2010, n. 23/R
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Con le modifiche introdotte da:
- D.P.G.R. Toscana 13/05/2015, n. 54/R
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Capo I - Ambito di applicazione |
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Art. 1 - Ambito di applicazione (Art. 5 l.r. 8/2006)1. La Regione, in attuazione della legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 R (Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio), disciplina i seguenti oggetti al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei bagnanti e del personale addetto alla gestione delle piscine ad uso nata |
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Capo II - Caratteristiche strutturali ed elementi funzionali delle piscine |
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Sezione I - Caratteristiche strutturali delle piscine |
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Art. 2 - Caratteristiche strutturali delle piscine (Art. 4 l.r. 8/2006)1. In base alle caratteristiche strutturali le piscine si distinguono nelle seguenti tipologie: |
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Sezione II - Area destinata al pubblico ed alle attività ausiliarie |
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Art. 3 - Prescrizioni igienico - sanitarie per l’area destinata al pubblico ed alle attività ausiliarie (Art. 4 l.r. 8/2006)1. L’area riservata al pubblico è separata dall’area destinata alle attività natatorie e di balneazione di cui alla sezione III. Nel caso di contiguità tra tali due aree è previsto un elemento di separazione in grado di evitare passaggi incontrollati dall’una all’altra zona. |
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Sezione III - Area destinata alle attività natatorie e di balneazione |
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Art. 4 - Tipologia delle vasche (Art. 5 l.r. 8/2006)1. In base alla loro utilizzazione e ai fini del presente regolamento sono individuati i seguenti tipi di vasche: a) le vasche per nuotatori possiedono i requisiti che consentono l’esercizio delle attività natatorie in conformità al genere ed al livello di prestazioni alle quali è destinata la piscina se |
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Art. 5 - Morfologia delle vasche (Art. 5 l.r. 8/2006)1. L’insieme delle vasche e degli spazi perimetrali intorno ad esse costituiscono l’area destinata alle attività natatorie e di balneazion |
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Art. 6 - Altezza del vano contenente la vasca (Art. 5 l.r. 8/2006)1. Per le piscine di cui all’articolo 2 comma 1 lettere b), c) e d), l’al |
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Art. 7 - Sistemi di ripresa delle acqueN21. L’acqua di tracimazione è costituita dalla portata di acqua dovuta al ricircolo, al reintegro e, nelle piscine scoperte, ai fattori naturali, ad esclusione della portata di acqua dipendente dalle variazioni di livello dovute alla presenza dei bagnanti. 2. Tutte le vasche sono fornite di sistemi di ripresa superficiale dell’ acqua di tracimazione costituiti da bordi sfioratori perimetrali e/o da skimmer incassat |
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Art. 8 - Ausili di accesso all’acquaN21. Qualora il dislivello tra |
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Art. 9 - Qualità dei materialiN21. Sia il fondo che le pareti della vasca sono di colore chi |
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Art. 10 - Marcature e separatori di corsia (Art. 5 l.r. 8/2006)1. Sul bordo della vasca sono apposte marcature indicanti i valori minimi e massimi della profondità. Inoltre sono evidenziate a mezzo di marcatura le perimetrazioni in corrisponden |
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Art. 11 - Spazi perimetrali intorno alla vascaN21. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 8, comma 4 bis, della l.r. 8/2006, lungo il perimetro di ciascuna vasca sono realizzate banchine di idonea larghezza non inferiore a 1 metro e 50 centimetri rivestite con materiale antisdrucciole |
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Art. 12 - Delimitazione dell’area di insediamento della piscinaN21. L’area di insediamento della piscina comprende la vasca, gli spazi perimetrali di cui |
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Art. 13 - Numero massimo dei bagnanti (Art. 5 l.r. 8/2006)1. Nelle vasche di cui all’articolo 4, comma 1, lettere c), d), e), f), il numero massimo dei bagnanti presenti contemporaneamente nell’area destinata alle att |
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Art. 14 - Dispositivi di salvamentoN21. In rapporto al numero massimo dei bagnanti, in adiacenza del bordo vasca sono posti a disposizio |
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Sezione IV - Area destinata ai servizi |
