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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. P.G.R. Toscana 25/07/2018, n. 42/R
D. P.G.R. Toscana 25/07/2018, n. 42/R
D. P.G.R. Toscana 25/07/2018, n. 42/R
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PreamboloVisto l'articolo 117, comma sesto, della Costituzione; Visto l'articolo 117, comma secondo, lettera s), e comma terzo della Costituzione; Visto l'articolo 42 dello Statuto; Visto l'articolo 4, comma 1, lettera l), dello Statuto; Visto il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie); Visto il Regio decreto 8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi); Visto il RD 1775/1933 "Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici."; Visto R.D. 9 dicembre 1937, n. 2669 "Regolamento sulla tutela di opere idrauliche di 1" e 2" categoria e delle opere di bonifica"; Vista la legge del 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale"; Vista la legge 5 gennaio 1994, n. 37 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche); Vista la Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004 (Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile); Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale); Vista la legge regionale 23 |
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CAPO I - Disposizioni generali |
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Art. 1 - Oggetto1. presente regolamento, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri" disciplina, nel rispetto della legislazione statale e regiona |
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Art. 2 - Definizioni1. Ai sensi del presente regolamento, nel rispetto della normativa comunitaria e statale di riferimento, si definisce: a) ciglio di sponda: il limite esterno delle sponde fluviali, individuato al di sopra del livello di piena ordinaria dalla rottura di pendenza generata dall'intersezione fra la sponda fluviale - intesa come forma geomorfologica attiva - ed il piano campagna; b) attività di presi |
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CAPO II - Atti e procedimenti amministrativi |
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Art. 3 - Ambito di applicazione. Autorizzazione idraulica1. L'autorizzazione idraulica è l'atto di assenso ad eseguire opere o a svolgere attività negli alvei, nelle golene, sugli argini dei corsi d'acqua del reticolo idrografico di cui all'articolo 22, comma 2, lettera e), della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla |
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Art. 4 - Interventi soggetti ad autorizzazione idraulica1. Nelle aree di cui all'articolo 3, nel rispetto della normativa statale e regionale di riferimento, previa autorizzazione idraulica, sono ammessi i seguenti interventi: a) variazioni o alterazioni di corsi d'acqua, quali costruzioni di ponti, passerelle, ed in particolare chiaviche, botti, sifoni, travate; b) acquedotti, metanodott |
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Art. 5 - Modalità e termine di conclusione del procedimento di rilascio dell'autorizzazione idraulica1. L'autorizzazione idraulica è rilasciata con decreto del dirigente della struttura regionale. |
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Art. 7 - Modalità di rilascio dell'autorizzazione idraulica1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione idraulica i soggetti interessati presentano al settore competente una domanda nella quale sono indicate le generalità del richiedente, le finalità di utilizzo e la durata per la quale viene richiesta l'autorizzazione, secondo la modulistica approvata con decreto del Direttore della direzione competente in materia. 2. Alla domanda sono allegati in particolare: |
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Art. 8 - Contenuti dell'autorizzazione1. Il decreto di autorizzazione prevede gli obblighi, le condizioni e le clausole cui è vincolata l'autorizzazione, e contiene, in particolare, i seguenti elementi: a) i dati id |
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Art. 9 - Durata dell'autorizzazione1. L'autorizzazione è rilasciata per il periodo necessario all'esecuzione dei lavori, non può avere una dura |
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Art. 10 - Rinnovo1. La domanda di rinnovo è presentata, almeno trenta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 24. |
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Art. 11 - Obblighi di fine lavori1. Entro sessanta giorni dal termine dei lavori il titolare dell'autorizzazione, provvede a darne comunicazione alla strut |
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Art. 12 - Garanzie finanziarie1. In base al grado di rilievo degli obblighi assunti con l'autorizzazione ed alla particolare tipologia dell'opera autorizzata, a copertura delle spese di ripristino dei luoghi, la struttura regionale valuta se richiedere la costituzione di una garanzia finanziaria, quale condizione per il rilascio del provvedimento di autorizzazione e ne quantifica l'importo. 2. La garanzia finanziaria |
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Art. 13 - Revoca e decadenza1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, sulla base di nuovi presupposti o di una nuova valutazione delle originarie circostanze di fatto, la struttura regionale può, con decreto motivato, revocare, sospendere o modificare anche parzialmente, in qualunque momento l'autorizzazione per ragioni di pubblica utilità o pubblico interess |
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Art. 14 - Autorizzazione provvisoria1. Per opere e/o interventi che rivestono carattere di particolare urgenza, volti a garantire la salvaguardia dell'incolumità pubblica e privata, il soggetto interessato, entro tre giorni, dall'avvio dei lavori ne da comunicazione alla struttura regionale. |
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Art. 15 - Omologazione1. L'omologazione idraulica, di cui all'articolo 2, comma 1 lettera d), della L.R. 80/2015 è rilasciata con decreto del dirigente della struttura regionale. 2. L'istanza di omologazione è presentata dal soggetto interessato secondo le modalità di cui all'articolo 24. 3. All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali di livello definitivo e comunque tali da consentire le necessarie verifiche sul progetto strutturale; a tal fine gli elaborati progettuali relativi alle parti strutturali sono sviluppati con i contenuti previsti dal livello progettuale esecutivo. All'istanza è alt |
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Art. 16 - Termine per la conclusione del procedimento di omologazione1. Il procedimento di omologazione si conclude entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. |
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Art. 17 - Attività di vigilanza sull'esecuzione delle opere idrauliche e di bonifica1. L'attività di vigilanza sulle opere idrauliche e di bonifica in fase di realizzazione delle stesse, anche per gl |
