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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Toscana 03/01/2005, n. 7
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- L.R. 31/10/2023, n. 40
- L.R. 03/07/2018, n. 34
- L.R. 17/10/2017, n. 59
- L.R. 31/03/2017, n. 15
- L.R. 16/06/2016, n. 37
- L.R. 01/03/2016, n. 20
- L.R. 24/12/2013, n. 77
- L.R. 29/12/2010, n. 65
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Capo I - Disposizioni generali e organizzative |
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Art. 1 - Oggetto e finalità1. Nel rispetto dei principi di tutela e salvaguardia degli ecosistemi acquatici, la presente legge disciplina “la gestione della fauna ittica e la pesca nelle acq |
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Art. 2 - Acque interne1. Sono soggette alla disciplina della presente legge le acque pubbliche interne di interesse per la pesca “, ad esclusione delle acque interne presenti nelle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e nel sistema regionale delle aree naturali protette di cui alla legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione |
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Art. 3 - Competenze della Regione |
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Art. 4 - Consulta ittica regionale1. Il Presidente della Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce la Consulta ittica regionale, organo consultivo della Giunta regionale. 2. La Consulta è presieduta dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato ed è composta: a) dal dirigente regionale competente; |
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Art. 4-bis - Esercizio di funzioni con soggetti terzi1. La competente struttura della Giunta regionale, previo svolgimento di procedure di selezione idonee ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza, può avvalersi di soggetti terzi, in particolare delle associazioni di pescatori di rilevanza nazionale operanti sul |
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Art. 4-ter - Elenco delle associazioni piscatorie dilettantistiche1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della legge regionale 17 ottobre 2017, n. 59 (Disposizioni in materia di gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne. Modifiche alla |
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Art. 4-quater - Concessione a scopo di pesca dilettantistica alle associazioni dei pescatori1. La competente struttura della Giunta regionale, per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1, comma 1, può concedere, nei limiti di cui al comma 2, la gestione dell’attività di pesca dilettantistica nelle acque interne di interesse per la pesca di cui all’articolo 2, alle associazioni piscatorie dilettantistich |
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Art. 5 - Competenze delle province |
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Art. 7 - Concessione di acque per la piscicoltura1. “Il piano regionale della pesca nelle acque interne di cui all'articolo 8” N1 può prevedere che una percentuale fino al 5 per cento d |
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Capo II - Pianificazione e programmazione degli interventi |
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Art. 8 - Piano regionale per la pesca nelle acque interne1. Tutte le acque pubbliche interne di interesse per la pesca di cui all’articolo 2 sono soggette a pianificazione. 2. Il Consiglio Regionale approva il piano regionale per la pesca nelle acque interne. 3. Il piano regionale per la pesca nelle acque int |
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Art. 8-bis - Programmazione degli interventi1. La Regione stabilisce gli indirizzi e gli obiettivi delle politiche regionali in materia di pesca nelle acque interne, nonché le tipologie di intervent |
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Art. 8-ter - Norma transitoria |
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Art. 9 - Piani e progetti provinciali per la pesca nelle acque interne |
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Art. 10 - Assetto delle acque ai fini della pesca.1. I corpi idrici della Toscana ai fini della pesca sono suddivisi nelle seguenti zone ittiche: |
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Art. 11 - Acque di confine1. Nei corpi idrici della Toscana di confine interregionale, in caso di contrasto fra disposizioni in materia di pesca, si applica la disciplina più r |
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Art. 12 - Impianti per la pesca a pagamento1. L’esercizio degli impianti per la pesca a pagamento in acque private, o pubbliche in derivazione, è comunicato alla competente struttura della Giunta regionale |
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Art. 13 - Retoni |
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Art. 14 - Interventi sui corpi idrici e salvaguardia dell’ittiofauna1. L’immissione nelle acque interne della Regione di specie ittiche alloctone è vietata. 2. La struttura della |