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Art. 15 - Requisiti igienici e strutturali (Art. 5 l.r. 8/2006)1. L’area destinata ai servizi è accessibile ai mezzi di servizio e di soccorso ed ai portatori di handicap. Le piscine di cui all’articolo 3 comma 1 lettera a) numero 2) e lettera b) della l.r. 8/2006 sono assoggettate all&rs |
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Art. 16 - Spogliatoi e deposito abiti (Art. 5 l.r. 8/2006)1. Nelle piscine di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), numeri 1) e 3) della l.r. 8/2006, gli spogliatoi sono distinti per genere e divisi in due settori proporzionati, considerando una uguale presenza di uomini e donne. I locali adibiti a spogliatoio garantiscono la massima igienicità e possono essere di tipo a rotazione e/o di tipo collettivo. 2. La superficie destinata a spogliatoio è determinata sulla base del numero massimo di bagnanti di cui all’articolo 13. Il rapporto tra la superficie degli sp |
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Art. 17 - Docce (Art. 5 l.r. 8/2006)1. Nelle piscine di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), numeri 1) e 3) della l.r. 8/2006, le docce sono divise in due settori distinti per genere. Il numero de |
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Art. 18 - Servizi igienici (Art. 5 l.r. 8/2006)1. Nelle piscine di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), numeri 1) e 3) della l.r. 8/2006 i servizi igienici sono divisi in due settori distinti per genere. Le apparecchiature igienico sanitarie sono commisurate in |
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Art. 19 - Presidi igienici per i bagnantiN21. Allo scopo di salvaguardare le condizioni igieniche del percorso nella zona a piedi nudi, l’accesso dei bagnanti a tale zona avviene attraverso un passaggio obbligato lungo il quale va disposta una vasca lava piedi, alimentata in modo continuo con acqua contenente una soluzione disinfettante che può essere immessa in vasca anche con un sistema automatico che si attiva al passaggio del bagnante, ed una doccia, in modo da garantire l’adeguata pulizia |
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Art. 20 - Deposito degli attrezzi (Art. 5 l.r. 8/2006)1. Il locale per il deposito degli attrezzi da usare in vasca è agevolmente ac |
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Art. 21 - Primo soccorsoN21. Le piscine di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), numeri 1) e 3) della l.r. 8/2006 sono dotate di un presidio di primo soccorso ad uso esclusivo degli utenti; tale ambiente ha le seguenti caratteristiche: a) una superficie non inferiore a 9 metri quadrati con lato minore non inferiore a 2 metri e 50 centimetri; b |
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Art. 22 - Locali destinati al personale della piscina (Art. 5 l.r. 8/2006)1. Per il personale della piscina sono riservati appositi spogliatoi e servizi igieni |
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Sezione V - Area destinata agli impianti tecnici |
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Art. 23 - Definizione (Art. 5 l.r. 8/2006)1. L’area destinata agli impianti tecnici comprende la centrale idrica e gli impianti per il trattamento dell’acqua, la |
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Art. 24 - Circolazione dell’acqua nelle vasche (Art. 5 l.r. 8/2006)1. Le canalizzazioni di immissione e di ripresa dell’acqua nelle vasche sono predisposte in modo tale che in ogni parte della vasca l’acqua venga di continuo riciclata |
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Art. 25 - Ricicli dell’acquaN21. L&rsq |
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Art. 26 - Reintegri e rinnovi dell’acquaN21. Nelle vasche viene immessa con frequenza quotidiana e con uniforme continuità, una quantità d&rs |
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Art. 27 - Locali contenenti le attrezzature e le sostanze per il trattamento dell’acqua (Art. 5 l.r. 8/2006)1. La sezione che accoglie le apparecchiature e le sostanze destinate al trattamento dell’acqua è funzionalmente divisa |
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Art. 28 - Alimentazione delle vasche (Art. 5 l.r. 8/2006)1. Le acque di “ricircolo”N1 possono essere trattate in |
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Art. 29 - Vasca di compenso (Art. 5 l.r. 8/2006)1. La vasca di compenso è un sistema di accumulo destinato a contenere l’acqua di vasca proveniente dal bordo sfioratore. |
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Art. 30 - Prefiltri (Art. 5 l.r. 8/2006)1. A monte delle pompe sono installati prefiltri facilmente ispezionabili e quotidian |
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Art. 31 - FiltriN2 1. Il numero dei filtri in funzione è commisurato alle dimensioni ed alle caratteris |
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Art. 33 - Riscaldamento (Art. 5 l.r. 8/2006)1. L’acqua filtrata, ove necessario, viene convogliata alle apparecchiature di |