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Art. 18 - Coordinamento tecnico1. In conformità con quanto previsto dalla normativa statale e regionale in materia di procedimento amministrativo, |
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Art. 19 - Verifiche al termine dei lavori1. Il soggetto che ha realizzato l'opera omologata, entro trenta giorni dall'emissione del certificato di collaudo tecnico - amministrativo o di regolare esecuzione delle opere omologate, trasmette alla struttura regionale, ai fini di cui all'articolo 8 della L.R. 80/2015 e dell'articolo 6 della L.R. 77/2004, la seguente documentazione: a) certificato di collaudo tecnico-amministrativo o di regolare esecuzione; |
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Art. 20 - Varianti1. Le varianti in corso d'opera ai progetti omologati devono essere preventivamente omologate dalla struttura regionale se |
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Art. 22 - Sanzione per lavori senza titolo autorizzativo, o difformi1. Fatte salve le sanzioni penali, le violazioni degli obblighi stabiliti dal presente regolamento comportano il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e mass |
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Art. 23 - Oneri istruttori1. Gli oneri a carico del richiedente per l'espletamento di istruttorie tecnico-amministrative, rilievi sopralluoghi e accertamenti |
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Art. 24 - Modalità di trasmissione delle domande e altre comunicazioni |
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CAPO III - Procedimento per la classificazione delle opere idrauliche e l'acquisizione al patrimonio regionale |
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Art. 26 - Procedura per la classificazione delle opere idrauliche1. Entro novanta giorni dal ricevimento della documentazione di cui all'articolo 19, commi 1 e 6, la Giunta regionale, con |
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Art. 27 - Procedura per l'acquisizione di opere idrauliche e di bonifica realizzate da soggetti diversi dalla Regione1. La struttura regionale, entro quarantacinque giorni dal ricevimento della documentazione di cui all'articolo 19 commi 1 e |
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Art. 28 - Procedura per l'acquisizione al demanio regionale di opere idrauliche o di bonifica realizzate dalla Regione1. A seguito dell'esecuzione del decreto di esproprio, ovvero della stipula dell'atto di cessione volontaria, e completate |
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Art. 29 - Acquisizione al demanio regionale1. La Regione promuove l'acquisizione al demanio regionale delle aree costituenti pertinenze dei corsi d'acqua, o aventi funzione di espansione delle piene, o finalizzate alla conservazione e al ripristino della capacità di laminazione dei corsi d'acqua stessi, qualora sia accertata la funzionalità i |
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CAPO IV - Vigilanza e controllo, accertamento e contestazione di violazioni amministrative |
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Art. 30 - Attività di vigilanza e controllo1. L'attività di vigilanza e controllo sul reticolo idrografico e relative opere, nonché sulle aree appartenenti al demanio idrico e relative pertinenze, è finalizzata a garantire il buon regime delle acque e il corretto utilizzo della risorsa idrica, il rispetto della normativa statale e regionale di riferimento e delle prescrizioni contenute nei disciplinari e |
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Art. 31 - Attività di Presidio Territoriale idraulico1. L'attività di presidio territoriale idraulico di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004 è caratterizzata prevalentemente da un attività di monitoraggio osservativo nel tempo reale, finalizzata alla previsione degli scenari collegati agli eventi meteorologici, al monitoraggio, alla sorveglianza delle opere idrauliche e di bonifica e all'attuazione delle azioni di contrasto degli eventi di piena volti alla salvaguardia della pubblica incolumità e al mantenimento della funzionalità delle opere stesse, da estendersi a tutte le situazioni di acclarata criticità e possibile pericolosità idraulica presenti nell'ambito dell'intero reticolo idrografico, così come individuata nei quaderni di presidio. |
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Art. 32 - Il Presidio Territoriale Idraulico (PTI)1. All'interno del presidio territoriale idraulico, d'ora in poi definito PTI, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) |
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Art. 33 - Contenuti dei quaderno di presidio (QdP)1. Il Quaderno di presidio, d'ora in poi definito QdP, in relazione a ciascun ambito di PTI dettaglia le modalità organizzative ed esecutive dell'attività di presidio territoriale idraulico, definendo l'organizzazione, le criticità, nonché le procedure di attivazione del presidio e le relative strumentazioni, risorse e mezzi e dotazione funzionali allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 31. 2. Il quaderno di presidio contiene in particolare: a. cartografia di dettaglio con individuazio |
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Art. 34 - Caselli idraulici1. Al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività di cui al presente capo, sono individuati ai sensi d |
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Art. 35 - Accertamento e contestazione di violazioni amministrative e sanzioni1. Le attività di accertamento e irrogazione delle sanzioni amministrative in materia di polizia idraulica, delegate dallo Sta |
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Art. 36 - Modalità di verifica e accertamento dell'infrazione amministrativa1. Il procedimento di accertamento è attivato secondo le modalità previste dal presente regolamento nei casi di s |
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Art. 37 - Contenuti del verbale di accertamento1. Il verbale di accertamento contiene, in particolare: a) la descrizione del fatto accertato ivi compresi gli eventuali elementi finalizzati alla graduazione della sanzione ed allo sv |
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Art. 38 - Procedura di contestazione dell'infrazione amministrativa1. Entro i termini di cui alla L. 689/1981 il personale regionale preposto al controllo, notifica gli estremi della violaz |
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Art. 39 - Disposizione transitoria per lo svolgimento dell'attività di presidio territoriale idraulico1. Nelle more dell'approvazione dei quaderni di presidio idraulici, di cui all'articolo 33, l'attività di presidio |
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Art. 40 - Entrata in vigore1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (B.U.R.T.). |
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