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Capo III - Disciplina della pesca |
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Art. 15 - Licenze di pesca1. L'esercizio della pesca è consentito a chi sia in possesso di una delle seguenti licenze: a) licenza di tipo A: di durata annuale, autorizza la pesca professionale nonché quella dilettantistica con gli attrezzi di cui alla lettera b); b) licenza di tipo B: di durata annuale, autorizza l'esercizio della pesca dilettantistica con canna, anche |
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Art. 16 - Pesca professionale1. L'esercizio della pesca professionale è consentito nei corpi idrici individuati a tal fine “dal piano di cui all'articolo 8” N1, in un quadro di sostenibilità nei confronti della risorsa. 2. La pesca professionale può essere esercitata dagli imprenditori ittici di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226 (Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acq |
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Art. 17 - Pesca dilettantistica1. La pesca dilettantistica può essere esercitata da chiunque abbia provveduto al versamento della tassa di concessione regionale per una delle licenze di cui all'articolo 15, comma 1, lettere b), c). 2. La licenza di pesca dile |
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Art. 18 - Commercio e detenzione di specie ittiche1. È vietata la detenzione e il commercio di specie ittiche allo stato fresco a partire dal terzo giorno da quando ne sia vietata la pesca, o quando siano di misura i |
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Art. 18 bis - Divieti1. È vietato disporre: a) reti da pesca a una distanza inferiore a 30 metri da scale di monta; b) reti da posta ad una distanza inferiore a 30 metri da scale di monta, prese d’acqua, da sbocchi di canali, cascate naturali o artificiali, dalle arcate dei ponti e da sbarramenti dei corsi d’acqua.N33 |
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Art. 19 - Sanzioni amministrative1. Chi esercita la pesca senza essere munito di licenza è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 80,00 a euro 480,00. 2. Chi, pur essendone munito, non è in grado di esibire la licenza, è soggetto alla sanzione amministrativa di euro 30,00. Se entro dieci giorni dalla contestazione il soggetto non provvede a dimostrare il possesso della licenza valida al momento del controllo, all’organo che ha operato l’accertamento, è contestata anche la violazione di cui al comma 1. 3. Chi causa morie di fauna ittica è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 1.800,00. I respo |
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Art. 20 - Vigilanza e sanzioni |
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Art. 20 bis - Guardie ittiche volontarie1. La qualifica di guardia ittica volontaria è riconosciuta, ai sensi dell’articolo 138 del testo unico di pubblica sicurezza e dell’articolo 163, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle |
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Capo IV - Norme finali e transitorie |
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Art. 21 - Regolamento di attuazione1. Con il regolamento di attuazione della presente legge sono disciplinati, in particolare: a) le modalità e i mezzi consentiti per l'esercizio della pesca; b) luoghi e tempi per l'ese |
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Art. 22 - Elenco delle specie di fauna ittica1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva l'elenco delle specie di fauna ittica a rischio o |
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Art. 23 - Clausola valutativa1. A partire dal secondo anno dalla data di applicazione delle disposizioni della presente legge, la Giunta regionale rende periodicamente conto al Consiglio regionale sull'attuazione della legge e sui risultati da essa ottenuti in termini di conservazione, incremento e riequilibrio della fauna ittica in relazione alle attività di pesca dilettantistica e professionale nelle acque interne. 2. A tal fine la Giunta regionale presenta alla commissione consiliare competente, entro il primo semestre di ciascun |
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Art. 24 - Abrogazioni1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: a) legge regionale 24 aprile 1984, n. 25 (Tutela della fauna ittica e regolamentazione della pesca dilettantistica); b) lettera c) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 23 ge |
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Art. 25 - Norme transitorie1. Le licenze di pesca in corso alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono la loro validità fino alla scadenza. |
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Art. 26 - Norma finanziaria1. Le entrate derivanti dalle tasse di |
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Art. 27 - Entrata in vigore1. Le disposizioni della presente legge si applicano dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 21. |
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