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Art. 34 - Sostanze ed apparecchiature da utilizzare per il trattamento dell’acqua di immissione in vasca (Art. 5 l.r. 8/2006)1. L’impiego delle sostanze disinfettanti, dei flocculanti, dei correttori di P |
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Sezione VI - Pulizia e disinfezione ambientale |
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Art. 35 - Pulizia e disinfezione ambientale1. La pulizia viene effettuata mediante una accurata disinfezione settimanale del complesso, con l’utilizzo di disinfettanti che corrispondano a requisiti di efficacia e di innocuità per i bagnanti, oltre ad una pulizia quotidiana, con la rimozione di ogni rifiuto nell’area destinata alle attività natatorie e di balneazione ed ai servizi igienici, in particolare nelle zone con percorsi a piedi nudi. La disinfezione in ques |
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Capo III - Requisiti delle acque e requisiti igienico-sanitari e microclimatici degli impianti |
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Sezione I - Requisiti fisici, chimico-fisici e microbiologici delle acque |
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Art. 36 - Requisiti fisici, chimico-fisici e microbiologici dell’acqua di approvvigionamentoN21. L’acqua di approvvigionamento possiede caratteristiche chimiche, chimico-fisiche e microbiologiche conformi alla legislazione vigente concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano. 2. Qualora l’acqua di approvvigionamento non provenga da pubblico acquedotto, il responsabile della piscina, prima dell’attivazione di un nuovo impianto, provvede ad effettuare un’a |
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Art. 37 - Deroga ai parametri chimici e chimico-fisici dell’acqua di approvvigionamento non proveniente da pubblico acquedotto (Art. 9 l.r. 8/2006)1. Il responsabile della piscina richiede senza ritardo all’Azienda USL competente per territorio la concessione di una specifica deroga ai parametri dell’acqua di approvvigionamento ai sensi dell’articolo 9 comma 5 della l.r. 8/2006, nei seguenti casi: a) qualora uno o più dei parametri dell’allegato D al presente regolamento superi i valori di parametro di cui all’allegato 1 parte C del d.lgs. 31/2001, l’Azienda USL può concedere la deroga stabilendo un nuovo valore di parametro, la durata della deroga ed eventuali prescrizioni; |
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Art. 38 - Requisiti fisici, chimici e microbiologici dell’acqua di immissione in vasca (Art. 5 l.r. 8/2006)1. L’acqua di immissione in vasca possiede i requisiti di cui all’allegat |
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Art. 39 - Requisiti fisici, chimici e microbiologici dell’acqua contenuta in vasca (Art. 5 l.r. 8/2006)1. L’acqua contenuta in vasca possiede, in ogni punto della vasca, i requisiti di cui all’allegato A al presente regolamento. |
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Art. 40 - Punti di controllo (Art. 5 l.r. 8/2006)1. Per l’acqua di approvvigionamento il campione viene prelevato da apposito rub |
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Sezione II - Requisiti igienico-sanitari e microclimatici degli impianti |
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Art. 41 - Requisiti termoigrometrici e di ventilazione (Art. 5 l.r. 8/2006)1. Nell’area destinata alle attività natatorie e di balneazione delle piscine di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), la temperatura dell’aria non &eg |
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Art. 42 - Requisiti illuminotecnici (Art. 5 l.r. 8/2006)1. Nell’area destinata alle attività natatorie e di balneazione l’illuminazione è prevalentemente di tipo naturale, eventualmente integrata con lu |
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Art. 43 - Requisiti acustici (Art. 5 l.r. 8/2006)1. Nell’area destinata alle attività natatorie e di balneazione delle pi |
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Sezione III - Impatto ambientale |
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Art. 44 - Adozione di sistemi a basso impatto ambientale (Art. 9 l.r. 8/2006)1. La costruzione, la gestione e la manutenzione delle piscine avviene nel rispetto dei principi di qualità ambientale. |
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Capo IV - Approvvigionamento idrico |
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Art. 45 - Fabbisogno idrico (Art. 8 l.r. 8/2006)1. L’approvvigionamento idrico per l’alimentazione delle vasche è assicurato attraverso fonti che abbiano caratteristiche conformi alla vigente legislazione sulla qualità delle acque destinate al consumo umano per quanto concerne i valori relativi ai parametri chimici, fisici e microbiologici, ad esclusione dell&rsqu |
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Art. 46 - Approvvigionamento idrico con acque marine classificate come acque di balneazione (Art. 9 l.r. 8/2006)1. L’approvvigionamento idrico delle vasche può essere assicurato con acque marine classificate come acque di balneazione, prelevate in luoghi dichiarati idonei alla balneazione e nel r |
