Ai sensi dell'art. 25, comma 1, della L.R. 20/07/2023, n. 29, in coerenza con la clausola di salvaguardia di cui all’art. 135, comma 1, del D. Leg.vo 03/04/2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) che fa salve le diverse attribuzioni affidate con legge ad altre autorità, il presente comma si interpreta nel senso che la Regione è individuata quale autorità competente all’accertamento e all’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla parte terza del medesimo decreto, inclusa quella prevista dall'articolo 133, comma 8, in materia di violazione degli obblighi di installazione e manutenzione dei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua nonché di trasmissione dei risultati delle misurazioni.

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