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Capo V - Dotazione di personale |
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Art. 47 - Personale addetto e relative attività formative (Art. 12 l.r. 8/2006)1. Al fine di garantire l’igiene, la sicurezza degli impianti e dei bagnanti e la funzionalità della piscina sono preposte le seguenti figure: a) il responsabile della piscina; b) l’assistente bagnanti; c) l’addetto agli impianti tecnologici. 2. Il responsabile della piscina assicura il c |
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Art. 48 - Assistenza bagnanti (Art. 12 l.r. 8/2006) |
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Art. 49 - Compiti del responsabile della piscina (Art. 11 l.r. 8/2006)1. Il responsabile della piscina garantisce la corretta gestione di tutti gli elementi funzionali della piscina sotto il profilo igienico-sanitario, tecnologico ed organizzativo. L’eventuale individuazione del responsabile della piscina da parte del titolare dell’impianto è effettuata con atto formale di delega. 2. Il documento di valutazione del rischio di cui all’articolo 16 comma 2 della l.r. 8/2006 è redatto sulla base dei seguenti principi: a) analisi dei potenziali pericoli igienico-sanitari per la piscina; b) individuazione dei punti o delle fasi in cui possono verificarsi i pericoli di cui alla lettera a) e definizione delle relative misure preventive da adottare; c) individuazione dei punti critici e definizione dei relativi limiti; d) definizione del sistema di monitoraggio; e) individuazione delle azioni corr |
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Capo VI - Avvio dell’esercizio dell’impianto |
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Art. 50 - Adempimenti amministrativi per l’avvio dell’esercizio dell’impianto (Artt. 13-14 l.r. 8/2006)1. Ai fini dell’avvio dell’esercizio il titolare della piscina presenta allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) specifica istanza di autorizzazione o segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a seconda della tipologia di piscina di cui è titolare, conformemente a quanto previsto dagli articoli 13 e 14 della l. r. n.8 /2006. Tale istanza può essere inoltrata anche in via telematica ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 23 luglio 2009, n.40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009).N4 |
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Capo VII - Disposizioni transitorie e finali |
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Art. 51 - Deroga ai requisiti delle piscine (Art. 19 l.r. 8/2006)1. Per le piscine di cui all’articolo 19 commi 1 e 1 bis della l.r. 8/2006, è prevista una deroga definitiva ai soli requisiti sotto contemplati, ai sensi dell’articolo 19 comma 3 e comma 4 della l.r. 8/2006: a) articolo 5 comma 4; |
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Art. 52 - Norma transitoria1. Coloro che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, già svolgono le funzioni di cui all’articolo 47, comma 1, lettere a) e c) presentano al comune competen |
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Allegato A - Requisiti fisici, chimici e microbiologici dell’acqua di immissione in vasca e dell’acqua contenuta in vasca (articoli 37-38)
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Allegato B - Frequenza delle analisi dell’acqua di immissione in vasca, dell’acqua contenuta in vasca e dell’acqua di approvvigionamento (articoli 36-37-38)FREQUENZA MINIMA DELLE ANALISI PER I PARAMETRI CHIMICI E CHIMICO-FISICI NELL’ACQUA CONTENUTA IN VASCA
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Allegato C - Sostanze utilizzabili nell’acqua di immissione in vasca e relative modalità di impiego (articolo 34)Sostanze ammesse nell’acqua di immissione in vasca e modalità d’uso DISINFEZIONE L’acqua da immettere in vasca deve contenere una sostanza disinfettante ad azione residua; in particolare è consentito l’uso delle seguenti sostanze, conformemente alle vigenti norme tecniche: - ozono; - cloro liquido; - ipoclorito di sodio; - ipoclorito di calcio; |
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Allegato D - Analisi di verifica e di monitoraggio dell’acqua di approvvigionamento (articolo 36)
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Allegato E - Presidi medico-chirurgici in dotazione alla cassetta di pronto soccorsoN7Elenco dei presidi medico-chirurgici che devono essere presenti nella cassetta portatile di pronto soccorso: · N. 5 paia di guanti sterili monouso · N. 1 flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro · N. 3 flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro – 0,9%) da 500 ml · N. 2 rotoli di cerotto alto 2,5 cm · N. 2 confezione di cerotti di varie misure. |
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